Il Decreto-legge 28 luglio 2023, n. 98, recante “Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento“, contiene disposizioni volte a fronteggiare gli eccezionali eventi climatici verificatisi nel corso del mese di luglio 2023, con particolare riferimento alle ondate di calore che hanno interessato il Paese.
Disposizioni adottate:
1- Disposizioni in materia di integrazioni salariali ordinarie per le imprese del settore edile, lapideo e delle escavazioni in caso di eccezionale emergenza climatica;
2- Disposizioni in materia di integrazione salariale per gli operai agricoli in caso di eccezionale emergenza climatica;
3- Linee guida in materia in salute e sicurezza;
4- Disposizioni in materia di proroga di termini di versamento.
Schede di lettura del D.L. 98/2023.
Fonte: Servizi di documentazione del Senato della Repubblica. XIX Legislatura. Dossier 113/1. (studi1@senato.it)
Articolo 1 (Norme di deroga in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale).
Il comma 1 dell’articolo 1 reca, in materia di trattamenti ordinari di integrazione salariale 1 , una deroga transitoria alla norma che stabilisce, per le imprese di specifici settori e a differenza di quanto già previsto a regime per gli altri settori, l’applicazione di determinati limiti di durata complessiva anche per l’ipotesi in cui i trattamenti siano concessi per eventi oggettivamente non evitabili. La deroga transitoria concerne i trattamenti relativi alle sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa comprese nel periodo 1° luglio 2023-31 dicembre 2023. Per i trattamenti derivanti dall’applicazione della suddetta deroga transitoria, inoltre, si conferma esplicitamente il principio in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
Il comma 2 reca la valutazione dell’onere finanziario derivante dal comma 1 e definisce la relativa copertura. Le imprese oggetto della deroga, di cui al comma 1, ai limiti di durata – le quali, quindi, per il profilo in oggetto, rientrano in via transitoria nella disciplina già prevista a regime per le imprese degli altri settori 2 – sono: le imprese industriali e artigiane dell’edilizia e affini; le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo; le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei 3 . In base alla deroga transitoria, anche per tali imprese i trattamenti ordinari di integrazione salariale – se concessi per eventi oggettivamente non evitabili – non sono considerati al fine del computo di alcuni limiti di durata; questi ultimi prevedrebbero che 4 : dopo la fruizione di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, una nuova domanda possa essere proposta, per la medesima unità produttiva per la quale l’integrazione sia stata concessa, solo quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa; l’integrazione salariale ordinaria relativa a più periodi non consecutivi non possa superare complessivamente la durata di 52 settimane in un biennio mobile.
Si ricorda che l’esclusione dei periodi in oggetto dal computo di tali limiti determina anche il beneficio che i medesimi periodi non rilevano – per quanto riguarda l’applicazione degli stessi limiti – nel caso di domanda di un eventuale ulteriore periodo di trattamento 5 .
Si ricorda altresì che, al fine in esame, la qualifica di evento oggettivamente non evitabile, secondo le indicazioni dell’INPS, “è riconosciuta a quelle causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore” 6 . L’applicazione di tali criteri in relazione alle temperature elevate è oggetto, da ultimo, del messaggio dell’INPS n. 2729 del 20 luglio 2023. Riguardo alla suddetta deroga temporanea, il comma 1 fa riferimento alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali.
Come accennato, il comma 1, per i trattamenti derivanti dall’applicazione della suddetta deroga transitoria, conferma esplicitamente il principio 7 in base al quale per i trattamenti ordinari di integrazione salariale, se riconosciuti per eventi oggettivamente non evitabili, non è dovuto il contributo addizionale (contributo previsto, in via generale, a carico dei datori di lavoro ammessi ai trattamenti, ordinari o straordinari, di integrazione salariale).
Il comma 2 del presente articolo 1 valuta in 8,6 milioni di euro, per il 2023, l’onere derivante dal comma 1 e dispone, per la relativa copertura, una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione 8 .
Articolo 2 (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale per gli operai agricoli a tempo indeterminato).
Il comma 1 dell’articolo 2 estende, in via transitoria, l’applicabilità del trattamento di integrazione salariale per i lavoratori dipendenti agricoli a tempo indeterminato (CISOA) ai casi in cui l’attività degli operai agricoli (a tempo indeterminato) sia ridotta, in ragione di intemperie stagionali, in misura pari alla metà dell’orario giornaliero contrattualmente previsto; si estende dunque, limitatamente alle riduzioni di attività lavorative comprese nel periodo tra il 29 luglio 2023 – data di entrata in vigore del presente decreto – e il 31 dicembre 2023 (e limitatamente alla categoria degli operai a tempo indeterminato e alla causale delle intemperie stagionali), l’applicabilità dell’istituto, prevista dalla disciplina vigente per i casi di sospensione per intere giornate – a causa di intemperie stagionali o di altri eventi non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori – dell’attività dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato (quadri, impiegati ed operai)9 .
Il successivo comma 2 ammette i trattamenti in esame – per il medesimo periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali – in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere previsto – al fine dell’applicazione della CISOA – dal contratto individuale. Il comma 3 reca una deroga procedurale, relativa ai trattamenti di cui ai commi 1 e 2. Il comma 4 reca la valutazione dell’onere finanziario derivante dai commi 1 e 2 e definisce la relativa copertura.
Riguardo al suddetto riconoscimento transitorio della CISOA per riduzioni della durata della giornata lavorativa, il comma 1 fa riferimento alla finalità di fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore, nelle more della definizione di nuove misure emergenziali.
La nozione, al fine in esame, di intemperie stagionali è stata oggetto da ultimo, in relazione alle temperature elevate, del messaggio dell’INPS n. 272 del 20 luglio 2023. 9
Si valuti l’opportunità di chiarire se la norma transitoria di cui al comma 1 trovi applicazione anche per le riduzioni di durata compresa tra la metà e l’intera giornata lavorativa.
Come accennato, il comma 2 ammette i trattamenti in esame – per il medesimo periodo 29 luglio 2023-31 dicembre 2023 e purché le suddette riduzioni o sospensioni siano fondate sulla causale delle intemperie stagionali – in deroga ai limiti di durata relativi al singolo lavoratore e prevede che tali periodi di trattamento siano equiparati a periodi lavorativi per il computo del numero minimo di giornate lavorative annue che deve essere contemplato – al fine dell’applicazione della CISOA – da parte del contratto individuale.
Più in particolare, la deroga summenzionata concerne la norma – posta dalla disciplina specifica sul trattamento di integrazione salariale in oggetto – che prevede un limite di durata del trattamento pari a 90 giorni nell’anno, mentre la suddetta norma di equiparazione concerne l’applicazione del requisito (al fine di ulteriori interventi a titolo di CISOA) in base al quale il contratto individuale (a tempo indeterminato) deve contemplare lo svolgimento di almeno 181 giornate lavorative annue (presso lo stesso datore). La relazione illustrativa allegata al disegno di legge di conversione del presente decreto1 0 osserva che il termine temporale iniziale di cui al comma 1, costituito, come detto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è stato definito in considerazione del fatto che, nella fase temporale precedente, le sospensioni delle attività lavorative agricole sono state comunque operate per intere giornate.
Dal suddetto termine iniziale consegue anche che le norme speciali di cui al comma 2 non trovano applicazione per le sospensioni operate prima del 29 luglio 2023. Il comma 3 dispone che i trattamenti di integrazione salariale di cui ai commi 1 e 2 siano concessi direttamente dalla sede dell’INPS territorialmente competente, in deroga alla procedura di cui all’articolo 14 della L. 8 agosto 1972, n. 457 (la quale prevede, per i trattamenti in oggetto, la previa deliberazione di una commissione, costituita presso ogni sede dell’INPS 11). Il comma 4 valuta in 1,4 milioni di euro, per il 2023, l’onere derivante dai commi 1 e 2 e dispone, per la relativa copertura, una corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione 12 .
Articolo 3 (Linee guida in materia di salute e sicurezza sul lavoro) L’articolo 3, nel testo modificato in sede referente, prevede che i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e della salute garantiscano la convocazione delle parti sociali, al fine della sottoscrizione di intese tra organizzazioni datoriali e sindacali per l’adozione di linee-guida e procedure concordate per l’attuazione delle previsioni di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 – recante la disciplina generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro – a tutela dei lavoratori che sono esposti alle emergenze climatiche. Tali intese possono essere recepite con decreti dei Ministri medesimi (titolari dei suddetti Dicasteri). La riformulazione approvata in sede referente – oltre all’inserimento della previsione della convocazione suddetta (in luogo del solo principio di promozione delle intese) – specifica che le linee-guida e le procedure suddette riguardano anche la valutazione della correlazione tra l’umidità relativa, la temperatura e la ventilazione. Si ricorda che una bozza di “protocollo condiviso per l’adozione delle misure di contenimento dei rischi lavorativi da esposizione ad alte temperature negli ambienti di lavoro” è stata sottoposta da parte dei suddetti Ministri alle parti sociali lo scorso 25 luglio.
Articolo 4, comma 1 (Contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico) L’articolo 4, comma 1 differisce al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà da parte di determinati soggetti operanti nel settore energetico, previsto dai commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197. A tale riguardo è utile ricordare come la sopra citata legge n. 197 del 2022 aveva previsto, all’articolo 1, comma 115, l’istituzione di un contributo di solidarietà straordinario sotto forma di prelievo temporaneo per l’anno 2023 per i soggetti che producono, importano, distribuiscono o vendono energia elettrica, gas naturale o prodotti petroliferi, al fine di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico per le imprese e i consumatori. Il contributo è determinato applicando un’aliquota del 50 per cento a una quota del maggior reddito conseguito dai suddetti soggetti passivi nel 2022 rispetto alla media dei quattro anni precedenti, in ragione dello straordinario aumento dei prezzi dell’energia. Si prevedeva che il contributo fosse versato entro il sesto mese successivo a quello di chiusura dell’esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023. Il contributo, inoltre, non è deducibile ai fini dell’IRES e dell’IRAP.
Si segnala, infine, che i commi 120 e 121 modificano la disciplina del contributo straordinario contro i rincari energetici per l’anno 2022 introdotto dall’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022, regolando gli effetti della variazione dell’importo dovuto per il periodo d’imposta 2022. Come accennato in precedenza, l’articolo 4, comma 1, differisce, quindi, al 30 novembre 2023 il versamento della quota parte del contributo di solidarietà di cui ai sopra richiamati commi da 115 a 119 dell’articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
Articolo 4, comma 2 (Proroga del termine per il versamento del pay-back sui dispositivi medici, in relazione al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018).
Il comma 2 dell’articolo 4 proroga, dal 31 luglio 2023 al 30 ottobre 2023, il termine per il versamento di importi dovuti a titolo di pay-back dalle aziende fornitrici di dispositivi medici al Servizio Sanitario Nazionale. Si tratta, in particolare, del termine per il versamento riferito al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018, da parte delle aziende fornitrici che intendono avvalersi della possibilità di pagamento in misura ridotta prevista dalla normativa vigente. La proroga in esame è disposta apportando una modifica testuale all’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56.
Il succitato articolo 8 del d.l. 34/2023 ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo quale contributo statale al ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici relativo agli anni da 2015 a 2018 (comma 1), e ha disposto sul relativo riparto tra le regioni e le province autonome e sull’utilizzo delle quote dallo stesso derivanti (comma 2). Ha previsto, inoltre, che le aziende fornitrici di dispositivi medici, che non abbiano attivato un contenzioso o intendano abbandonare i ricorsi esperiti, possano versare a ciascuna regione e provincia autonoma, in luogo della quota intera, una somma pari al 48 per cento di quanto dovuto a titolo di contributo al predetto ripiano (comma 3).
Il versamento della quota ridotta in questione, prima della modifica introdotta dal comma in disamina, doveva essere effettuato entro il 31 luglio 2023 14; per effetto della proroga in commento, come si è detto, il versamento potrà invece avere luogo entro il 30 ottobre 2023.
Per le aziende fornitrici di dispositivi medici che non si avvalgono della facoltà di rinunciare al contenzioso, resta confermato l’obbligo del versamento della quota integrale a loro carico (cfr. articolo 8, comma 3, secondo periodo, del d.l. 34/2023, non modificato dalla disposizione in esame).
Si ricorda che, in base all’articolo 8, comma 3, del d.l. 34/2023, l’integrale e tempestiva corresponsione della quota ridotta di cui sopra: (a) estingue l’obbligazione gravante in capo alle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018; (b) preclude alle stesse “ogni ulteriore azione giurisdizionale” connessa con l’obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti; (c) determina, sia pure indirettamente, la cessazione della materia del contendere nei giudizi innanzi al Tar Lazio aventi per oggetto i provvedimenti regionali e provinciali recanti l’elenco delle aziende fornitrici soggette al ripiano e i relativi atti e provvedimenti presupposti 15.
Nel caso in cui le aziende fornitrici di dispositivi medici non adempiano all’obbligo del ripiano, i debiti per acquisti di dispositivi medici delle singole regioni e province autonome, anche per il tramite degli enti del servizio sanitario regionale, nei confronti delle predette aziende fornitrici inadempienti sono compensati fino a concorrenza dell’intero ammontare.
A tal fine le regioni e le province autonome trasmettono annualmente al Ministero della salute apposita relazione attestante i recuperi effettuati, ove necessari. Nella relazione illustrativa del presente provvedimento non sono evidenziate le ragioni della proroga in esame; nella relazione tecnica si osserva che, trattandosi di proroga infra-annuale, la disposizione in commento non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si ricorda, infine, che l’articolo 3-bis, comma 1, del citato d.l. 51/2023, prevede che – nelle more della definizione, entro il 31 dicembre 2026, di una nuova disciplina per la gestione della spesa per i dispositivi medici, che consideri le evoluzioni tecnologiche e le innovazioni nel settore, anche tenendo conto delle iniziative dirette a promuovere l’attuazione del pertinente programma di Health technology assessment (HTA) – la vigente disciplina sul controllo della spesa per i dispostivi medici possa essere modificata su proposta del Ministero della salute, sentita l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di specifico monitoraggio effettuato dal Ministero della salute, d’intesa con la Conferenza Stato-regioni, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica e in coerenza con il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale. In particolare, oggetto delle possibili modifiche transitorie prefigurate è la disciplina prevista dall’articolo 9-ter, commi 1, lettera b), 8 e 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 16 .
Articolo 4, comma 2-bis (Differimento del termine di versamento alla CSEA delle risorse finanziarie per il contributo in quota fissa in caso di prezzi gas elevati).
L’articolo 4, comma 2-bis, introdotto nel corso dell’esame in sede referente, differisce dal 30 di giugno del 2023 al 30 settembre del 2023 il termine entro il quale le risorse previste dall’articolo 3, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 2023, pari a 1.000 milioni di euro, volte ad assicurare un contributo in quota fissa in caso di prezzi del gas elevati, debbono essere trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).
A tale riguardo è utile ricordare come l’articolo 3 del sopra citato decreto-legge n. 34 del 2023, aveva previsto che, nelle more della definizione di misure pluriennali da adottare in favore delle famiglie, nell’arco temporale da ottobre 2023 e fino al 31 dicembre 2023, potesse essere erogato un contributo a parziale compensazione delle spese di riscaldamento attraverso la bolletta elettrica del nucleo familiare presso l’abitazione di residenza.
La misura in questione non riguardava i clienti che fossero già titolari del bonus sociale elettrico. Il contributo in questione si applica solo nei mesi invernali (ottobre, novembre e dicembre 2023) in cui il prezzo del gas naturale all’ingrosso superi una soglia prefissata, pari a 45 euro/MWh (su base mensile). L’articolo 3 autorizzava, per tali finalità la spesa di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023 e disponeva il trasferimento entro il 30 giugno del 2023 dell’importo in questione alla Cassa per i Servizi energetici e ambientali (CSEA).
Le modifiche introdotte nel corso dell’esame in sede referente, attraverso il comma 2-bis dell’articolo 4, prevedono il differimento dal 30 di giugno 2023 al 30 settembre 2023 del termine sopra richiamato.
Articolo 5 (Entrata in vigore).
L’articolo 5 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il decreto-legge è dunque vigente dal 29 luglio 2023.
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, la medesima legge di conversione (insieme con le modifiche apportate da essa al decreto) entra in vigore il giorno successivo a quello della propria pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Note
1 Riguardo ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, cfr. i capi I e II del titolo I del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, e successive modificazioni.
2 Riguardo agli altri settori rientranti nell’ambito dell’istituto dei trattamenti ordinari di integrazione salariale, cfr. l’articolo 10, comma 1, lettere da a) a l), del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.
3 Riguardo a quest’ultima categoria, si ricorda che i trattamenti in esame non concernono le imprese artigiane che svolgono la suddetta attività di lavorazione in laboratori, con strutture e organizzazione distinte dalla attività di escavazione.
4 Cfr. i commi da 2 a 4 dell’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.
5.Cfr. il paragrafo 2.3 della circolare dell’INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.
6 Cfr. il suddetto paragrafo 2.3 della circolare dell’INPS n. 197 del 2 dicembre 2015.
7 Cfr. l’articolo 13, comma 3, del citato D.Lgs. n. 148 del 2015.
8 Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
9.Si ricorda che il trattamento di integrazione salariale in oggetto (di cui all’articolo 8 della L. 8 agosto 1972, n. 457, e successive modificazioni) concerne i lavoratori agricoli (quadri, impiegati e operai) assunti (anche da parte di coltivatori diretti) con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o anche con contratto di apprendistato, nonché i soci di cooperative agricole che prestino attività retribuita come dipendenti; riguardo alla misura del trattamento, si rinvia ad una pagina del sito internet dell’INPS. Per altre categorie di lavoratori (non agricoli), alle quali è stato esteso l’ambito di applicazione dell’istituto a decorrere dal 1° gennaio 2022, cfr. il quarto comma del suddetto articolo 8 della L. n. 457. La ricognizione dell’istituto della CISOA operata nella presente scheda non concerne i casi in cui esso si applichi per riconversione o ristrutturazione aziendale.
10 La relazione illustrativa è reperibile nell’A.S. n. 826.
11 Riguardo a tale commissione, cfr. il suddetto art. 14 della L. n. 457.
12 Fondo di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2.
13 Misure urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale, nonché in materia di salute e adempimenti fiscali.
14 Termine del 31 luglio 2023 introdotto dall’art. 3-bis, co. 2, del D.L. 10 maggio 2023, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 2023, n. 87, che aveva così prorogato il termine precedentemente previsto del 30 giugno 2023.
15 Con decreto del Ministro della Salute, adottato di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022, era stata effettuata la certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Con successivo decreto del Ministro della Salute del 6 ottobre 2022, adottato previa intesa nella Conferenza Stato-Regioni sancita in data 28 settembre 2022 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 2022, erano state adottate le linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.
16 “Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
Commenti recenti