Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce di reperibilità.

1.L’INPS, con il Messaggio n. 4640 del 22 Dicembre 2023 (che pubblichiamo di seguito), in base alla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Lazio, n. 16305/2023 (di cui pubblichiamo di seguito alcuni passi), ha fornito opportune indicazioni per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari. In attesa di un nuovo decreto ministeriale (o di una riforma della cit. sentenza del TAR Lazio), e in virtù del principio di armonizzazione contenuto nell’art. 55-septies, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (comprese le domeniche e i giorni festivi). Si riduce quindi la disponibilità oraria richiesta: prima era di sette ore, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18; ora diventa di quattro ore, così come accade già per i lavoratori dipendenti del settore privato.

2.Messaggio Inps n. 4640 del 22 Dicembre 2023. “Visite mediche di controllo domiciliare ai lavoratori pubblici. Fasce orarie di reperibilità”.

2.1. Premessa. Ai sensi dell’articolo 3 del decreto n. 206 del 17 ottobre 2017 del Ministro della Semplificazione e della pubblica amministrazione: “In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi”. A seguito della sentenza del Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio n. 16305/2023, pubblicata il 3 novembre 2023, che ha annullato il suddetto decreto nella parte sopra riportata, si forniscono, con il presente messaggio, le necessarie indicazioni operative per l’espletamento degli accertamenti medico-legali domiciliari.

2.2. Quadro normativo. La definizione delle fasce orarie di reperibilità per i lavoratori del settore pubblico in malattia discende da un articolato susseguirsi di norme legislative di seguito sinteticamente riportate:

-i decreti ministeriali n. 33/1985 e n. 170 del 15 luglio 1986 – adottati in attuazione dell’articolo 5, comma 13, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 – da considerarsi, a seguito dell’introduzione di disposizioni di legge speciali per il personale dipendente delle pubbliche Amministrazioni (riforma organica del pubblico impiego avviata con il D.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, e proseguita con l’emanazione del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, c.d. TUPI), riferibili ai soli lavoratori del settore privato; 

-il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all’articolo 71, comma 3, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs 27 ottobre 2009, n. 150;

-il decreto ministeriale n. 206 del 18 dicembre 2009, adottato in attuazione di quanto previso dall’articolo 55-septies, comma 5, del D.lgs n. 165/2001, come modificato dal D.lgs n. 150/2009, e successivamente sostituito, per effetto dell’articolo 18 del D.lgs 25 maggio 2017, n. 75;

-il citato decreto ministeriale n. 206/2017, oggetto delle censure del Giudice amministrativo, emanato in attuazione dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, come novellato dall’articolo 18, comma 1, lett. d), del D.lgs n. 75/2017, nel quale sono fissati i limiti e i criteri cui deve attenersi il Governo nell’esercizio del potere regolamentare in materia[1].

Tanto rappresentato, nelle more dell’emanazione di un nuovo decreto ministeriale (o dell’eventuale riforma della sentenza n. 16305/2023 del TAR Lazio), sentito il Dipartimento della Funzione pubblica, in virtù del principio di armonizzazione contenuto nel citato articolo 55-septies, comma 5-bis, del D.lgs n. 165/2001, richiamato in sentenza, le visite mediche di controllo domiciliare nei confronti dei lavoratori pubblici, fino a nuove disposizioni, dovranno essere effettuate nei seguenti orari: dalle ore 10 alle 12 e dalle ore 17 alle 19 di tutti i giorni (compresi domeniche e festivi).

3. La sentenza del Tar Lazio. Il Tar Lazio, Roma, Sezione IV-ter, con sentenza 3 novembre 2023, n. 16305, ha dichiarato illegittimo il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato il 29 dicembre 2017, concernente il “Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individuazione delle fasce orarie di reperibilità, ai sensi dell’articolo 55-septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”.

La sentenza del TAR richiama il parere del Consiglio di stato, che all’epoca si disse esplicitamente contrario al mantenimento della disarmonia tra fasce di reperibilità nel pubblico e nel privato, affermando di condividerne le conclusioni.

Di seguito alcuni passi della sentenza.

“[..] VIII.3. Il Consiglio di Stato, con specifico riferimento all’art. 3 (del DM n. 206/2017), ha poi evidenziato in fatto “che tale articolo – nell’individuare quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno – mantiene gli orari attualmente previsti per i pubblici dipendenti, lasciando dunque immutata la differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.”. Facendo ancora notare come l’Amministrazione abbia motivato con il rilievo che “l’armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli”, la Sezione “Atti normativi” del Consiglio di Stato ha dichiarato che “non può esimersi dal rilevare che la motivazione esplicitata dall’Amministrazione, basandosi su una nozione di controllo prettamente quantitativa, non appare adeguata a superare la circostanza che la disposizione in esame potrebbe essere ritenuta non conforme al criterio di delega recato dall’art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che l’atto normativo de quo debba essere finalizzato a “armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato”. Essa ha quindi sostenuto la necessità di “invitare l’Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all’armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001.”.

VIII.4. Il parere richiamato è chiaro nel rilevare in modo critico l’inosservanza della disposizione in ultimo richiamata. Esso è certamente condivisibile.

IX. La mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell’art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

X. Il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell’arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere: la stessa motivazione addotta dall’Amministrazione nell’interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall’idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall’obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall’art. 32.

XI. Le considerazioni svolte nella presente disamina conducono all’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento che ne costituisce l’oggetto. XI.1. Stante l’effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell’adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato nel presente provvedimento. […].  

[1] Al fine di armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato, con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le fasce orarie di reperibilità entro le quali devono essere effettuate le visite di controllo e sono definite le modalità per lo svolgimento delle visite medesime e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia”.