D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76, IN MATERIA DI SEMPLIFICAZIONE[1]
1. Venerdì 17 luglio 2020 è finalmente entrato in vigore il Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” (pubblicato sul supplemento ordinario n. 24/L alla Gazzetta ufficiale n, 178 del 16 luglio 2020).
Il provvedimento era stato approvato, con la formula “Salvo intese” (sul significato di questa locuzione si v. la nota redazionale in q. giornale, in News) dal Consiglio dei Ministri n. 54 del 6 luglio in una veste, appunto, ufficiosa di 54 articoli (anche considerando gli articoli bis, ter e quater contenuti nella stessa), suddivisi in 4 Titoli, passa a 65 articoli suddivisi nei seguenti Titoli e Capi:
Titolo I – Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia
Capo I (artt. 1-9) – Semplificazioni in materia di contratti pubblici
Capo II (artt. 10-11) – Semplificazione e altre misure in materia edilizia e per la ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici
Titolo II – Semplificazioni procedimentali e responsabilità
Capo I (artt. 12- 16) – Semplificazioni procedimentali
Capo II (artt. 17- 18) Semplificazioni in materia di Enti locali e stato di emergenza
Capo III (art. 19-20) – Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario r disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Capo IV (artt. 21-23) – Responsabilità erariale
Titolo III – Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale
Capo I (artt. 24-30) – Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione
Capo II (artt. 31-32) – Norme generali per lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l’utilizzo del digitale nell’azione amministrativa
Capo III (artt. 33-35) – Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali
Capo IV (artt. 36-37) – Misure per l’innovazione
Titolo IV – Semplificazioni in materia di attività di impresa, ambiente e green economy
Capo I (artt. 38-49) – Semplificazioni in materia di attività di impresa e investimenti pubblici
Capo II (artt. 50-55) – Semplificazioni in materia ambientale
Capo III (artt. 56-65) – Semplificazioni in materia di green economy.
2. Il testo pubblicato sulla Gazzetta ufficiale presenta punti di discontinuità con quello approvato “salvo intese” dal Consiglio dei Ministri del 6 luglio.
a) il numero degli articoli è passato da 54 a 65 (lievita il numero di articoli contenuti nei Capi I e III del Titolo IV);
b) il Capo I (Semplificazioni in materia di contratti pubblici) del Titolo I è rimasto invariato nel numero degli articoli ma non chiarisce nulla, all’articolo 8, quanto alla modifica dell’articolo 105 per adeguarlo alla sentenza della Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18[2];
c) al Capo II del Titolo I è stato aggiunto l’art. 11, concernente la “Accelerazione e semplificazione della ricostruzione pubblica nelle aree colpite da eventi sismici”;
d) al Titolo II è stato aggiunto un Capo rubricato “Semplificazioni in materia di Enti locali e stato di emergenza”;
e) al Titolo II, al Capo relativo alle “Semplificazioni concernenti l’organizzazione del sistema universitario” è stato aggiunto un articolo rubricato “Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco”;
3.1. Contratti pubblici ed edilizia
Per promuovere gli investimenti nell’ambito delle infrastrutture e dei servizi viene introdotta in via transitoria, fino al 31 luglio 2021, una nuova disciplina degli affidamenti di lavori, servizi e forniture.
Si prevede:
a) l’affidamento diretto per prestazioni di importo inferiore a 150.000 euro;
b) una procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di un numero di operatori variabile sulla base dell’importo complessivo, per le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria. L’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente deve avvenire nel termine di due mesi, allungati a quattro solo per specifici casi. L’omesso rispetto di tali termini, i ritardi nella stipulazione del contratto e quelli nell’avvio dell’esecuzione dello stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del procedimento per danno erariale e, qualora imputabili all’operatore economico, rappresentano causa di esclusione del medesimo dalla procedura o di risoluzione del contratto.
c) si introducono disposizioni volte ad accelerare i contratti “sopra soglia”, prevedendosi in particolare che l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente debba avvenire entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento;
d) si prevede che la pendenza di un ricorso giurisdizionale non costituisca giustificazione adeguata per l’omessa stipulazione del contratto nel termine preventivato e, per le opere di rilevanza nazionale o sopra le soglie comunitarie, le sospensioni nell’esecuzione potranno essere stabilite dalle parti o dalle autorità giudiziarie unicamente per fattispecie ben definite;
e) è obbligatorio costituire collegi consultivi tecnici con il compito di risolvere rapidamente le controversie e le dispute tecniche capaci di bloccare gli appalti, e, per evitare che la mancanza di risorse blocchi i cantieri, viene creato un apposito Fondo, che potrà finanziare temporaneamente le stazioni appaltanti,
f) si agevolano e si standardizzano le procedure di nomina dei Commissari straordinari per le opere di maggiore complessità o più rilevanti per il tessuto economico, sociale e produttivo.
In ambito edilizio, si dispone:
i) la semplificazione degli interventi di demolizione e ricostruzione e delle procedure di modifica dei prospetti degli edifici;
ii) l’accelerazione dei termini di svolgimento delle procedure edilizie tramite una conferenza di servizi semplificata per acquisire l’assenso delle altre amministrazioni;
iii) il rafforzamento degli incentivi per gli interventi di rigenerazione urbana, con la riduzione del contributo di costruzione da pagare al Comune;
iv) la proroga della validità dei titoli edilizi;
v) la revisione del rilascio su richiesta dell’interessato circa l’intervenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).
3.2. Procedimenti e responsabilità degli amministratori
In merito alla semplificazione dei procedimenti:
a)si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti;
b) si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni, e a ciò si aggiunga che le amministrazioni dovranno misurare la durata effettiva dei procedimenti di maggiore impatto per cittadini e imprese, confrontarli con i termini previsti dalla legge e pubblicarli;
c) si introducono semplificazioni per favorire la partecipazione di cittadini e imprese ai procedimenti amministrativi telematici, introducendo il principio generale che le pubbliche amministrazioni devono erogare i propri servizi in digitale e che i cittadini devono poter consultare gli atti in forma digitale;
d) si tagliano i costi della burocrazia, prevedendo che, sia per le norme primarie che per i decreti attuativi, nel caso si introducano nuovi costi regolamentari, si debbano eliminare altri oneri di pari valore, oppure rendere i nuovi costi introdotti fiscalmente detraibili;
e) si inserisce per il periodo 2020-2023, l’Agenda della semplificazione amministrativa, definita secondo le linee di indirizzo condivisa fra, Stato, Regioni, Province autonome ed enti locali e si prevede la definizione di una modulistica standard in tutto il Paese per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni da parte dei cittadini;
In merito alla responsabilità degli amministratori pubblici, il decreto prevede:
x) fino al 31 luglio 2021, la limitazione della responsabilità per danno erariale al solo dolo per quanto riguarda le azioni, mentre resta invariata per quanto riguarda le omissioni, in modo che i funzionari siano chiamati a rispondere in misura maggiore per eventuali omissioni o inerzie, piuttosto che nel caso di condotte attive;
y) la fattispecie del dolo viene riferita all’evento dannoso e non alla sola condotta, viene rafforzata il controllo concomitante da parte della Corte dei conti per accelerare le spese di investimento pubblico e viene definito in modo più puntuale il reato di abuso d’ufficio, affinché i funzionari pubblici abbiano certezza su quali sono gli specifici comportamenti puniti dalla legge.
3.3. Diffusione dell’amministrazione digitale
Quanto alla cittadinanza digitale e allo sviluppo dei servizi digitali della PA, il decreto prevede:
a)l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone;
b)il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi;
c)la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini;
d)la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO;
e)semplificazioni per il rilascio della CIE;
f)una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari;
g)la semplificazione della firma elettronica avanzata;
h)il sostegno per l’accesso delle persone con disabilità agli strumenti informatici;
i)regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini;
l) la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA;
m) la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico.
Vengono introdotte misure per l’innovazione, al fine di favorire iniziative innovative e le sperimentazioni mediante l’impiego delle “tecnologie emergenti”.
3.4. Semplificazioni in materia di imprese, ambiente e green economy
3.4.1. Tra le misure a favore delle imprese si segnalano:
i) la semplificazione e la velocizzazione dei lavori sulle infrastrutture di rete per le comunicazioni elettroniche e la banda larga;
ii) l’aumento dell’importo di erogazione in un’unica soluzione della “Nuova Sabatini” (contributi alle imprese per il rimborso di prestiti destinati a investimenti in beni strumentali) e la semplificazione del medesimo incentivo per le imprese del Mezzogiorno;
iii) la semplificazione delle procedure per la cancellazione dal registro delle imprese e per lo scioglimento degli enti cooperativi;
iv) il rafforzamento del sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici, la semplificazione delle attività del CIPE (Comitato interministeriale per la programmazione economica) e quella delle erogazioni dei contributi pubblici nel settore dell’agricoltura;
v) la possibilità per le società per azioni quotate di prevedere aumenti di capitale in deroga rispetto alla disciplina del codice civile.
3.4.2. Quanto al sostegno alla tutela dell’ambiente e alla green economy, il decreto legge prevede:
a) la razionalizzazione delle procedure di valutazione d’impatto ambientale (VIA) associate alle opere pubbliche;
b) l’esclusione dall’obbligo di assoggettabilità alla VIA e al regime dei beni e interessi culturali per interventi urgenti di sicurezza sulle dighe esistenti prescritti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che non trasformino in maniera significativa gli sbarramenti;
c) la semplificazione delle procedure per interventi e opere nei luoghi oggetto di bonifica nei Siti di Interesse Nazionale (SIN);
d) la velocizzazione dei tempi di assegnazione dei fondi contro il dissesto idrogeologico ai commissari;
e) la razionalizzazione degli interventi nelle Zone Economiche Ambientali, e semplificazioni in materia di interventi su progetti o impianti alimentati da fonti di energia rinnovabile, nonché per realizzare punti e stazioni di ricarica per veicoli elettrici;
f) una nuova disciplina sui trasferimenti di energia rinnovabili dall’Italia agli altri Paesi europei, con benefici per le casse dello Stato;
g) l’estensione ai Comuni fino a 20.000 abitanti del meccanismo dello “scambio sul posto altrove” per incentivare l’utilizzo di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili;
h) un piano straordinario di manutenzione del territorio forestale e montano per soddisfare le esigenze di miglioramento della qualità delle superfici forestali secondo direttrici incentivanti e di semplificazione;
i) semplificazioni per il rilascio delle garanzie pubbliche da parte di SACE a favore di progetti del green new deal.
[1] A cura della Redazione
[2] Causa C‑63/18, “avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia (Italia), con ordinanza del 13 dicembre 2017, pervenuta in cancelleria il 1o febbraio 2018, nel procedimento Vitali SpA contro Autostrade per l’Italia SpA”. Dispositivo: “La direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, come modificata dal regolamento delegato (UE) 2015/2170 della Commissione, del 24 novembre 2015, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che limita al 30% la parte dell’appalto che l’offerente è autorizzato a subappaltare a terzi”.