(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 35579 depositata il 20 dicembre 2023.

La sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001.

Lavoro – Diritto al superiore inquadramento – Differenze retributive – Meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse – Lavoro pubblico privatizzato – Sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato – Prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori – Accoglimento.

Rilevato che

1. la Corte d’appello di Bari ha respinto il gravame proposto dalla (…) – A.R.I.F. – avverso la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto al dipendente L.V. il diritto al superiore inquadramento nel 5° livello retributivo, con decorrenza dal mese di settembre 2010, ed aveva condannato l’A.R.I.F. al pagamento delle relative differenze retributive oltre interessi legali;

2. per quel che qui rileva, la Corte territoriale ha evidenziato che il lavoratore, proveniente dalla platea degli operai stagionali assunti a tempo determinato dalla Regione Puglia per lo svolgimento delle attività forestali trasferite all’Agenzia, nel periodo da giugno ad agosto 2010 aveva svolto le mansioni di autista di mezzi antincendio per un totale di sessantaquattro giorni non continuativi, riconducibili, sulla base della declaratoria dettata dall’art. 11 del Contratto Integrativo Regionale, al 5° livello, superiore a quello di inquadramento, nel quale, quindi, lo stesso doveva essere definitivamente inquadrato dal mese di settembre 2010 per effetto della disciplina dettata dall’art. 8 del C.C.N.L. (che prevede l’acquisizione della qualifica superiore dopo aver svolto le mansioni proprie di tale qualifica per quaranta giorni, anche discontinui, nell’anno solare);

2.1. in particolare, il giudice d’appello ha ritenuto che al rapporto di lavoro dovesse essere applicata in toto la disciplina del menzionato C.C.N.L. privatistico e, quindi, anche il meccanismo dell’acquisizione delle mansioni superiori per l’esercizio di fatto di esse oltre il termine stabilito dalla contrattazione di settore;

3. avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l’A.R.I.F. affidato ad unico motivo, cui oppone difese il lavoratore con controricorso;

4. la trattazione della causa è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, cod. proc. civ.;

5. l’Agenzia ha depositato memoria.

Ritenuto che

1. con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ., dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, per avere la Corte d’Appello erroneamente qualificato il rapporto di lavoro in termini privatistici e ritenuto quindi non applicabile alla fattispecie in esame l’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001, che rende irrilevante l’asserito esercizio di fatto di mansioni superiori ai fini di un diverso inquadramento lavorativo;

2. il motivo è fondato, in continuità con le decisioni già emesse da questa Corte in fattispecie sovrapponibili a quella oggetto di causa (in particolare: Cass. Sez. L, 24/04/2023, n. 10811, e, in senso conforme, Cass. Sez. L, 18/10/2023, n. 20107), nelle quali è stato enunciato il principio di diritto secondo cui «la sottoposizione di un rapporto di lavoro con un ente pubblico non economico alla disciplina di un contratto collettivo di lavoro di diritto privato, con riferimento ad attività istituzionali del medesimo ente, non comporta il fuoriuscire di tale rapporto dall’ambito del lavoro pubblico privatizzato e dunque, salva espressa e specifica previsione contraria da parte della norma di legge, trovano comunque applicazione le regole generali di cui al d.lgs. n. 165/2001; in particolare, rispetto al personale operaio dell’Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali (A.R.I.F.) il cui rapporto, ai sensi dell’art. 12, co. 3, Legge Regione Puglia n. 3 del 2010, nel testo ratione temporis applicabile, è regolato dal contratto collettivo nazionale privatistico per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria, trova applicazione l’art. 52 d. lgs. 165/2001 e dunque l’esercizio di fatto di mansioni superiori a quelle di formale inquadramento, mentre dà diritto alle corrispondenti retribuzioni, non è utile all’acquisizione definitiva della qualifica superiore»;

2.1. nelle citate pronunce – alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ. – il quadro normativo e contrattuale di riferimento è stato ricostruito in continuità con l’orientamento, già formatosi nella giurisprudenza di questa Corte, sulla natura dei rapporti che intercorrono, in ambito regionale, fra le amministrazioni pubbliche (Regioni o enti pubblici non economici dalle stesse istituiti) ed il personale addetto a lavori di sistemazione idraulica e forestale, orientamento secondo cui l’applicazione del C.C.N.L. di diritto privato, risalente alla disciplina nazionale dettata in epoca antecedente al trasferimento delle competenze dallo Stato alle Regioni, di per sé non osta alla qualificazione del rapporto in termini di lavoro pubblico (cfr., in particolare, Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023 e precedenti ivi richiamati);

2.2. l’assoggettamento del rapporto lavorativo in esame alla disciplina di cui all’art. 52 del d.lgs. n. 165 del 2001 comporta l’inapplicabilità della previsione dettata dal C.C.N.L. privatistico, quanto agli effetti dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, dovendosi escludere il diritto al superiore inquadramento rivendicato;

3. va, infine, chiarito che, esclusa l’applicabilità del regime previsto in proposito dal C.C.N.L. di diritto privato, l’eventuale riconoscimento delle differenze retributive dovrà essere valutato dal giudice di rinvio in base alla prova dell’effettivo espletamento delle mansioni superiori nell’arco del periodo oggetto di rivendicazione, non essendo a tal fine sufficiente la prova limitata al periodo di tempo previsto dall’anzidetta contrattazione per la maturazione del diritto all’inquadramento nella fascia lavorativa superiore;

3.1. come già ritenuto nel citato precedente (Cass. Sez. L, n. 20107 del 2023), «una volta esclusa ogni possibilità di modificazioni definitive del rapporto quale effetto dello svolgimento di fatto di mansioni superiori, il diritto a ricevere il trattamento retributivo previsto per la qualifica o il livello diversi da quelli di inquadramento sorge, di tempo in tempo, in ragione del concreto esercizio delle mansioni medesime (cfr. Cass. n. 18901/2019) e, quindi, limitatamente al periodo in cui la prestazione lavorativa resa, per qualità e quantità, è stata diversa e superiore rispetto a quella prevista al momento dell’assunzione; ne discende che è onere del dipendente allegare e dimostrare che l’esercizio di fatto delle mansioni superiori si sia protratto per l’intero periodo al quale la pretesa retributiva si riferisce»;

3.2. la Corte territoriale ha riconosciuto il diritto alle differenze retributive anche per l’intero periodo successivo al settembre 2010, senza compiere alcun accertamento sull’effettivo svolgimento di mansioni superiori nell’intero arco temporale di interesse;

4. in via conclusiva, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame, attenendosi ai principi di diritto enunciati nei punti 2 e 3, e provvedendo anche al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione.