(Studio legale G.Patrizi,G.Arrigo,G.Dobici)

Corte di cassazione.  Ordinanza 30 aprile 2024, n. 11543.

Lavoro. Domanda di NASpI. Mancata comunicazione dello svolgimento di lavoro autonomo e del reddito percepito. Eventuali attività di lavoro autonomo preesistenti alla data di presentazione della domanda. Decadenza. Accoglimento.

La Corte di cassazione

(omissis)

Rilevato in fatto

che, con sentenza depositata il 18.10.2021, la Corte d’appello di Palermo ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di P.L.F. volta alla corresponsione della prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (c.d. NASpI), rifiutatagli dall’INPS in sede amministrativa per non avere egli comunicato nei trenta giorni dalla data della domanda lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo nonché il reddito da essa presuntivamente percepito;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che P.L.F. ha resistito con controricorso;

che, chiamata la causa all’adunanza camerale del 29.11.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.);

Considerato in diritto

-che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, con riferimento all’art. 12 prel. c.c., per avere la Corte di merito ritenuto che la decadenza prevista dall’art. 10, cit., concernesse esclusivamente il caso dell’assicurato che avesse omesso di comunicare entro trenta giorni all’ente previdenziale un’attività di lavoro autonomo (unitamente al reddito da essa presuntivamente percepibile) che fosse stata intrapresa successivamente alla concessione della prestazione previdenziale e non anche eventuali attività di lavoro autonomo preesistenti alla data di presentazione della domanda;

-che, al riguardo, va premesso che l’art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015, stabilisce, per quanto qui rileva, che “il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, dalla quale ricava un reddito […], deve informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne”, mentre il successivo art. 11 commina, al comma 1, lett. c), la “decadenza dalla fruizione della NASpI” nel caso di “inizio di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all’articolo 10, comma 1, primo periodo”;

-che dal tenore testuale dell’art. 10, cit., risulta che la fattispecie cui si correla la decadenza è rappresentata dall’omessa comunicazione all’INPS della circostanza della contemporaneità tra il godimento del trattamento di disoccupazione e lo svolgimento dell’attività lavorativa autonoma da cui possa derivare un reddito, non essendo al contrario necessario che tale attività sia stata intrapresa in epoca successiva all’inizio del periodo di percezione della NASpI;

-che non osta a tale interpretazione la circostanza che l’art. 10, comma 1, ricolleghi l’obbligo di comunicazione al fatto che l’assicurato “intraprenda un’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale”, ben potendosi il verbo “intraprendere” intendersi non solo nel senso letterale di “iniziare”, ma anche in quello di “applicarsi con maggiori energie e per un maggior tempo che per il passato” (così, seppure in fattispecie differente, già Cass. n. 5951 del 2001);

-che tale interpretazione appare avvalorata, sul piano sistematico, dalla decadenza prevista dall’art. 11, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 22/2015, in caso di “inizio di un’attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all’articolo 9, commi 2 e 3”, ove si osservi che, ai sensi dell’art. 9, comma 3, cit., “il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti […] ha diritto di percepire la NASpI […] a condizione che comunichi all’INPS entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto”;

-che deve pertanto escludersi che l’applicazione della previsione dell’art. 11, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, al caso dell’assicurato che, nel termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di prestazione, abbia omesso di comunicare all’INPS il contemporaneo svolgimento di attività di lavoro autonomo integri un’ipotesi di estensione analogica della decadenza a fattispecie non espressamente prevista dal legislatore, come tale vietata dall’art. 14 prel. c.c., trattandosi al contrario di un risultato coerente con un’interpretazione del combinato disposto dell’art. 10, comma 1, e dell’art. 11, comma 1, lett. c), cit., che, tenendo conto dell’“intenzione del legislatore”, di cui all’art. 12 prel. c.c., non fa che estendere la regula juris della decadenza ad una fattispecie da reputarsi implicitamente considerata dalla norma, che nella specie – com’è d’uso dire con antica espressione – minus dixit quam voluit (per la legittimità di tale operazione ermeneutica anche in presenza di norme eccezionali v. Cass. S.U. n. 1919 del 1990 e, più di recente, Cass. S.U. n. 11930 del 2010);

-che, non essendosi i giudici territoriali attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata e, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto della domanda proposta da P.L.F.;

-che, in considerazione della novità e complessità della questione, si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell’intero processo;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da P.L.F.. Compensa le spese dell’intero processo”.