Covid-19: il Fondo per lo sviluppo sostenibile

27 Luglio 2020

EMERGENZA COVID-19. UTILIZZO DEL FONDO PER LO SVILUPPO E LA COESIONE[1]

 

1.Introduzione.

L’art. 241 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) ha disposto che, a decorrere dal 1° febbraio 2020 e per gli anni 2020 e 2021, le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), rivenienti dai cicli programmatori 2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020, possono essere in via eccezionale destinate ad ogni tipologia di intervento a carattere nazionale, regionale o locale connessa a fronteggiare l’emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente alla pandemia da Covid-19, in coerenza con la riprogrammazione che, per le stesse finalità, le amministrazioni nazionali, regionali o locali operano nell’ambito dei Programmi operativi dei Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) ai sensi del Reg. UE n. 2020/460, del 30 marzo 2020 e del Reg. UE n. 2020/558, del 23 aprile 2020.

La riprogrammazione è definita nel rispetto del vincolo di destinazione territoriale di ripartizione delle risorse, pari all’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e al 20% nelle aree del Centro-Nord.

Il successivo art. 242 autorizza le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020, attuativi dei fondi strutturali europei, a richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo decorrente dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate a contrastare e mitigare gli effetti sanitari, economici e sociali generati dall’epidemia Covid-19, così come previsto dal Reg. UE n. 2020/558, del 23 aprile 2020.

Infine, l’art. 246 del Decreto Rilancio ha autorizzato contributi volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,  Sicilia, Lombardia e Veneto nell’importo di 100 milioni per l’anno 2020, di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa, e di 20 milioni per l’anno 2021, con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.

La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020.

 

2. Destinazione delle risorse del PON-Inclusione (FSE 2014-2020) nel periodo emergenziale

2.1. L’Autorità di Gestione del PON Inclusione con la Nota n. 3013 del 14 aprile 2020  ha ritenuto di adottare disposizioni attuative per gli interventi in corso al fine di supportare gli Ambiti Territoriali nella capacità di risposta alle crisi  emergenziali. Tali disposizioni, che si pongono in linea di continuità con i principi introdotti dalla Circolare n. 1 del 27 marzo 2020 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali avente per oggetto “Sistema dei Servizi Sociali – Emergenza Coronavirus”, ribadiscono la necessità di garantire la continuità dei servizi sociali adattandoli e riconvertendoli ai bisogni emersi in seguito alla pandemia da COVID-19. Pertanto, la Nota, nel solco tracciato dalle proposte della Commissione europea contenute nella “Coronavirus Response Investment Initiative”,amplia le tipologie di spesa ammissibili, definisce le ulteriori tipologie di azioni/servizi attivabili e fornisce indicazioni per la individuazione del target dei potenziali beneficiari.

Più precisamente, la Nota n. 3013 del 14 aprile 2020 amplia le categorie di spesa ammissibili e i servizi attivabili nella fase di emergenza, con riferimento al periodo 1° febbraio-31 luglio, a valere sia sull’Avviso 3/2016 che sull’Avviso 1/PaIS.

I relativi progetti, anche definiti mediante coprogettazioni, sono finanziati nei limiti dei progetti ammissibili e delle risorse disponibili a legislazione vigente del Programma Operativo Nazionale PON Inclusione approvato con Decisione della Commissione Europea n. 10130 del 17 dicembre 2014 e da ultimo modificato con Decisione della Commissione europea C (2020)1848 del 19 marzo 2020.

2.2. Con la decisione C (2014)10130 della Commissione del 17 dicembre 2014, sono stati approvati gli elementi del programma operativo nazionale PON Inclusione 2014-2020, cofinanziato dal Fondo sociale europeo (FSE), nell’ambito dell’obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione” in Italia. Successivamente, la Commissione ha stabilito che per alcune priorità del Programma non sono stati conseguiti i target intermedi; di conseguenza, l’Italia ha proposto la riassegnazione dell’importo corrispondente della riserva di efficacia dell’attuazione, alle priorità per cui i target intermedi sono stati conseguiti.

Tale riassegnazione e conseguente modifica è stata approvata con Decisione della Commissione europea C (2020)1848 del 19 marzo 2020.

Pertanto, la dotazione finanziaria totale per il programma operativo, fissata a 824.138. 305 euro, è attualmente da finanziarsi a titolo delle seguenti linee di bilancio specifiche del bilancio generale dell’Unione europea per il 2014:

  1. i) 610.138.305 euro (FSE – regioni meno sviluppate);
  2. ii) 45.700.000 euro (FSE – regioni in transizione);

iii) 68.300.000 euro (FSE – regioni più sviluppate).

A tali risorse devono essere aggiunti euro 351.301.246 di quota nazionale, per un totale di risorse pari a euro 1.175.439.551.

2.3. Il PON Inclusione FSE 2014-2020 prevede il sostegno degli interventi volti al rafforzamento dei servizi sociali territoriali e dei servizi per le fasce più vulnerabili della popolazione tramite i progetti approvati con:

a) l’Avviso 3/2016 che ha destinato 486 milioni di euro agli Ambiti territoriali per potenziare i servizi sociali dedicati ai beneficiari delle misure di sostegno al reddito e per sostenere interventi di inclusione socio-lavorativa loro rivolti, da realizzarsi nel periodo 2016-2019. Nel marzo 2019 la scadenza per l’attuazione di tali interventi è stata prorogata al 31 dicembre 2020, poi nuovamente prorogata dal Decreto Direttoriale 78al 30 giugno 2021;

b) l’Avviso 4/2016 indirizzato al finanziamento degli interventi per il contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione dei senza dimora. Le risorse destinate al finanziamento dei progetti a valere su tale Avviso ammontano complessivamente a 50 milioni di euro, di cui 25 a valere sul PON Inclusione e 25 a valere sul PO I FEAD. Per il PON Inclusione gli interventi previsti sono quelli riconducibili agli assi 1 e 2 e, in particolare, all’azione 9.5.9 (Progetti in aree urbane per il potenziamento della rete dei servizi per il sostegno alle persone senza dimora). Inizialmente previste nel periodo 2016-2019, le attività sono state prorogate al 31 dicembre 2020 con Decreto Direttoriale n. 167 del 3 maggio 2019. I progetti finanziati sono conformi alle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta, con le quali il Ministero ha fornito gli indirizzi ai diversi livelli di governo per assicurare interventi organici e strutturati per le persone senza dimora e con particolari fragilità, sostenendo l’adozione di un modello strategico integrato di intervento dei servizi sociali orientato verso i metodi innovativi dell’housing first e dell’housing led, in base ai quali il reinserimento in un’abitazione rappresenta il punto di partenza dell’avvio di un percorso di inclusione sociale.

c) l’Avviso 1/2019 PaIS, pubblicato il 27 settembre 2019, è rivolto agli Ambiti territoriali, e sostiene gli interventi di inclusione attiva e di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale previsti nei Patti per l’inclusione sociale sottoscritti dai beneficiari del Reddito di cittadinanza e da altre persone in povertà. La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a 250 milioni di euro.

Le proposte progettuali devono essere in linea con gli interventi già ammessi a finanziamento con l’Avviso 3/2016 e coerenti con le Linee guida per la definizione dei Patti per l’inclusione sociale. In particolare le azioni devono riguardare il rafforzamento dei servizi sociali, gli interventi socio educativi e di attivazione lavorativa e la promozione di accordi di collaborazione in rete.

Il Decreto Direttoriale n. 79 ha prorogato i termini temporali dell’Avviso: la nuova scadenza per la presentazione dei progetti è fissata al 31 maggio 2020 e riguarda soltanto i soggetti con un livello di spesa approvata uguale o superiore al 50%, per i quali il termine ultimo, inizialmente fissato al 20 marzo 2020, era già stato posticipato 30 aprile 2020.  Per i soggetti con un livello di spesa approvata, compreso tra un importo inferiore al 50% e uguale o superiore al 5%, restano confermati i termini di presentazione fissati dall’Avviso 1/2019-PaIS.

 

[1] Fonte: Camera dei deputati. XVIII Legislatura. Servizio Studi.10 luglio 2020. Rielaborazione a cura della Redazione di q. giornale online.