(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione, Sentenza 3 aprile 2024, n. 8731

Licenziamento disciplinare. Docente di ruolo. Assenza ingiustificata. Mancato collegamento in “dad”. Tardività della notifica della contestazione disciplinare. Malfunzionamenti incidenti sul collegamenti in “dad”. Rigetto.

“[…] Corte di cassazione,

(omissis)

Fatti di causa

– Con sentenza del 7 giugno 2023, la Corte d’Appello di Napoli confermava la decisione resa dal Tribunale di Napoli Nord e rigettava la domanda proposta da V.A. nei confronti del Ministero dell’Istruzione, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e la Direzione didattica IV Circolo, avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimato all’A., docente di ruolo di religione dal 1986 presso il IV Circolo di Giugliano “don G.D.”, per l’assenza ingiustificata protrattasi per quattro giorni in cui il docente era mancato al collegamento in “dad”.

– La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto comunque irrilevanti le violazioni dei termini e delle regole del procedimento disciplinare dedotte dall’A. per non aver questi né allegato né provato una irrimediabile compressione del diritto di difesa derivante dalla notifica della contestazione disciplinare in epoca successiva alla data prevista per l’audizione a difesa, risultando, al contrario, non essersi l’A. attivato né per segnalare la tardività, né per richiedere una nuova audizione, né per presentare giustificazioni scritte, sussistente la mancanza contestata, dovendo ritenersi il mancato collegamento in “dad” equivalente ad una assenza dal lavoro e non addebitabile all’Istituto datore né per l’irregolare funzionamento degli strumenti informatici di cui l’A. non si era mai doluto, né per l’attivazione di una nuova piattaforma con account pretesamente modificato senza preavviso, rispetto alla quale non risulta registrata alcuna tempestiva segnalazione o richiesta di ausilio e, di conseguenza, proporzionata la sanzione.

– Per la cassazione di tale decisione ricorre l’A., affidando l’impugnazione a tre motivi, cui resistono, con controricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (nuova denominazione del Ministero dell’Istruzione) e l’Ufficio Scolastica Regionale per la Campania, mentre la Direzione didattica IV Circolo non ha svolto alcuna attività difensiva.

– Il procuratore generale ha depositato la propria requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.

Ragioni della decisione

– Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 e 16 c.p.c. nonché dell’art. 55 bis, d.lgs. n. 165/2001, imputa alla Corte territoriale l’aver erroneamente ritenuto l’inconfigurabilità di una lesione del diritto di difesa del ricorrente essendo rimessa al datore di lavoro la facoltà di consentire una nuova audizione una volta consumato, per la tardività della notifica della contestazione disciplinare, il termine fissato per l’espletamento dell’incombente.

– Con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, 15 e 16 c.p.c. imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente valutato gli elementi in fatto addotti, tramite la produzione documentale, dal ricorrente a dimostrazione dei segnalati malfunzionamenti indcidenti sul collegamenti in “dad” e sulle iniziative assunte dallo stesso ricorrente per ovviare ai medesimi, così da addossare al medesimo la responsabilità dell’accaduto, con sostanziale inversione dell’onere della prova dell’addebito.

– Con il terzo motivo, rubricato con riferimento alla violazione e falsa applicazione degli artt. 113 e 115 c.p.c., il ricorrente deduce la nullità della sentenza per aver la Corte territoriale fondato la propria pronunzia sul difetto di prova della non addebitabilità al ricorrente della mancata attuazione del collegamento in “dad”, avendo, al contrario, non ammesso i mezzi istruttori offerti ad assolvimento dell’onere probatorio.

– Il primo motivo deve ritenersi infondato, non trovando giuridico fondamento la tesi sostenuta dal ricorrente per la quale, una volta decorsa, per la tardiva notifica della contestazione disciplinare, la data fissata per l’audizione a difesa, gli sarebbe stata preclusa qualsiasi iniziativa (la segnalazione della tardività, la richiesta di una nuova audizione o la presentazione di giustificazioni scritte) utile all’esercizio del diritto di difesa stante il disposto dell’art. 55 bis d.lgs. 165/2001, che, a detta del ricorrente, rimetterebbe al datore di lavoro la fissazione di una nuova audizione, così che l’inerzia a riguardo dell’Istituto datore avrebbe dovuto essere letta nel senso di aver questo conculcato il diritto di difesa del ricorrente con conseguente nullità del procedimento disciplinare.

– Inammissibili, di contro, si rivelano il secondo ed il terzo motivo, atteso che il giudizio della Corte territoriale circa il mancato assolvimento dell’onere della prova circa l’imputabilità all’Istituto datore della mancata realizzazione del collegamento in “dad”, lungi dal derivare dalla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti dal ricorrente, si fonda sulla puntuale analisi degli elementi in fatto acquisiti agli atti, quali in particolare l’informazione sulla nuova piattaforma data dall’Istituto a tutti gli interessati, il diffuso utilizzo del doppio nome, la mancata comunicazione di un indirizzo di posta elettronica per comunicazioni urgenti, le registrazioni telefoniche intervenute sollo tardivamente, elementi che il ricorrente non ha fatto oggetto di specifica censura.

– Il ricorso va, dunque, rigettato

– Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità […]”.