(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza n. 4640, del 21 febbraio 2024.
1.Con ordinanza n. 4640/2024, la Corte di cassazione, sezione Lavoro, ha accolto il ricorso proposto da una insegnante, dispensata dal servizio per motivi di salute dall’Amministrazione di appartenenza, nei confronti della quale il Ministero dell’economia e delle finanze aveva disposto il recupero di somme stipendiali indebitamente percepite. La Cassazione ha disatteso la sentenza della Corte di Appello di Lecce che aveva ritenuto legittima la dispensa in parola, in quanto l’Amministrazione di appartenenza, all’atto della comunicazione dell’esito della visita medica collegiale alla quale la dipendente era stata sottoposta presso la Asl 1 di Lecce, e da cui era emersa l’inidoneità della ricorrente a svolgere “mansioni proprie della qualifica rivestita, in contesti conflittuali e che comportavano l’esposizione a stimoli stressanti”, avrebbe dovuto contestualmente invitare la dipendente stessa a produrre istanza positiva o negativa per l’impiego in altri compiti. Mancando negli atti di causa traccia di tale invito, e poiché sul punto la Corte di Appello di Lecce non si era pronunciata, la Corte di Cassazione, nel cassare la sentenza impugnata, in relazione al secondo dei tre motivi addotti dalla difesa della insegnante ricorrente, ha motivato l’ordinanza facendo rilevare che, in applicazione di una consolidata giurisprudenza, l’Amministrazione datrice non può dispensare dal servizio un proprio dipendente “per inidoneità fisica o psichica, prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali e i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previo consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore”.
2. Dall’ordinanza della Cassazione.
“[…] L’art. 23, comma 5, del CCNL Comparto Scuola 1995 prevede che: “Il personale dichiarato inidoneo alla sua funzione per motivi di salute può a domanda essere collocato fuori ruolo e/o utilizzato in altri compiti tenuto conto della sua preparazione culturale e professionale”.
La ricorrente si duole che l’Amministrazione non l’abbia invitata ad effettuare l’opzione. Trovano applicazione i principi già enunciati da questa Corte in relazione ad analoga norma contrattuale, l’art. 22-ter del CCNL Ministeri 1995 secondo cui: “l’Amministrazione non potrà procedere alla dispensa dal servizio per inidoneità fisica o psichica prima di aver esperito ogni utile tentativo, compatibilmente con le strutture organizzative dei vari settori e con le disponibilità organiche dell’Amministrazione, per recuperarlo al servizio attivo, in mansioni diverse, purché compatibili con le attitudini personali ed i titoli posseduti, appartenenti alla stessa qualifica o, in caso di mancanza di posti, previa consenso dell’interessato, alla qualifica inferiore”.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 14113 del 2016) in tema di esonero dal servizio, per inidoneità fisica o psichica, del pubblico impiegato, l’art. 22-ter del CCNL del 16 maggio1995, Comparto Ministeri, come integrato dall’art. 4 del CCNL del 22 ottobre 1997, si esprime in termini di assoluta doverosità riguardo ai comportamenti richiesti alla P.A., che deve esperire ogni utile tentativo per il recupero del dipendente al servizio attivo, se del caso con mansioni diverse e, in carenza di posti e previo consenso dell’interessato, anche inferiori, nonché in termini di mera possibilità in ordine alla provenienza della richiesta, di reinquadramento, dal dipendente, sicché, anche in assenza dell’iniziativa del lavoratore, non più idoneo alla mansione, il datore di lavoro pubblico non è esonerato dal percorrere tutte le strade alternative, previste nello stesso CCNL, prima di adottare il provvedimento di dispensa […]”.
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