(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 7 dicembre 2024, n. 31469

Lavoro. Indennizzo in capitale per danno biologico riveniente da malattia professionale.

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 1°.3.2019, la Corte d’appello di Potenza, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, ha condannato l’INAIL a corrispondere a G.S. l’indennizzo in capitale di cui al d.lgs. n. 38/2000 in misura pari al 9% per il danno biologico riveniente dalla malattia professionale da cui è affetto;

che avverso tale pronuncia G.S. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria;

che l’INAIL ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 26.6.2024, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

che, con il primo motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione degli artt. 434 e 342 c.p.c., nonché dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito dato ingresso ad un appello affatto inammissibile, siccome non recante alcune specifica censura alla sentenza di primo grado, e altresì per avere riformato quest’ultima in ordine al quantum di i.p.p., ancorché l’appello dell’INAIL concernesse soltanto l’an dei presupposti per la sussistenza del diritto alla prestazione; che, con il secondo motivo, il ricorrente lamenta insufficiente motivazione in ordine al mancato recepimento delle osservazioni all’elaborato peritale di secondo grado in ordine all’esclusione dall’ambito dell’etiologia professionale delle ulteriori patologie di cui egli è portatore e che erano già state accertate in prime cure; che, con riguardo al primo motivo, va ricordato che, per costante orientamento di questa Corte di legittimità, l’esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto a questa Corte ove sia denunciato un error in procedendo, presuppone comunque l’ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto dei principi di specificità e autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentano di individuare il vizio lamentato nei suoi termini esatti, così da consentire a questa Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell’iter processuale senza compiere generali verifiche degli atti (così da ult. Cass. nn. 23834 del 2019 e 3612 del 2022);

che tale principio implica che la parte, che si dolga in sede di legittimità di una pronuncia che non abbia rilevato inammissibilità dell’appello per non essere stata censurata la sentenza di primo grado ovvero sia incorsa in violazione del principio tantum devolutum quantum appellatum, debba riportare specificamente nel ricorso per cassazione sia il contenuto della sentenza appellata che le censure ad essa rivolte in sede di gravame, in modo da evidenziare vuoi l’inidoneità delle seconde ad inficiare la prima, vuoi il vizio di ultrapetizione in ipotesi ascritto al secondo giudice, indicando inoltre precisamente in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte tali atti siano reperibili (artt. 366, nn. 4 e 6 c.p.c.);

che, nella specie, parte ricorrente ha per contro riportato in ricorso solo brevi stralci dell’atto di appello dell’INAIL, senza nemmeno indicare in quale luogo del fascicolo processuale e/o di parte esso sarebbe in concreto reperibile;

che, anche a voler prescindere dalla conseguente violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., la circostanza che la stessa sentenza di prime cure sia riportata solo nella sua parte dispositiva e non anche in quella motiva non permette a questa Corte di giudicare della sussistenza o meno dell’ulteriore error in procedendo ascritto alla sentenza impugnata;

che il primo motivo, pertanto, va ritenuto inammissibile;

che del pari inammissibile è il secondo motivo, atteso che – indipendentemente dal fatto che non è dato sapere se il ricorso introduttivo del giudizio contenesse specifici riferimenti alle patologie di cui si lamenta l’ingiusta esclusione dell’etiologia professionale – l’insufficienza di motivazione non è più denunciabile per cassazione a seguito della modifica dell’art. 360 n. 5 c.p.c. ad opera dell’art. 54, d.l. n. 83/2012, conv. con l. n. 134/2012 (così Cass. S.U. n. 8053 del 2014 e innumerevoli successive conformi);

che il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile;

che, sebbene nel ricorso per cassazione si dichiari che il ricorrente possiede un reddito imponibile inferiore alla soglia di cui all’art. 152 att. c.p.c., non è dato rinvenire nel fascicolo processuale alcuna dichiarazione personalmente sottoscritta dal ricorrente medesimo, alla quale sola può riconnettersi l’esonero dalle spese di lite (cfr. Cass. n. 22952 del 2016 e innumerevoli succ. conf.);

che, pertanto, alla declaratoria d’inammissibilità del ricorso non può che seguire la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo;

che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, va dichiarata la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità […]”.