Corte di Giustizia dell’UE. Sentenza 5 settembre 2024, nella causa C-603/22, M.S. e a.

Diritti procedurali di un minore. Equo processo: i minori imputati penalmente devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore. Un’assistenza di questo tipo deve essere offerta al più tardi prima del primo interrogatorio da parte della polizia.

Un giudice polacco è investito di un procedimento penale a carico di tre minori. Essi sono imputati per essersi introdotti con effrazione nei locali di un ex centro di vacanze dismesso.

Nel corso del procedimento, è stato rivelato che gli indagati erano stati interrogati dalla polizia senza la presenza di un difensore.

Prima del primo interrogatorio non sono stati informati dei loro diritti – e neppure i loro genitori sono stati informati.

I difensori nominati d’ufficio dal giudice chiedono ora che le precedenti dichiarazioni dei suddetti indagati siano eliminate dagli atti quali prove.

Mettendo in discussione l’effettività delle garanzie processuali a favore dei minori durante la fase preliminare al processo penale il giudice nazionale si è rivolto alla Corte di giustizia.

Esso si chiede, in particolare, se le disposizioni nazionali siano conformi al diritto dell’Unione[1], e quali siano le conseguenze che dovrebbe trarre da un’eventuale incompatibilità. La Corte statuisce che i minori indagati o imputati devono avere la possibilità concreta ed effettiva di essere assistiti da un difensore, se del caso, nominato d’ufficio.

A tale obbligo deve ottemperarsi prima del primo interrogatorio da parte della polizia o di qualsiasi altra autorità di contrasto o giudiziaria e, al più tardi, nel corso di quest’ultimo. In linea di principio, tali autorità non possono interrogare il minore che non fruisca effettivamente di un’assistenza di questo tipo.

Coloro che compiono i 18 anni d’età nel corso del procedimento penale non devono perdere automaticamente i diritti conferiti ai minori dal diritto dell’Unione, segnatamente il diritto ad avvalersi di un difensore. Il godimento di tali diritti deve perdurare allorché ciò è appropriato alla luce di tutte le circostanze della fattispecie, compresa la maturità e la vulnerabilità delle persone di cui trattasi.

La Corte sottolinea che i minori devono essere informati dei loro diritti processuali il più rapidamente possibile, al più tardi, prima del primo interrogatorio. Tali informazioni devono essere comunicate in modo semplice ed accessibile, adeguato alle loro necessità specifiche.

Un documento standard, destinato agli adulti, non soddisfa detti requisiti. Per quanto riguarda prove incriminanti tratte da dichiarazioni rese da un minore nel corso di un interrogatorio condotto in violazione di detti diritti, il diritto dell’Unione non impone agli Stati membri di prevedere la possibilità per il giudice nazionale di dichiarare inammissibili prove del genere.

Tuttavia, il suddetto giudice deve poter verificare il rispetto di tali diritti e trarre tutte le conseguenze derivanti dalla loro violazione, in particolare relativamente al valore probatorio delle prove in questione. Sarà compito del giudice nazionale verificare se la normativa nazionale di cui trattasi sia compatibile con il diritto dell’Unione.

Tale giudice dovrà altresì interpretare, per quanto possibile, il diritto nazionale in maniera conforme al diritto dell’Unione, per garantire piena efficacia a quest’ultimo. Qualora un’interpretazione siffatta si riveli impossibile, il giudice nazionale sarà tenuto a disapplicare, di propria iniziativa, qualsiasi normativa o prassi nazionale contraria


[1] Segnatamente, la direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati in procedimenti penali.