Decreto-legge 15 novembre 2023, n. 161, “Disposizioni urgenti per il «Piano Mattei» per lo sviluppo in Stati del Continente africano”, convertito con modificazioni dalla L. 11 gennaio 2024, n. 2.

Il provvedimento è composto da sette articoli.

Come evidenziato nella relazione illustrativa, il Piano persegue la costruzione di un nuovo partenariato tra Italia e Stati del Continente africano, mediante la promozione di uno sviluppo comune, sostenibile e duraturo, nella dimensione politica, economica, sociale, culturale e di sicurezza.

L’articolo 1  stabilisce che la collaborazione dell’Italia con i Paesi africani è attuata in conformità con il Piano strategico Mattei, di durata quadriennale e aggiornabile anche antecedentemente scadenza. Il medesimo articolo individua ambiti di intervento e priorità di azione del Piano e prevede che il medesimo venga adottato con decreto del Presidente del Consiglio, previo parere delle Commissioni parlamentari (quest’ultima previsione è stata inserita nel corso dell’esame in sede referente).

L’articolo 2 istituisce la Cabina di regia per la definizione e l’attuazione del Piano (i cui compiti sono definiti dal successivo articolo 3).

L’articolo 3 definisce i compiti della Cabina di regia istituita dal precedente articolo 3.

Al fine di supportare le attività connesse al Piano Mattei e i lavori della Cabina di regia, l’articolo 4 istituisce, a decorrere dal 1° dicembre 2023, una apposita struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, individuandone la composizione e le funzioni alla stessa attribuite.

L’articolo 5 prevede che entro il 30 giugno di ciascun anno, il Governo trasmetta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione del Piano, previa approvazione da parte della Cabina, che indichi le misure volte a migliorare l’attuazione del Piano Mattei e ad accrescere l’efficacia dei relativi interventi rispetto agli obiettivi perseguiti.

L’articolo 6 quantifica gli oneri derivanti dall’istituzione della struttura di missione di cui all’art.4 e provvede alla relativa copertura.

L’articolo 7 dispone che il decreto legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.