Come noto, il Presidente della Repubblica aveva espresso dubbi sulla costituzionalità di alcune norme del DDL, che sono state opportunamente modificate nel decreto-legge.

Una riguardava l’articolo 31 in materia di intelligence, stigmatizzato anche dall’Ordine dei giornalisti e dalle istituzioni universitarie. Ora, con le correzioni, le pubbliche amministrazioni, i gestori di servizi di pubblica utilità, le università, le società controllate e partecipate e gli enti di ricerca non sono obbligati a collaborare con i Servizi di sicurezza e a stipulare convenzioni che obblighino a cedere informazioni e dati anche in deroga alle normative in materia di riservatezza.

Un altro dubbio riguardava le condotte di resistenza (anche passiva) nelle carceri: nel decreto-legge viene chiarito che il reato di “rivolta” si ritiene commesso solo in presenza di violazioni di ordini impartiti “per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza” e non per qualsivoglia tipo di ordine.

Una correzione riguarda anche il caso di rivolta nei Centri per il rimpatrio dei migranti, mentre viene esclusa la configurabilità del reato nei Centri di accoglienza.

Ancora, quanto alle proteste contro opere pubbliche di rilevanza nazionale (dal contestato Ponte sullo stretto ad altre infrastrutture), prima dei dubbi manifestati dal Presidente Mattarella, la norma prevedeva l’applicazione dell’aggravante rimettendo alla discrezionalità del governo l’individuazione delle opere da “proteggere”. Ora l’aggravante è circoscritta alle infrastrutture destinate all’erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o altri servizi pubblici. Un’altra correzione significativa riguarda il divieto di acquistare sim-card telefoniche rivolto a stranieri senza permesso di soggiorno: ora i migranti che sbarcano in Italia potranno acquistarle presentando un documento d’identità.

Ancora, per quanto concerne i reati di aggressione o resistenza a pubblico ufficiale, il DDL prevedeva la prevalenza delle circostanze aggravanti sulle attenuanti generiche; questa soluzione è stata considerata dal Presidente Mattarella non conforme ai principi di equità del diritto penale ed è stata sostituita dalla previsione di tener conto, sempre, anche delle attenuanti.

Infine, è stato corretto uno dei punti più problematici, che riguarda l’obbligatorietà della custodia cautelare presso un istituto di custodia attenuata (e non in carcere) per le madri incinte o di minori inferiori a un anno; e il giudice può valutare le preminenti esigenze del minore, anche in presenza di una condotta grave della madre.