Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia
D.L. 29 Dicembre 2021Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria (decreto-legge)
Il 29 dicembre 2021 il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria.
Il testo prevede nuove misure in merito all’estensione del Certificato verde rafforzato (che si può ottenere con il completamento del ciclo vaccinale e la guarigione) e le quarantene per i vaccinati.
Certificato verde rafforzato (volgarmente noto come “green pass”).
Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza, si amplia l’uso del Certificato verde rafforzato alle seguenti attività:
-alberghi e strutture ricettive;
-feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
-sagre e fiere;
-centri congressi;
-servizi di ristorazione all’aperto;
-impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
-piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
-centro culturali, centro sociali e ricreativi per le attività all’aperto.
Inoltre il Certificato verde rafforzato è necessario per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.
Quarantene
Il decreto prevede che la quarantena precauzionale non si applichi a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.
Fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, ai suddetti soggetti è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 e di effettuare -solo qualora sintomatici- un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso.
Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.
Capienze
Il decreto prevede che le capienze saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
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