Misure a sostegno del Terzo Settore
24 luglio 2020POLITICHE SOCIALI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA.[1]
Misure a sostegno del Terzo Settore
SOMMARIO: 1. Introduzione. 2. Quadro di riferimento: indicatori statistici ed economici. 3. Misure a sostegno del Terzo Settore.
1. Introduzione.
Le misure di contrasto all’emergenza sanitaria da COVID-19, fra le quali la completa interruzione delle attività produttive, hanno prodotto una forte domanda di protezione sociale. Inoltre, la crisi sanitaria ha messo ancor più in evidenza le criticità nella composizione della spesa assistenziale, molto sbilanciata in Italia a favore delle prestazioni sociali in denaro a danno di quelle erogate tramite servizi ed interventi. Per questo sono state incrementate le risorse dei Fondi sociali finalizzate al rafforzamento di interventi territoriali innovativi, in grado di favorire il sostegno della natalità e della famiglia, nei segmenti della non autosufficienza e della disabilità. Si segnalano, tra le altre, le misure a sostegno del Terzo settore, che, nella crisi emergenziale, ha affiancato le pubbliche amministrazioni nelle azioni di sostegno alle categorie fragili e negli interventi di contrasto ai fenomeni di povertà ed emarginazione sociale.
2. Quadro di riferimento: indicatori statistici ed economici.
La Corte dei conti nel Rapporto 2020 sul coordinamento della finanza pubblica fotografa, attraverso i dati Istat ed Eurostat, la profondità ed estensione della crisi economica conosciuta dall’Italia negli ultimi quindici anni; crisi che, più che in altri paesi, ha prodotto una forte domanda di protezione sociale.
Tra il 2008 e il 2018 i principali indicatori di disagio sociale sono cresciuti in misura significativa: la percentuale di cittadini in condizioni di povertà assoluta è passata dal 3,6 all’8,4 per cento nel 2017; nel 2018 si è registrata la stabilizzazione sul livello massimo del 2017; la quota di persone a rischio di povertà o esclusione sociale è salita dal 25,5 al 30,0 per cento nel 2016 ed è poi scesa di 1,1 punti nel 2017 ed in misura più consistente nel 2018 (anno di istituzione del Reddito di inclusione); quella infine delle persone in condizioni di grave deprivazione materiale è cresciuta dal 7,5 al 12,1 per cento, per poi scendere al 10,1 nel 2017 e all’8,5 per cento (quindi di 1,6 punti) nel 2018.
La Corte inoltre evidenzia come la composizione della spesa per prestazioni sociali, pari a 53 miliardi nel 2019, sia ancora oggi sbilanciata a favore della spesa riferibile alle prestazioni sociali in denaro, pari a 44 miliardi, in aumento del 10,2 per cento rispetto al 2018, anche per l’ammontare delle risorse destinate all’erogazione del beneficio economico collegato al Reddito di cittadinanza (RdC). Rispetto a quest’ultimo strumento, la Corte valuta uno sbilanciamento dell’accesso alla misura a danno dei nuclei numerosi e con la presenza di minori e disabili e auspica che venga riconosciuto, nella gestione del programma, un maggiore coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni nonché del Terzo settore. Inoltre, nel periodo emergenziale, reputa che il RdC debba essere posto in relazione con gli altri strumenti di sostegno previsti nell’emergenza, assegnandogli anche compiti di contrasto temporaneo di situazioni di disagio economico, possibilità per la quale resta cruciale la possibilità che l’ISEE sia rapidamente aggiornabile, sì da essere in grado di fotografare l’effettivo stato di bisogno delle famiglie.
Per quanto riguarda la spesa riferibile ai servizi ed interventi assistenziali, pari a circa 9 miliardi, la Corte sottolinea il ruolo rilevante esercitato dai Comuni che -oltre a ulteriori contributi economici- forniscono strutture ed erogano prestazioni socioassistenziali in favore di aree di utenza caratterizzate da bisogni diversi: famiglie e minori, anziani, disabili, tossicodipendenze, immigrati e nomadi, persone in condizioni di povertà estrema e forte disagio sociale (comprese quelle senza fissa dimora) attraverso attività numerose e complesse, quali: il servizio sociale professionale, finalizzato all’integrazione sociale o all’inserimento lavorativo, l’attività di assistenza domiciliare, di sostegno alla genitorialità, le attività educative, culturali, ricreative e l’erogazione di servizi di supporto[2].
3. Misure a sostegno del Terzo Settore.
3.1. A sostegno del Terzo Settore, il D.L. n. 34/2020, cd. decreto Rilancio (convertito in legge con L. 17 luglio 2020, n.77) è intervenuto prevedendo un importante incremento delle risorse disponibili per la realizzazione degli interventi delle organizzazioni di volontariato, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni del Terzo Settore finalizzati a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall’epidemia da COVID-19. Più nel dettaglio:
- è stata riconosciuta l’importanza della collaborazione degli enti del Terzo settore con le amministrazioni pubbliche. Nell’ambito dell’art. 1, in materia di assistenza territoriale, il comma 4-bis ha previsto la stipula di una Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sulla base della quale vengono attribuiti al Ministero della salute incarichi di coordinamento per la sperimentazione, nel biennio 2020-2021, di strutture di prossimità, ispirate al principio della piena integrazione sociosanitaria. In tale sperimentazione vengono coinvolte tutte le istituzioni presenti sul territorio unitamente al volontariato locale ed a enti del terzo settore non-profit, per la promozione e la prevenzione della salute, nonché per la presa in carico e la riabilitazione delle categorie più fragili;
- è stato autorizzato l’incremento di 100 milioni di euro per il 2020 della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e di attività; di interesse generale nel Terzo settore, a carattere non rotativo, che prevede veri e propri trasferimenti per i progetti eleggibili (art. 67). Il Fondo in questione, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall’art. 72 del D.Lgs. n. 117/2017 attuativo della legge di rifoma, individua il finanziamento annuale di obiettivi generali, aree prioritarie di intervento e linee di attività, previa intesa in sede di Conferenza permanente Stato-regioni e province autonome, per i soggetti attuatori degli interventi finanziabili, cui possono accedere esclusivamente i citati enti iscritti al RUNTS, il Registro Unico nazionale degli enti del Terzo settore, non ancora a regime. Si ricorda che, da ultimo, con D.M. 44 del 12 marzo 2020, è stato approvato l’atto di indirizzo recante, per l’anno 2020, l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di attività; finanziabili attraverso il predetto Fondo. Le risorse individuate per il Fondo in commento ammontano a 34 milioni di euro, oltre le risorse destinate alle attività non aventi carattere progettuale (16,960 milioni). Sono state previste modifiche alla disciplina dei contributi per la sicurezza e il potenziamento dei presìdi sanitari (ex art. 43 del D.L. n. 18/2020, convertito in legge con L. n. 27/2020). Più in dettaglio, viene disposto che il trasferimento dell’importo di 50 milioni di euro, da parte dell’INAIL ad Invitalia, sia erogato non solo alle imprese, come originariamente previsto, ma anche agli enti del terzo settore per l’acquisto di dispositivi e di altri strumenti di protezione individuale (art. 77). Per favorire gli enti del terzo settore che svolgono attività di rilevante interesse sociale, sopperendo alle esigenze di liquidità evidenziate a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’art. 156 del Decreto Rilancio prevede un’accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l’esercizio finanziario 2019, anticipandone al 2020 l’erogazione relativamente all’anno finanziario 2019, mentre l’art. 246 ha previsto specifiche misure di sostegno al Terzo settore nelle Regioni del Mezzogiorno. Per queste ultime è stata prevista la concessione di contributi nell’importo di 120 milioni di euro complessivi negli anni 2020-2021 con la finalità di rafforzare l’azione a tutela delle fasce più deboli della popolazione a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, autorizzando trasferimenti volti al sostegno degli enti del terzo settore nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, pari a 100 milioni per l’anno 2020 (di cui 20 milioni riservati ad interventi per il contrasto alla povertà educativa) e di 20 milioni per l’anno 2021. L’ambito di applicazione della misura è stato poi esteso agli enti del terzo settore operanti alle regioni Lombardia e Veneto, particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La concessione dei contributi è a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020. ll contributo è concesso in forma di sovvenzione diretta per il finanziamento dei costi ammissibili e a seguito di selezione pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento ed è cumulabile con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili. In proposito, l’Agenzia per la Coesione territoriale provvederà ad indire uno o più avvisi pubblici finalizzati all’assegnazione del contributo, che si configurerà a fondo perduto. Precedentemente, l’art. 35 del D.L. n.18/2020 (c.d. decreto Cura Italia), viste le misure poste in essere nel periodo emergenziale COVID-19 e la conseguente difficoltà di convocare gli organi sociali, ha rinviato al 31 ottobre 2020 il termine utile per l’approvazione dei bilanci di esercizio delle Onlus, delle Organizzazioni di volontariato (ODV) e delle Associazioni di promozione sociale (ASP), per le quali la scadenza del termine di approvazione ricade all’interno del periodo emergenziale. Contestualmente è stato rinviato al 31 ottobre 2020 l’obbligo per tutti gli enti di terzo settore di modificare i loro statuti inserendovi l’indicazione di ente del Terzo settore o l’acronimo ETS.
3.2 Una serie di misure indirette, segnatamente sotto il profilo fiscale nella forma del credito d’imposta, sono state altresì previste Dal Decreto Rlancio a favore degli enti del Terzo settore:
- un credito d’imposta nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo a favore di alcuni soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro, che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, indirizzato anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione al canone di locazione, di leasing o di concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività istituzionale (art. 28);
- misure agevolative in materia di Ecobonus, sismabonus, fotovoltaico e colonnine veicoli elettrici, per gli interventi effettuati anche dagli enti del Terzo settore, oltre che dai condomìni, dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa (art. 119);
- credito d’imposta pari al 60 per cento delle spese sostenute, nel 2020 e per un massimo di 80.000 euro, per gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, inizialmente indirizzato ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, esteso anche alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti (art. 120);
- l’applicazione anche da parte degli enti del Terzo Settore dell’istituto della cessione dei crediti d’imposta, anche a istituti di credito e altri intermediari finanziari, per i canoni di locazione, la sanificazione e l’adeguamento degli ambienti di lavoro nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuali (art. 122);
- credito d’imposta per la sanificazione degli ambienti di lavoro, lper l’acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, di prodotti detergenti e disinfettanti, prodotti e installazioni relativi a dispositivi di sicurezza diversi da quelli di protezione individuale, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, c e di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi (art. 125).
[1] Fonte: Camera dei deputati. XVIII Legislatura. Servizio Studi. 24 giugno 2020. Rielaborazione a cura della Redazione di q. giornale online.
[2] Per un approfondimento si v. Istat, “La spesa dei comuni per i servizi sociali. Anno 2017” (18 febbraio 2020), che ne valuta l’ammontare, al netto del contributo degli utenti e del Servizio Sanitario Nazionale, a circa 7 miliardi 234 milioni di euro, corrispondenti allo 0,41% del Pil nazionale.