Decreto sulla Banca dati del collocamento mirato

23 Dicembre 2021

Decreto sulla Banca dati del collocamento mirato.  23 Dicembre 2021.

Nota di Giovanni Patrizi

1.Il 23 dicembre 2021 il ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, ha firmato il decreto, adottato ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151 (v. infra), che definisce i dati da trasmettere e le modalità attuative della Banca dati istituita per razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti dalla legge n. 68/1999. Sarà ora possibile, quindi, una raccolta sistematica dei dati che mette in rete tutti gli attori.

In particolare, il decreto individua: a)i dati e le informazioni oggetto della Banca dati; b) le trasmissioni e le comunicazioni cui sono tenuti i datori di lavoro obbligati, nonché gli adempimenti e gli oneri spettanti agli Enti competenti; c) le norme riguardanti il trattamento e all’accessibilità delle informazioni contenute nella Banca dati; d) le disposizioni applicabili in tema di trasparenza del trattamento, esercizio dei diritti da parte degli interessati e tempi di conservazione dei dati.

2.Comenoto, l’art. 8 del Decreto Legislativo n. 151/2015 emanato in attuazione della legge n. 183/2014 (volgarmente nota come Jobs Act) ha modificato l’art. 9 della legge n. 68/99. Con l’introduzione del comma 6 bis si è prevista l’istituzione di una banca dati sull’inserimento mirato (di seguito BDCM).
Al fine di razionalizzare la raccolta dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, rafforzare i controlli e migliorare la valutazione degli interventi, viene istituita all’interno della Banca dati politiche attive e passive prevista dall’art. 8 del Decreto Legge n. 76/2013, un’apposita sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati.
I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti informativi e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati che si aggiungono alle comunicazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a fornire circa l’instaurazione di rapporti di lavoro previste dall’art. 9-bis del Decreto Legge n. 510/96 integrate con le informazioni sul lavoratore disabile assunto ai sensi della legge n. 68/99.
Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni, agli esoneri autorizzati, alle convenzioni insieme alle informazioni relative alle persone iscritte negli elenchi del collocamento obbligatorio, alle schede individuali e agli avviamenti effettuati.
La Banca dati è alimentata, in particolare, dall’INPS, relativamente agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia, dall’INAIL, relativamente agli interventi di reinserimento e integrazione delle persone con disabilità da lavoro, nonché dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano  con le informazioni sugli incentivi e le agevolazioni per il collocamento mirato delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali,  sui benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse alla stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali regolarmente depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del Lavoro.
Le informazioni sono rese disponibili alle Regioni, Province autonome ed enti pubblici responsabili del collocamento mirato e, a tal fine, possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza previsto dall’articolo 13 del decreto-legge n. 78/2010, mediante l’utilizzo del codice fiscale.
Giova ricordare che il Casellario dell’Assistenza, istituito presso l’Inps e divenuto operante con decreto interministeriale n. 206/2014, è un’anagrafe generale delle prestazioni sociali contenente i dati forniti da Regioni, Province autonome, Comuni e altri enti erogatori.
La definizione dei dati da trasmettere e delle altre modalità attuative della Banca dati del collocamento mirato viene demandata ad apposito decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 151/2015. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché  all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro.
Le informazioni sono utilizzate e scambiate nel rispetto delle norme sulla privacy (Decreto Legislativo 196 del 2003).

3.Parere del GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 151/2015, in materia di Banca dati del collocamento mirato. 11 novembre 2021. 

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI […]

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito, Regolamento);

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito, Codice);

VISTO l’art. 8 del d.l. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla l. 9 agosto 2013, n. 99, e ss.mm., con cui viene istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Banca dati delle politiche attive e passive;

VISTO l’art. 9, comma 6-bis, della l. 12 marzo 1999, n. 68, come introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b), del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, ai sensi del quale “Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla presente legge, nella Banca dati politiche attive e passive di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una specifica sezione denominata “Banca dati del collocamento mirato” che raccoglie le informazioni concernenti i datori di lavoro pubblici e privati obbligati e i lavoratori interessati. I datori di lavoro trasmettono alla Banca dati i prospetti di cui al comma 6 e le informazioni circa gli accomodamenti ragionevoli adottati. Ai fini dell’alimentazione della Banca dati del collocamento mirato, le comunicazioni di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.  608, sono integrate con le informazioni relative al lavoratore disabile assunto ai sensi della presente legge. Gli uffici competenti comunicano le informazioni relative alle sospensioni di cui all’articolo 3, comma 5, agli esoneri autorizzati di cui all’articolo 5, comma 3, alle convenzioni di cui agli articoli 11, 12 e 12-bis e nonché a quelle di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Gli uffici competenti comunicano altresì le informazioni sui soggetti iscritti negli elenchi del collocamento obbligatorio, le schede di cui all’articolo 8, comma 1, e gli avviamenti effettuati. L’INPS alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi di cui il datore di lavoro beneficia ai sensi dell’articolo 13. L’INAIL alimenta la Banca dati con le informazioni relative agli interventi in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano alimentano la Banca dati con le informazioni relative agli incentivi e alle agevolazioni in materia di collocamento delle persone con disabilità erogate sulla base di disposizioni regionali, nonché ai sensi dell’articolo 14. Le informazioni della Banca dati del collocamento mirato sono rese disponibili alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano e agli altri enti pubblici responsabili del collocamento mirato con riferimento al proprio ambito territoriale di competenza, nonché all’INAIL ai fini della realizzazione dei progetti personalizzati in materia di reinserimento e di integrazione lavorativa delle persone con disabilità da lavoro. Le informazioni sono utilizzate e scambiate, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra le amministrazioni competenti anche per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio. A tali fini le informazioni della Banca dati del collocamento mirato possono essere integrate con quelle del Casellario dell’assistenza, di cui all’articolo 13 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, mediante l’utilizzo del codice fiscale. Successivamente all’integrazione le informazioni acquisite sono rese anonime”;

VISTO il comma 2 del summenzionato art. 8 del d.lgs. 151/2015, secondo cui “Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono definiti i dati da trasmettere nonché le altre modalità attuative del comma 1, lettera b), ferme restando le modalità di trasmissione di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013”;

VISTA la richiesta di parere del 5 ottobre 2020, come integrata in data 13 ottobre 2021, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche ha sottoposto all’Autorità lo schema di decreto del Ministro medesimo, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, in materia di Banca dati del collocamento mirato (di seguito, BDCM), ai sensi del citato art. 8, comma 2, del d.lgs. 151/2015; visto, altresì, che, in aggiunta a tale schema di decreto interministeriale (a sua volta corredato di due allegati), il suddetto Ministero ha trasmesso anche la relativa valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nonché ulteriore documentazione utile ai fini degli approfondimenti della materia;

RILEVATO che lo schema di decreto interministeriale in esame stabilisce, in sintesi che:

– la BDCM è istituita “Al fine di razionalizzare la raccolta sistematica dei dati disponibili sul collocamento mirato, di semplificare gli adempimenti, di rafforzare i controlli, nonché di migliorare il monitoraggio e la valutazione degli interventi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68” – riconducibile a compiti di rilevante interesse pubblico che, ai sensi dell’art. 2-sexies, comma 2, lett. dd), del Codice, autorizzano il trattamento di categorie particolari di dati personali – e la sua gestione è rimessa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che, a tal fine, assume il ruolo di titolare del trattamento (art. 2, comma 1);

– le tipologie di informazioni di cui è costituita la BDCM, tra cui rientrano altresì dati relativi alla salute (art. 3), individuando altresì, per ciascuna di esse, il soggetto competente ad alimentare la medesima BDCM (art. 4), nonché le modalità per darvi corso (all. 1);

– i livelli di accesso alle informazioni detenute dentro la BDCM, da parte dei soggetti che partecipano al sistema (Regioni e Province autonome, enti pubblici responsabili del collocamento mirato, Ispettorato nazionale del lavoro – INL, ANPAL, Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP, datori di lavoro, nonché gli interessati stessi: art. 5, comma 2);

– la possibilità di utilizzare alcune delle informazioni contenute nella BDCM per l’aggiornamento del prospetto informativo, a fini di semplificazione dell’obbligo di tale adempimento da parte dei datori di lavoro (art. 5, comma 3);

– le modalità attraverso le quali consentire l’utilizzo e lo scambio delle informazioni tra le amministrazioni competenti per elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio, rinviando ad un apposito disciplinare tecnico la definizione delle specifiche tecniche, sentito il Garante (art. 5, comma 4);

CONSIDERATO che, nella redazione dello schema di decreto, il Ministero ha tenuto conto delle osservazioni fornite dall’Ufficio nel corso delle interlocuzioni informali intrattenute, finalizzate ad assicurare il rispetto del Regolamento e del Codice, sulla base di una corretta individuazione e valutazione degli specifici rischi che caratterizzano il trattamento in esame anche tenuto conto della natura dei dati trattati riferiti a interessati vulnerabili, e dunque volte, nello specifico, a:

– definire puntualmente la base giuridica del trattamento, anche considerato il coinvolgimento di dati relativi alla salute, nel rispetto dell’art. 9, par. 2, lett. g), del Regolamento;

– per quanto concerne il trattamento delle informazioni contenute nel verbale di accertamento delle condizioni di disabilità, individuare i soli dati pertinenti ed indispensabili per le finalità di inserimento lavorativo, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati di cui all’art. 5, par. 1, lett. c), del Regolamento e in attuazione dell’art. 9, par. 2, lett. g), del medesimo Regolamento;

– disciplinare gli aspetti della trasparenza del trattamento, delle modalità di esercizio dei diritti da parte degli interessati e dei tempi di conservazione dei dati, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5, par. 1, lett. a) ed e), e 12 ss. del Regolamento;

– chiarire, in linea con il quadro normativo, le tipologie di dati oggetto degli scambi informativi con alcuni enti, quali il Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – DFP, l’INAIL e l’INPS;

– definire le misure di sicurezza, anche all’interno della valutazione di impatto, in ossequio al principio di integrità e riservatezza di cui agli artt. 5, par. 1, lett. f), e 32 del Regolamento;

RILEVATO, inoltre, che lo schema di decreto ha introdotto misure volte ad assicurare l’accesso selettivo alle informazioni da parte dell’ANPAL, con particolare riferimento alle funzioni di consultazione degli stessi, nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati, pur restando ferma la necessità di raccordare le specifiche competenze dell’ANPAL medesima (art. 4 e ss. del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150) con la norma istitutiva della BDCM (art. 8 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151), le cui discipline sono state emanate contestualmente;

CONSIDERATO, infine, che, come sopra rappresentato, sono stati individuati puntualmente i dati personali consultabili da parte di ciascun ente coinvolto nel trattamento (in proposito, cfr. la perimetrazione degli accessi stabilita nell’art. 5 e nell’all. 2 dello schema di decreto), occorre espungere la previsione di una consultazione della BDCM “senza limitazioni di visibilità”, presente all’interno dell’art. 5, comma 2, lett. c), dello schema di decreto (con riferimento all’ANPAL), nonché di alcune parti della valutazione di impatto (con riferimento ad altri enti);

RITENUTO, alla luce di quanto osservato, che lo schema di decreto in esame non presenta criticità in ordine ai profili di protezione dei dati personali, con l’osservazione secondo cui sia espunta la citata clausola “senza limitazioni di visibilità”, ricorrente sia nel medesimo schema che nella valutazione di impatto;

VISTE le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 […]

TUTTO CIÒ PREMESSO, IL GARANTE

ai sensi degli artt. 36, par. 4, e 57, par. 1, lett. c), del Regolamento, esprime parere favorevole sullo schema di decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione e il Ministro per la pubblica amministrazione, in materia di Banca dati del collocamento mirato, ai sensi dell’art. 8, comma 2, del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 151, con l’osservazione secondo cui sia espunta la clausola “senza limitazioni di visibilità”, ricorrente sia nel medesimo schema che nella valutazione di impatto sulla protezione dei dati, nei termini di cui in motivazione […].