Disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP

Decreto legge 29 Settembre 2021

DECRETO LEGGE del 29 Settembre 2021: “Disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP” (non ancora pubblicato in G.U.).

1. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e dei Ministri della giustizia Marta Cartabia, dell’economia e delle finanze Daniele Franco e per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, ha approvato in data 29 settembre 2021 un decreto-legge che introduce disposizioni urgenti in materia di giustizia e disposizioni di proroga in tema di referendum, assegno temporaneo e IRAP.

Di seguito, in sintesi, le principali previsioni.

Tabulati telefonici
In linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato.

Referendum
In materia di referendum il decreto legge proroga di un mese la possibilità di depositare le sottoscrizioni e i certificati elettorali per le richieste di referendum annunciate dopo il 15 giugno 2021
ed entro la data di pubblicazione dello stesso decreto legge. Il termine per il deposito passa dal 30 settembre al 31 ottobre 2021.

Assegno temporaneo
Il Consiglio dei Ministri ha inoltre prorogato alla data del 31 ottobre 2021 i termini, precedentemente fissati al 30 settembre 2021, per la presentazione delle domande di assegno temporaneo per i figli con effetti retroattivi dal 1° luglio 2021.

Irap
Il decreto legge rinvia al 30 novembre 2021 il termine per la regolarizzazione del versamento relativo al saldo Irap 2019 ed al primo acconto Irap 2020. La proroga del termine in scadenza al 30 settembre si rende necessaria poiché la decisione della Commissione Europea sull’estensione delle nuove soglie
del Quadro Temporaneo agli aiuti già autorizzati non sarà adottata entro tale termine. Solo a seguito dei chiarimenti che saranno forniti tenendo conto della decisione della Commissione, le imprese potranno valutare se hanno correttamente fruito dell’esenzione prevista dall’art.24 del DL 34 del 19 maggio 2020 (Decreto “Rilancio”) o se invece dovranno versare, in tutto o in parte, l’Irap non pagata nel 2020.

2.Tra i principali ambiti di intervento del D.L. del 29 Settembre 2021 figura dunque quello dei tabulati telefonici, su cui, “in linea col diritto comunitario e con la sentenza della Corte di Giustizia Ue (CGUE) del 2 marzo 2021, si stabilisce che solo con decreto motivato del giudice, su richiesta del pubblico ministero o su istanza del difensore, si possono acquisire presso il fornitore i dati del traffico telefonico o telematico, ai fini dell’accertamento del reato“.

La sentenza della CGUE, dianzi menzionata, è quella del 2 Marzo 2021, in causa C-746/18, secondo cui “l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002 […]:

i) dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale consenta l’accesso di autorità pubbliche ad un insieme di dati relativi al traffico o di dati relativi all’ubicazione, idonei a fornire informazioni sulle comunicazioni effettuate da un utente di un mezzo di comunicazione elettronica o sull’ubicazione delle apparecchiature terminali da costui utilizzate e a permettere di trarre precise conclusioni sulla sua vita privata, per finalità di prevenzione, ricerca, accertamento e perseguimento di reati, senza che tale accesso sia circoscritto a procedure aventi per scopo la lotta contro le forme gravi di criminalità o la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica, e ciò indipendentemente dalla durata del periodo per il quale l’accesso ai dati suddetti viene richiesto, nonché dalla quantità o dalla natura dei dati disponibili per tale periodo;

ii) dev’essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale, la quale renda il pubblico ministero, il cui compito è di dirigere il procedimento istruttorio penale e di esercitare, eventualmente, l’azione penale in un successivo procedimento, competente ad autorizzare l’accesso di un’autorità pubblica ai dati relativi al traffico e ai dati relativi all’ubicazione ai fini di un’istruttoria penale”.

Dopo la citata sentenza della CGUE si è acceso un vivace dibattito giurisprudenziale: qui basta segnalare l’ordinanza con cui il Tribunale di Rieti ha proposto questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’UE nonché le decisioni con cui il Tribunale di Tivoli, la Corte di Assise di Napoli e la Corte di Cassazione hanno escluso un’applicazione diretta della sentenza della CGUE.