Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina.
D.L. 28 febbraio 2022, n. 16In data 28 febbraio 2022 il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto-legge (D.L. 28 febbraio 2022, n. 16), recante “Ulteriori misure urgenti per la crisi in Ucraina”.
Il provvedimento interviene, alla luce dell’emergenza in atto, in diversi ambiti.
In particolare, il decreto contiene una norma abilitante che, dopo una preventiva risoluzione delle camere, consente al ministro della difesa di adottare un decreto interministeriale per la cessione alle autorità governative dell’Ucraina di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari. È prevista peraltro una deroga specifica ad alcune disposizioni vigenti.
Infatti, l’art. 1 del provvedimento così recita:
“1. Fino al 31 dicembre 2022, previa risoluzione delle Camere, è autorizzata la cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell’Ucraina, in deroga alle disposizioni di cui alla legge 9 luglio 1990, n.185[1] e agli articoli 310 e 311 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e alle connesse disposizioni attuative[2].
2.Con uno o più decreti del Ministro della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell’economia delle finanze, sono definiti l’elenco dei mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari oggetto della cessione di cui al comma 1 nonché le modalità di realizzazione della stessa, anche ai fini dello scarico contabile.”.
Note
[1] Legge 9 luglio 1990, n. 185, “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento”.
[2] Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66, “Codice dell’ordinamento militare”.
Art. 310. Cessione di beni mobili a titolo oneroso.
1. Il regolamento, secondo le procedure di modifica da esso previste, individua nell’ambito delle pianificazioni di ammodernamento connesse al nuovo modello organizzativo delle Forze armate, i materiali e i mezzi suscettibili di alienazione e le procedure, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. L’alienazione può avere luogo anche nei confronti delle imprese fornitrici dei materiali e mezzi da alienare, eventualmente a fronte di programmi di ammodernamento predisposti dalle imprese stesse, anche ai fini della relativa esportazione nel rispetto delle norme vigenti.
3. Ai fini del contenimento dei costi per l’ammodernamento, l’amministrazione della difesa, nel rispetto delle vigenti norme in materia di esportazione di materiali d’armamento, può procedere a permute o vendite di mezzi e materiali obsoleti ma non ancora fuori uso.
4. Fatto salvo quanto stabilito dal presente articolo e dal comma 4 dell’ articolo 311, per la dichiarazione di fuori servizio e di fuori uso dei materiali, per la loro alienazione, cessione e prestito si applicano le disposizioni del regolamento.
Art. 311 Cessione di beni mobili a titolo gratuito.
1. Il Ministero della difesa può cedere a titolo gratuito materiali non d’armamento, dichiarati fuori servizio o fuori uso, in favore di: a) Paesi in via di sviluppo e Paesi partecipanti al partenariato per la pace, nell’ambito dei vigenti accordi di cooperazione; b) organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri.
2. La cessione di materiali d’armamento dichiarati obsoleti per cause tecniche in favore dei soggetti di cui al comma 1 è consentita esclusivamente per materiali difensivi previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
3. I materiali delle Forze armate impiegati per i soccorsi urgenti a favore di popolazioni colpite da calamità naturali, in Italia o all’estero, quando non ne è possibile il recupero, sono scaricati agli effetti contabili. Lo scarico è disposto con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, e, quando si tratta di materiali utilizzati o ceduti per il soccorso a popolazioni estere, di concerto anche con il Ministro degli affari esteri.
4. Nel regolamento, ai sensi del comma 1 dell’ articolo 310, sono disciplinate le modalità per la cessione a titolo gratuito ai musei, pubblici o privati, dei materiali o dei mezzi non più destinati all’impiego, allo scopo di consentirne l’esposizione al pubblico.
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