Corte europea dei diritti dell’uomo, Prima Sezione, 6 luglio 2023, Calvi e C.G. c. Italia
(Ricorso n. 46412/21). SENTENZA
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu) – Amministrazione di sostegno in favore di una persona in ragione della sua eccessiva prodigalità e del suo indebolimento fisico e mentale – Collocazione in una residenza sanitaria assistenziale in condizioni di isolamento sociale per tre anni – Misura non adeguata alla situazione individuale dell’interessato – Superamento del margine di apprezzamento.
Art 8 Cedu • Applicazione della misura dell’amministrazione di sostegno ad una persona anziana e ricovero di quest’ultima in una residenza sanitaria assistenziale in isolamento sociale dal mondo esterno per tre anni • Misura basata sulla sua eccessiva prodigalità e sul suo indebolimento fisico e psichico, senza che la persona interessata fosse stata dichiarata incapace • Interessato totalmente dipendente dal suo amministratore di sostegno in quasi tutti gli ambiti e senza limite di durata • Elusione del quadro legislativo della procedura iniziale del trattamento sanitario obbligatorio mediante ricorso abusivo all’amministrazione di sostegno • Assenza di un esame concreto e scrupoloso di tutti gli aspetti pertinenti della particolare situazione dell’interessato • Assenza di misure volte a permettere all’interessato di mantenere le sue relazioni sociali e a favorire il suo ritorno a casa • Assenza di garanzie effettive per prevenire gli abusi e garantire che fossero presi in considerazione i diritti, la volontà e le preferenze dell’interessato • Stati tenuti a favorire la partecipazione delle persone disabili o delle persone anziane «dipendenti» alla vita della comunità, e a prevenirne il loro isolamento o la loro segregazione • Misura non proporzionata né adeguata alla situazione individuale dell’interessato • Margine di apprezzamento oltrepassato.
Art 34 Cedu. Locus standi • Qualità di un parente (cugino) per sollevare delle doglianze a nome dell’interessato in una situazione che non gli consente di presentare direttamente il ricorso dinanzi alla Corte • Circostanze eccezionali • Potere di sostituzione dell’amministratore di sostegno nei confronti dell’interessato • Doglianza relativa alle restrizioni imposte dall’amministratore con l’autorizzazione del giudice tutelare • Rischio accertato di privazione di una protezione effettiva per quanto riguarda i diritti dell’interessato derivanti dalla Convenzione • Gravi questioni sollevate in merito alle condizioni di vita delle persone anziane nelle case di riposo, questioni che sono di interesse generale data la vulnerabilità di queste persone.
1.La vicenda riguarda una persona che, inizialmente affiancata da un amministratore di sostegno per la sua eccessiva prodigalità verso sconosciuti, veniva in seguito trasferita in una struttura sanitaria per anziani nella quale oltre a non poter ricevere visite di parenti e amici senza l’autorizzazione dell’amministratore di sostegno o del giudice tutelare, era costretta a rimanere contro la sua volontà, ripetutamente manifestata, di fare ritorno a casa.
Nel chiarire gli standard convenzionali di protezione applicabili alle persone anziane collocate in case di riposo e contribuire alla salvaguardia e allo sviluppo degli stessi, la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte EDU) ha condannato l’Italia dichiarando la violazione dell’art. 8 Cedu.
Pur nella consapevolezza della difficoltà delle autorità nazionali di conciliare il rispetto della dignità e della autodeterminazione dell’individuo con la necessità di tutelare i suoi interessi, soprattutto quando il soggetto versi in condizioni di grande vulnerabilità a causa delle sue capacità e delle circostanze individuali, la Corte ha escluso che, nel caso esaminato, sia stato raggiunto un giusto equilibrio, dal momento che, nella disciplina italiana, sono assenti garanzie effettive per prevenire gli abusi, come richiesto dalle norme di diritto internazionale dei diritti umani, le quali, se contemplate, avrebbero invece consentito di garantire i diritti, i desideri e le preferenze della ricorrente.
2. La Corte EDU ha ritenuto sussistente la violazione dell’art. 8 della CEDU (diritto al rispetto della vita privata) da parte delle autorità italiane che, sottoponendo una persona, in ragione della sua condizione di prodigalità e di indebolimento fisico e mentale, ad amministrazione di sostegno, sebbene al fine di perseguire l’obiettivo legittimo di proteggere il benessere del beneficiario, si sono ingerite nella vita privata di quest’ultimo, adottando misure non proporzionate rispetto alle circostanze individuali e superando così il proprio margine di apprezzamento.
In particolare, la Corte ha affermato che nel caso di specie (relativo ad una persona anziana, nei confronti della quale il giudice tutelare, su richiesta dell’amministratore di sostegno, aveva disposto il ricovero in una RSA, all’interno della quale era rimasto per circa tre anni, in condizioni di isolamento, non potendo comunicare con familiari ed amici se non attraverso l’amministratore di sostegno) le autorità hanno abusato della flessibilità dello strumento dell’amministrazione di sostegno per perseguire finalità che la legge italiana assegna, entro limiti rigorosi, al trattamento sanitario obbligatorio.
Nella decisione in esame è stato altresì sottolineato come, nonostante il ricorrente non fosse stato dichiarato incapace e disponesse, al contrario, di una buona capacità di socializzazione (come risultava dalle consulenze), le autorità non avevano adottato misure volte a mantenere le sue relazioni, familiari e sociali, ed a favorirne il suo ritorno a casa, omettendo di spiegare le ragioni che avevano portato a subordinare qualsiasi incontro all’autorizzazione del giudice tutelare o dell’amministratore di sostegno. La Corte, infine, ha ribadito che quando sono in gioco implicazioni rilevanti per la vita privata di una persona, il giudice deve soppesare attentamente tutti i fattori rilevanti, per valutare la proporzionalità della misura da adottare, consentendo all’interessato di esprimere la propria volontà.
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