(Nota a cura di Gianni Arrigo)
1.La Festa della Repubblica è una giornata celebrativa nazionale istituita per ricordare la nascita della Repubblica Italiana.
Si festeggia ogni anno il 2 giugno, data del referendum istituzionale del 1946, con il quale gli italiani vennero chiamati alle urne per decidere quale forma di Stato – monarchia o repubblica – dare al Paese.
Dopo 85 anni di regno, con 12.718.641 voti contro 10.718.502, l’Italia diventò una Repubblica.
Il referendum istituzionale fu la prima votazione a suffragio universale indetta in Italia. in cui anche le donne per la prima volta poterono partecipare al voto[1]. Il risultato della consultazione popolare venne ratificato ufficialmente il 18 giugno 1946, quando la Corte di Cassazione dichiarò la nascita della Repubblica Italiana.
2. Il 25 giugno del 1944 si tracciava il quadro normativo all’interno del quale si sarebbe dovuta gestire la transizione verso un nuovo assetto istituzionale dello Stato, con il decreto luogotenenziale n. 151, definito per questo “Costituzione provvisoria”. In particolare si stabiliva che “Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato” (art. 1).
Per consentire l’attuazione di questo programma vennero istituiti la Consulta nazionale e il Ministero per la Costituente. Il primo era un organo consultivo “sui problemi generali e sui provvedimenti legislativi che le vengono sottoposti dal Governo”, il cui parere era obbligatorio in materia di bilancio, rendiconti consuntivi dello Stato, imposte e leggi elettorali; il secondo aveva il compito “di preparare la convocazione dell’Assemblea Costituente” e di “predisporre gli elementi per lo studio della nuova costituzione che dovrà determinare l’aspetto politico dello Stato e le linee direttive della sua azione economica e sociale”.
Quasi due anni dopo, con il decreto legislativo luogotenenziale n. 98 del 16 marzo 1946, si aprì un secondo periodo costituzionale transitorio. Il decreto 98/1946 apportava integrazioni e modifiche al decreto-legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, stabilendo che contemporaneamente alle elezioni per l´Assemblea Costituente il popolo sarà “chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia)””. Si sanciva così definitivamente il diritto del popolo italiano a determinare la nuova forma istituzionale dello Stato.
(Fonte: “L’Italia costituzionale. Una storia per immagini dalle raccolte del Senato”).
3. Il Referendum istituzionale e l’elezione dell’Assemblea Costituente.
Il decreto legge luogotenenziale n. 151 del 25 giugno 1944, emanato dal governo Bonomi a pochi giorni di distanza dalla liberazione di Roma, stabiliva che alla fine della guerra sarebbe stata eletta a suffragio universale, diretto e segreto, un’ Assemblea costituente per scegliere la forma dello stato e dare al paese una nuova costituzione.
Successivamente il decreto legislativo luogotenenziale del governo De Gasperi (16 marzo 1946, n. 98) integrava e modificava la normativa precedente, affidando ad un referendum popolare la decisione sulla forma istituzionale dello stato, mentre il decreto luogotenenziale n. 99 del 16 marzo 1946 fissava le norme per la contemporanea effettuazione delle votazioni per il referendum e l’Assemblea costituente, quest’ultima da eleggersi con sistema proporzionale (decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74).
La legge elettorale suddivideva l’Italia in 32 collegi elettorali, nei quali eleggere 573 deputati, ma non vennero effettuate le elezioni nella provincia di Bolzano e nella circoscrizione Trieste-Venezia Giulia-Zara: i costituenti eletti furono dunque 556.
La campagna elettorale fu assai vivace, e l’affluenza alle urne fu altissima: votò l’89,1 per cento dei 28.005.449 aventi diritto, per un totale di 24.947.187 votanti.
Nelle votazioni per il referendum istituzionale prevalse la repubblica: i risultati furono proclamati il 10 giugno 1946 dalla Corte di cassazione, riunita in seduta solenne presso la Sala della Lupa in Palazzo Montecitorio, e subito dopo il Presidente del Consiglio Alcide De Gasperi assunse le funzioni di Capo provvisorio dello Stato.
I voti a favore della repubblica, dopo i controlli, confermati ufficialmente dalla Corte di Cassazione il 18 giugno 1946, risultarono essere 12.718.641, pari al 54,3 per cento dei voti validi; a favore della monarchia si erano invece espressi 10.718.502 elettori, pari al 45,7 per cento.
Nelle elezioni per l’Assemblea costituente la Democrazia cristiana ottenne la maggioranza relativa dei voti (8.080.664 pari al 35,2 per cento), seguita dal Partito socialista (PSIUP: 4.758.129 voti pari al 20,7 per cento) e dal Partito comunista (4.356.686 voti pari al 19 per cento).
Nessun altro partito superò il 10 per cento dei voti.
Le percentuali riportate dalle singole liste furono le seguenti: Democrazia cristiana: 35,2%; Partito socialista (PSIUP): 20,7%; Partito comunista: 19%; Unione democratica nazionale: 6,8% Fronte uomo qualunque: 5,3%; Partito repubblicano: 4,4%; Blocco nazionale libertà: 2,8%; Partito d’azione: 1,4%; Altre liste che ottennero degli eletti: 1,7%.
In Valle d’Aosta la Democrazia cristiana ottenne il 48,2% dei suffragi, il Fronte Democratico Progressista Repubblicano (PSIUP, PCI, PRI, Pd’A) il 51,8% eleggendo un deputato.
La scheda per il referendum istituzionale proponeva all’interno la scelta fra i simboli della repubblica e della monarchia: per la repubblica due fronde intrecciate di quercia e di alloro con al centro la donna turrita, che già raffigurava l’Italia sul francobollo da quattro lire, per la monarchia lo stemma sabaudo sormontato da una corona.
Per i comuni della zona mistilingue dei collegi di Trento ed Udine venne adottata una scheda bilingue. All’esterno la scheda veniva firmata da uno scrutatore e timbrata dal seggio elettorale.
In ragione delle ristrettezze finanziarie dell’epoca, il verbale ufficiale di proclamazione dei risultati venne dattiloscritto su un foglio di carta a quadretti.
4. Allegati.
4.1. “Costituzione provvisoria: Decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151
ASSEMBLEA PER LA NUOVA COSTITUZIONE DELLO STATO, GIURAMENTO DEI MEMBRI DEL GOVERNO E FACOLTÀ DEL GOVERNO DI EMANARE NORME GIURIDICHE.
Umberto di Savoia. Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell’autorità a Noi delegata; Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B; Visto l’art. 18 della legge 19 gennaio 1939, n. 129; Ritenuta la necessità e l’urgenza per causa di guerra; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. Dopo la liberazione del territorio nazionale, le forme istituzionali saranno scelte dal popolo italiano che a tal fine eleggerà, a suffragio universale diretto e segreto, una Assemblea Costituente per deliberare la nuova costituzione dello Stato. I modi e le procedure saranno stabiliti con successivo provvedimento.
Art. 2. È abrogata la disposizione concernente la elezione di una nuova Camera dei Deputati e la sua convocazione entro quattro mesi dalla cessazione dell’attuale stato di guerra, contenuta nel comma terzo dell’articolo unico del R. decreto-legge 2 agosto 1943, n. 175, con cui venne dichiarata chiusa la sessione parlamentare e sciolta la Camera dei fasci e delle corporazioni.
Art. 3.I Ministri e Sottosegretari giurano sul loro onore di esercitare la loro funzione nell’interesse supremo della Nazione e di non compiere, fino alla convocazione dell’Assemblea Costituente, atti che comunque pregiudichino la soluzione della questione istituzionale.
Art. 4. Finché non sarà entrato in funzione il nuovo Parlamento, i provvedimenti aventi forza di legge sono deliberati dal Consiglio dei Ministri. Tali decreti legislativi preveduti nel comma precedente sono sanzionati e promulgati dal Luogotenente Generale del regno con la formula: Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta di … Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:…
Art. 5. Fino a quando resta in vigore la disposizione dello art. 2, comma primo, del R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, i decreti relativi alle materie indicate dall’art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sono emanati dal Luogotenente Generale del regno con la formula:
Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta di … Abbiamo decretato e decretiamo …
Art. 6. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso dalla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno – serie speciale – e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, proponente, è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge. Ordiniamo, a chiunque spetti, di osservare il presente decreto e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Napoli, addì 25 giugno 1944.
Umberto di Savoia”.
4.2. Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98
“DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 MARZO 1946, N. 98 INTEGRAZIONI E MODIFICHE AL DECRETO-LEGGE LUOGOTENENZIALE 25 GIUGNO 1944, N. 151, RELATIVO ALL´ASSEMBLEA PER LA NUOVA COSTITUZIONE DELLO STATO, AL GIURAMENTO DEI MEMBRI DEL GOVERNO ED ALLA FACOLTÀ DEL GOVERNO DI EMANARE NORME GIURIDICHE
Umberto di Savoia. Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell´autorità a Noi delegata;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all´Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 58, concernente nuove norme sull´emanazione, promulgazione e pubblicazione dei decreti luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Ritenuta la necessità di apportare integrazioni e modifiche al sopra citato decreto-legge luogotenenziali 25 giugno 1944, n. 151;
Udito il parere della Consulta Nazionale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Satto, e del Ministro per la Costituente di concerto con tutti i Ministri;
Abbiamo sanzionato e promulgato quanto segue:
Art. 1 Contemporaneamente alle elezioni per l´Assemblea Costituente il popolo sarà chiamato a decidere mediante referendum sulla forma istituzionale dello Stato (Repubblica o Monarchia).
Art. 2 Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Repubblica, l´Assemblea, dopo la sua costituzione, come suo primo atto, eleggerà il Capo provvisorio dello Stato, che eserciterà le sue funzioni, fino a quando sarà nominato il Capo dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall´Assemblea. Per l´elezione del Capo provvisorio dello Stato è richiesta la maggioranza dei tre quinti dei membri dell´Assemblea. Se al terzo scrutinio non sarà raggiunta la maggioranza, basterà la maggioranza assoluta. Avvenuta l´elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in carica gli presenterà le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello Stato darà l´incarico per la formazione del nuovo Governo. Nella ipotesi prevista dal primo comma, dal giorno della proclamazione dei risultati del referendum e fino alla elezione del Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate dal Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle elezioni. Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore della Monarchia, continuerà l´attuale regime luogotenenziale fino alla entrata in vigore delle deliberazioni dell´Assemblea sulla nuova Costituzione e sul Capo dello Stato.
Art. 3 Durante il periodo della Costituente e fino alla convocazione del Parlamento a norma della nuova Costituzione il potere legislativo resta delegato, salva la materia costituzionale, al Governo, ad eccezione delle leggi elettorali e delle leggi di approvazione dei trattati internazionali, le quali saranno deliberate dall´Assemblea. Il governo potrà sottoporre all´esame dell´Assemblea qualunque altro argomento per il quale ritenga opportuna la deliberazione di essa. Il Governo è responsabile verso l´Assemblea Costituente. Il rigetto di una proposta governativa da parte dell´Assemblea non porta come conseguenza le dimissioni del Governo. Queste sono obbligatorie soltanto in seguito alla votazione di una apposita mozione di sfiducia, intervenuta non prima di due giorni dalla sua presentazione e adottata a maggioranza assoluta dei Membri dell´Assemblea.
Art. 4 L´Assemblea Costituente terrà la sua prima riunione in Roma, nel Palazzo di Montecitorio, il ventiduesimo giorno successivo a quello in cui si saranno svolte le elezioni. L´Assemblea è sciolta di diritto il giorno dell´entrata in vigore della nuova Costituzione e comunque non oltre l´ottavo mese dalla sua prima riunione. Essa può prorogare questo termine per non più di quattro mesi. Finché non avrà deliberato il proprio regolamento interno l´Assemblea Costituente applicherà il regolamento interno della Camera dei deputati in data 1 luglio 1900 e successive modificazioni fino al 1922.
Art. 5 Fino a quando non sia entrata in funzione la nuova Costituzione le attribuzioni del Capo dello Stato sono regolate dalle norme finora vigenti, in quanto applicabili.
Art. 6 I provvedimenti legislativi che non siano di competenza dell´Assemblea Costituente ai sensi del primo comma dell´art. 3, deliberati nel periodo ivi indicato, devono essere sottoposti a ratifica del nuovo Parlamento entro un anno dalla sua entrata in funzione.
Art. 7 Entro il termine di trenta giorni dalla data del decreto luogotenenziale che indice le elezioni della Assemblea Costituente i dipendenti civili e militari dello Stato devono impegnarsi sul loro onore a rispettare e far rispettare nell´adempimento dei doveri del loro stato il risultato del referendum istituzionale e le relative decisioni dell´Assemblea Costituente. Nessuno degli impegni da essi precedentemente assunti, anche con giuramento, limita la libertà di opinione e di voto dei dipendenti civili e militari dello Stato.
Art. 8 Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme relative allo svolgimento del referendum, alla proclamazione dei risultati di esso e al giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste ed i reclami relativi alle operazioni del referendum, con facoltà di variare e integrare, a tali fini, le disposizioni del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74, per l´elezione dei deputati dell´Assemblea Costituente e di disporre che alla scheda di Stato, prevista dal decreto anzidetto, siano apportare le modificazioni eventualmente necessarie. Per la risposta al referendum dovranno essere indicati due distinti contrassegni.
Art. 9 Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, unito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d´Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1946.
Umberto di Savoia”.
4.3. DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 99
“CONVOCAZIONE DEI COMIZI ELETTORALI PER IL REFERENDUM SULLA FORMA ISTITUZIONALE DELLO STATO E L’ELEZIONE DEI DEPUTATI ALL’ASSEMBLEA COSTITUENTE.
Umberto di Savoia. Principe di Piemonte, Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell’autorità a Noi delegata;
Visti l’ art. 13 del decreto legislativo luogotenenziale 10 marzo 1946, n. 74contenente norme per l’elezione dei deputati all’Assemblea Costituente e l’art. 1 del Decreto Legislativo Luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98, recante integrazioni e modificazioni al Decreto-Legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 15, relativo all’Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, ai giuramento dei Membri del Governo ed alla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Ritenuta la necessità di convocare i comizi elettorali per la decisione, mediante referendum, sulla forma istituzionale dello Stato e per la elezione dei deputati all’Assemblea Costituente;
Ritenuto che è per ora impossibile lo svolgimento delle elezioni nella Venezia Giulia a causa dell’attuale situazione internazionale e nella provincia di Bolzano, nella quale le liste elettorali non si sono potute ultimare non essendo tuttora regolate le questioni sulla cittadinanza degli optanti per la Germania che hanno perfezionato l’opzione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per l’interno e per la Costituente; Abbiamo decretato e decretiamo:
Art. 1. I comizi elettorali sono convocati per il giorno 2 giugno 1946, per deliberare, mediante “referendum”, sulla forma istituzionale dello Stato e per eleggere i deputati all’Assemblea Costituente.
È fatta eccezione per il Collegio elettorale della Venezia Giulia e per la provincia di Bolzano, per i quali la convocazione dei comizi elettorali sarà disposta con successivi provvedimenti.
Il Collegio elettorale Trento-Bolzano resta, ai fini della applicazione dei comuni precedenti, limitato alla sola provincia di Trento, che eleggerà cinque deputati.
Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d’Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 16 marzo 1946.
UMBERTO DI SAVOIA.
DE GASPERI-ROMITA-NENNI.
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei Conti, addì 22 marzo 1946. Atti del Governo, Registro n. 9, foglio n. 74. – FRASCA”.
[1] Dopo la Prima guerra mondiale, e con l’avvento del fascismo non ci fu alcun avanzamento nel riconoscimento del diritto di voto alle donne, malgrado le promesse fatte inizialmente da Mussolini in merito al diritto di voto delle donne Sebbene fosse stato approvato un disegno di legge concernente il diritto di voto delle donne alle elezioni amministrative nel 1925, il restringimento delle libertà e la trasformazione del regime avvenuti tra il 1925 e il 1926, con le leggi speciali conosciute come “leggi fascistissime”, cancellarono questo progetto. A partire dal 1926, infatti, nei comuni non si sarebbe più votato per l’elezione del sindaco; questa figura sarebbe stata sostituita da un podestà, la cui scelta era di competenza del governo su regio decreto. In questo modo, la battaglia per il diritto di voto fu rallentata e ostacolata, essendo estromessi i cittadini, uomini e donne, dall’esercizio di tale diritto. Durante il fascismo, i margini di iniziativa delle donne furono estremamente ridotti. La battaglia fu tuttavia condotta con grande coraggio dalle donne antifasciste.
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