Nota di Mariella D’Ambrosio.
Tribunale di Palermo, sentenza 20 giugno 2023. Costituisce condotta antisindacale il comportamento della società che rifiuta di fornire alle organizzazioni sindacali l’informativa contenente la descrizione delle modalità di trattamento delle informazioni utilizzati nei processi decisionali aziendali e che risultano basati su sistemi interni interamente automatizzati. Condanna dell’azienda alla c.d. astreinte ex art. 614-bis c.p.c., non ritenendosi estensibile all’azione ex art. 28 l’esclusione prevista dalla norma del codice di procedura per le controversie di lavoro.
1.Con ricorso ex art. 28 St. Lav. depositato il 28 Aprile 2023, le organizzazioni sindacali ricorrenti lamentavano l’antisindacalità della condotta della FOODINHO S.R.L., consistente nel diniego di comunicare alle organizzazioni sindacali ricorrenti le informazioni previste dal d.lgs 104/2022 e richieste con la comunicazione del 22 dicembre 2022.
Il Tribunale di Palermo ha accolto il ricorso ex art. 28, L. 300/1970 e ha condannato per condotta antisindacale una società di consegne a domicilio, ordinandole di fornire all’organizzazione sindacale ricorrente informazioni sui sistemi decisionali e di monitoraggio automatizzati come previsto dal “decreto trasparenza”.
Secondo il Tribunale, poiché a norma del D.L. 104/2022 la legittimazione attiva alla richiesta di informazioni sui sistemi automatizzati compete non soltanto al lavoratore ma anche alle RSA, RSU o alle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, il relativo diniego di per sé limita e compromette l’attività sindacale e va quindi considerato antisindacale.
Non è invece rilevante che la società abbia già rilasciato alcune di queste informazioni ai singoli lavoratori.
2.Il Tribunale, “pronunciando ex art. 28 Statuto dei Lavoratori, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, dichiara antisindacale la condotta tenuta dalla FOODINHO S.R.L., consistita nel perdurante rifiuto – derivante dall’omissione della condotta obbligatoria – di comunicare alle OO.SS. ricorrenti le informazioni di cui all’art. 1 bis del d.lgs 1526/1997, come novellato dal d.l.vo 104/2022, richieste con la nota delle ricorrenti del 22.12.2022.
Per l’effetto, ordina alla FOODINHO S.R.L., in persona del suo legale rappresentante, di comunicare alle OO.SS. ricorrenti le predette informazioni, ed in particolare, con esclusione dei codici sorgente e delle formule matematiche utilizzate per la realizzazione della piattaforma informatica, le informazioni relative a: a) gli aspetti del rapporto di lavoro e della sua cessazione sui quali incide l’utilizzo dei sistemi automatizzati; b) gli scopi e le finalità dei predetti sistemi automatizzati; c) la logica ed il funzionamento dei sistemi, con particolare riferimento alla logica e alle concrete modalità con le quali il sistema conferisce gli ordini, gestisce il sistema del punteggio dei corrieri al fine di una prioritaria apertura degli slots, procede alla disconnessione temporanea o definitiva di un corriere, nonché sorveglia l’adempimento della sua prestazione lavorativa e valuta le prestazioni da lui rese; d) le categorie di dati e i parametri principali utilizzati per programmare i sistemi, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei singoli fattori adottati come parametro al fine di ottenere la massima valutazione possibile ad esso attribuibile oppure valutazioni inferiori, il peso di ciascun parametro nella realizzazione del risultato finale, l’eventuale prevalenza di uno o più parametri sugli altri e le altre informazioni relative alla interazione fra essi nella produzione del risultato finale, sia in relazione alla valutazione del corriere mediante un punteggio – chiarendo come in concreto esso venga calcolato dal sistema -, sia in relazione all’attribuzione di proposte d’ordine, che alla disconnessione; e) le misure di controllo adottate per le decisioni automatizzate, gli eventuali processi di correzione e il responsabile del sistema di gestione della qualità; f) il livello di accuratezza, robustezza e cybersicurezza dei sistemi automatizzati e le metriche utilizzate per misurare tali parametri, nonché gli impatti potenzialmente discriminatori delle metriche stesse”.
3.Nell’articolata pronuncia figura anche l’accoglimento della domanda di condanna dell’azienda alla c.d. astreinte ex art. 614-bis c.p.c., non ritenendo estensibile all’azione ex art. 28 l’esclusione prevista dalla norma del codice di procedura per le controversie di lavoro.
“Venendo alla domanda formulata ex art. 614 bis c.p.c., cui le OO.SS. ricorrenti hanno certamente un attuale notevole interesse, trattandosi dell’unica modalità dissuasiva idonea a determinare l’adempimento dell’obbligo cui la resistente viene qui condannata, giova premettere alcune considerazioni interpretative della norma citata.
L’art. 614 bis cit. così dispone: ‘Con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del provvedimento, determinandone la decorrenza. Il giudice può fissare un termine di durata della misura, tenendo conto della finalità della stessa e di ogni circostanza utile. …Il giudice determina l’ammontare della somma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione dovuta, del vantaggio per l’obbligato derivante dall’inadempimento, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione, inosservanza o ritardo. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all’articolo 409′”.
Osserva il Tribunale: “in relazione all’eccezione della resistente, secondo cui il procedimento ex art. 28 St. Lav. rientrerebbe fra le controversie di cui all’art. 409 c.p.c., che quest’ultima norma regolamenta, come emerge dalla stessa rubrica, le controversie individuali di lavoro. Il procedimento ex art. 28 St. Lav., pur prevendendo l’applicazione del rito del lavoro nella fase di opposizione a cognizione piena – al pari tuttavia di altre materie del tutto estranee a quella lavoristica (come ad esempio le locazioni) – non introduce una controversia individuale di lavoro, bensì un’azione finalizzata al perseguimento di un interesse di natura collettiva, quale quello delle OO.SS. alla tutela avverso condotte datoriali che ledano la libertà e l’esercizio dell’attività sindacale.
Qualora, infatti, una medesima condotta leda o sia idonea a ledere sia i diritti individuali del lavoratore che quelli del sindacato (ad esempio licenziamento o trasferimento di un lavoratore che nel contempo rivesta la qualità di rappresentante sindacale) sono proponibili da parte del lavoratore l’azione ex artt. 409 e ss. c.p.c. e da parte del sindacato, separatamente ed in via aggiuntiva, non alternativa, l’azione ex art. 28 St. Lav.. L’azione ex art. 28 St. Lav., quindi, non rientra fra le controversie individuali di lavoro ex art. 409 c.p.c., sicché per essa non opera l’espressa esclusione operata dall’ultimo comma dell’art. 614 bis c.p.c..
Poiché detta esclusione costituisce un’eccezione alla regola generale dettata dalla norma, del resto, essa non potrebbe essere interpretata in via analogica, essendo di stratta interpretazione. Inoltre, sia in ragione della suddetta natura collettiva degli interessi sottesi all’azione ex art. 28, che si contrappone a quelli individuali fatti valere ex art. 409 c.p.c., che sulla scorta della considerazione che tra parte datoriale e il sindacato non esiste un rapporto contrattuale fiduciario di natura continuativa, quali quelli menzionati da quest’ultima norma, rapporto che esiste invece con i lavoratori, non si rinvengono ragioni di analogia fra le due tipologie di controversie, tali da portare a estendere al procedimento in oggetto il divieto di legge. Parte resistente ha dedotto che per la violazione del decreto ex art. 28 St. Lav., come per i provvedimenti di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, è già prevista la sanzione costituita dalla contravvenzione di cui all’art. 650 c.p., ciò che dimostrerebbe che anche per l’azione di condotta antisindacale sia inapplicabile l’astreinte di cui alla norma sopra citata.
Orbene, al di là del fatto che la fattispecie penale citata sia poi in concreto applicabile per la violazione dei predetti provvedimenti, deve rilevarsi che non tutti i provvedimenti conclusivi del rito ex art. 409 c.p.c. prevedono per la loro violazione l’applicazione della sanzione penale prevista e punita dall’art. 650 c.p., sicché non può rinvenirsi in ciò la ragione dell’inapplicabilità del mezzo coercitivo in discorso alle controversie individuali di lavoro.
Del resto, non può ritenersi che l’astreinte sia paragonabile a una sanzione penale, tanto da poter essere ritenuta di natura sostanzialmente penale, con conseguente divieto di duplicazione, sulla scorta dei criteri Engers elaborati dalla Corte di Giustizia.
Conclusivamente, l’astreinte di cui all’art. 614 bis c.p.c. deve ritenersi in astratto applicabile al procedimento ex art. 28 St. Lav.. Nella fattispecie, inoltre, si rinvengono tutti i presupposti per la concreta applicazione della norma in discorso, atteso che, con il presente provvedimento la resistente viene condannata a comunicare informazioni alle OO.SS. ricorrenti, ciò che con tutta evidenza va qualificato come obbligo di facere infungibile, del quale risulterebbe del resto molto difficoltosa l’esecuzione forzata, in ipotesi di rifiuto”.
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