Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità

Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità.

È stato approvato il 27 ottobre 2021, in Consiglio dei Ministri, il Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità, che rientra tra le riforme e azioni chiave previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). «Con l’approvazione […], del Disegno di Legge Delega al Governo in materia di disabilità, poniamo le basi per una svolta in campo normativo a favore delle persone con disabilità»: così ha dichiarato la ministra per le Disabilità Erika Stefani aggiungendo che la riforma “pone al centro la persona con le sue esigenze, le sue relazioni, i suoi desiderata, realizzando così l’obiettivo del progetto di vita personalizzato e partecipato, fondamentale richiesta del mondo associativo ed essenza della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità»[1].

Giova ricordare che nella Missione 5Componente 2 (Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore) del PNRR  è prevista «una riforma costituita dalla realizzazione di una “Legge quadro della disabilità”, che si propone di realizzare pienamente i principi della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità del 2006, ratificata dall’Italia fin dal 2009, secondo un approccio del tutto coerente con la Carta dei diritti fondamentale dell’Unione Europea e con la recente “Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030” presentata a marzo 2021 dalla Commissione Europea». Questa riforma “semplificherà l’accesso ai servizi, i meccanismi di accertamento della disabilità e potenzierà gli strumenti finalizzati alla definizione del progetto di intervento individualizzato».

I decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di disabilità dovranno arrivare entro 20 mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega. I principi e criteri direttivi della delega prevedono l’adozione di una definizione di disabilità coerente con l’articolo 1, comma 2 della Convenzione ONU, definizione che andrà introdotta nella legge 104/1992 e la definizione di un processo valutativo della condizione di disabilità; l’adozione dell’ICF i fini della descrizione e dell’analisi del funzionamento della disabilità e della salute; l’adozione di una definizione di profilo di funzionamento coerente con la Classificazione ICF[2]; l’introduzione nella legge 104 della definizione di accomodamento ragionevole, prevedendo adeguati strumenti di tutela.

Gli ambiti di intervento della delega al Governo sono: a) definizioni della condizione di disabilità, riassetto e semplificazione della normativa di settore; b) accertamento della condizione di disabilità e revisione dei suoi processi valutativi di base, unificando tutti gli accertamenti concernenti l’invalidità civile, la cecità civile, la sordità civile, la sordocecità, l’handicap, anche ai fini scolastici, la disabilità prevista ai fini del collocamento mirato e ogni altra normativa vigente in tema di accertamento dell’invalidità; c) valutazione multidimensionale della disabilità, progetto personalizzato e vita indipendente; d) informatizzazione dei processi valutativi e di archiviazione; e) riqualificazione dei servizi pubblici in materia di inclusione e accessibilità; f) istituzione di un Garante nazionale delle disabilità.
Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea con la Convenzione ONU.

Questo nuovo sistema si basa sulla valutazione multidisciplinare della persona, finalizzata all’elaborazione di progetti di vita personalizzati che garantiscono i diritti fondamentali.

Tali interventi sono volti a supportare l’autonomia e la vita indipendente delle persone con disabilità in età adulta, prevenendo forme di istituzionalizzazione.

Il Ddl “recante delega in materia di disabilità” prevede, inoltre, il potenziamento dei servizi e delle infrastrutture sociali necessari.

Il Governo è altresì delegato a prevedere, nell’ottica della semplificazione, procedimenti più snelli, trasparenti ed efficienti di riesame e di rivalutazione delle condizioni di disabilità che tutelino pienamente i diritti del cittadino e di chi lo rappresenta.

Infine si prevede l’istituzione del Garante nazionale delle disabilità dovrà occuparsi di raccogliere le istanze e fornire adeguata assistenza alle persone con disabilità che subiscono violazioni dei propri diritti; formulare raccomandazioni e pareri alle amministrazioni interessate sulle segnalazioni raccolte, anche in relazione a specifiche situazioni e nei confronti di singoli enti; promuovere campagne di sensibilizzazione e di comunicazione per una cultura del rispetto dei diritti delle persone.

NOTE

[1] Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità. L’Assemblea delle Nazioni Unite ha approvato la Convenzione nel dicembre del 2006.

[2] La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) fa parte della Famiglia delle Classificazioni Internazionali dell’OMS insieme all’International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems 10th revision (ICD-10), all’International Classification of Health Interventions (ICHI), e alle Classificazioni derivate.

ICF fornisce sia un linguaggio unificato e standard, sia un modello concettuale di riferimento per la descrizione della salute e degli stati ad essa correlati.

ICF rappresenta una revisione della Classificazione Internazionale delle Menomazioni, delle Disabilità e degli Handicap (ICIDH) pubblicata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) nel 1980 a scopo di ricerca.

Il testo dell’ICF è stato approvato dalla 54° World Health Assembly (WHA) il 22 Maggio 2001 e ne è stato raccomandato agli Stati Membri l’uso nella ricerca, negli studi di popolazione e nella reportistica.

È stata accettata come una delle Classificazioni delle Nazioni Unite. In quanto tale, costituisce lo strumento adeguato per la realizzazione di mandati internazionali a difesa dei diritti umani nonché di normative nazionali.

La Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute:

-fornisce una base scientifica per la comprensione e lo studio della salute come interazione tra individuo e contesto;

-costituisce un linguaggio comune per la descrizione della salute e delle condizioni ad essa correlate, allo scopo di migliorare la comunicazione fra operatori sanitari, ricercatori, pianificatori, amministratori pubblici e popolazione, incluse le persone con disabilità;

-permette il confronto fra dati raccolti in Paesi, discipline sanitarie, servizi e momenti diversi;

-fornisce una modalità sistematica per codificare le informazioni nei sistemi informativi sanitari.

ICF può essere utilizzata in tutti quei sistemi che hanno attinenza con la salute, come ad esempio quello della previdenza, del lavoro, dell’istruzione, delle assicurazioni, dell’economia, della legislazione e quelli che si occupano delle modifiche ambientali. Per farlo è necessario definire protocolli di utilizzo di ICF come linguaggio e come modello descrittivo dello stato di salute.