(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo G.Dobici)

Corte di Cassazione, sezione lavoro, sentenza 27 gennaio 2025, n. 1860

Il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva

Fondo di garanzia INPS. Domanda pagamento TFR. Domanda pagamento ultime tre mensilità di retribuzione maturate. Impresa debitrice che cede azienda. Accordo sindacale con il quale rimangono in capo alla cedente i debiti maturati dai lavoratori ceduti alle sue dipendenze. Fallimento cedente

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Fatti di causa

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Milano ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di D.C. di condanna dell’INPS, quale gestore del Fondo di garanzia, a corrispondere il TFR e le ultime tre mensilità di retribuzione maturate alle dipendenze di S.A. s.r.l.

2. I giudici territoriali, in particolare, hanno dapprima dato atto che l’impresa debitrice aveva ceduto l’azienda a S. s.p.a. con contratto stipulato il 3 maggio 2013 e che, contestualmente, le parti avevano stipulato un accordo sindacale ex art. 47 della legge nr. 428 del 1990, con cui si era convenuto che restassero in capo alla cedente i debiti maturati dai lavoratori ceduti alle sue dipendenze, anche a titolo di TFR.

La cedente falliva il 9 maggio del 2013 e il rapporto di lavoro con la cessionaria si risolveva, per dimissioni, il 31 agosto 2013; indi, hanno ritenuto che sussistessero tutti i presupposti per l’intervento del Fondo.

3. Avverso tale pronuncia, l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo due motivi di censura, successivamente illustrati con memoria.

La parte privata ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria.

4. La causa, a seguito di infruttuosa trattazione camerale, è stata rimessa alla pubblica udienza. In vista della pubblica udienza, il Pubblico ministero e le altre parti hanno depositato memoria.

Ragioni della decisione

5. Con il primo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 2, commi 1,2,4,5,7 e 8, della legge nr. 297 del 1982 e dell’art.1, commi 1 e 2, del D.Lgs nr. 80 del 1992, con riferimento agli artt. 1203, nn. 3 e 5, 1298, comma 1, e 2112 cod.civ., per avere la sentenza impugnata riconosciuto il diritto di accesso alle prestazioni del Fondo di garanzia gestito dall’INPS anche per la quota di TFR e per le ultime mensilità maturate per lo svolgimento di attività lavorativa in favore di datore di lavoro cedente, sottoposto alla procedura concorsuale di fallimento e con i crediti ammessi allo stato passivo, nonostante la responsabilità solidate ex lege del datore di lavoro cessionario in bonis e la permanenza del rapporto con il medesimo cessionario.

6. Con il secondo motivo, è dedotta la violazione dell’art. 2, comma 2, del D.Lgs. nr. 80 del 1992, con riferimento all’art. 1 della legge nr. 427 del 1980, come modificata dall’art. 1, comma 5, della legge nr. 451 del 1994 e dall’art. 1, comma 27, della legge nr. 247 del 2007, in materia di intervento del Fondo di garanzia per il pagamento delle ultime tre mensilità del lavoratore subordinato, per avere la sentenza impugnata accolto integralmente la richiesta dell’assicurato, senza considerare il limite massimo di pagamento, a titolo di ultime tre mensilità, che è, per legge, stabilito.

7. È fondato il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

8. Questa Corte, a far data da Cass. nr. 19277 del 2018, ha consolidato un orientamento, relativamente all’intersecarsi di vicende circolatorie di un’azienda e sottoposizione a procedura concorsuale di alcuno dei datori di lavoro cedenti e/o cessionari, con contestuale richiesta di intervento del Fondo di garanzia, al quale anche in questa sede va data continuità.

9. Va premesso, al riguardo, che il diritto del lavoratore di ottenere prestazioni (TFR e/o ultime tre mensilità di retribuzione) dallo speciale Fondo di cui all’art. 2 della legge nr. 297 del 1982 si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto, che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all’accertamento dell’esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all’esito di una procedura esecutiva (così Cass. nr. 17643 del 2020).

È stato inoltre precisato che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all’INPS di opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l’esistenza o l’entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all’Istituto di contestare i presupposti d’intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. nr. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all’INPS in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui ricorrere venga ad esistenza l’obbligo della tutela previdenziale (Cass. nr. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell’estraneità dell’ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell’ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall’art. 24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. nr. 19277 del 2018, cit.).

10. Le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall’art. 2 della legge nr. 297 del 1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento della cessazione del rapporto di lavoro (così Cass. nr. 19277 del 2018 cit. e successive, per ciò che riguarda il TFR, e Cass. nr. 24889 del 2019, punto 7, per «i crediti di lavoro […] inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro» di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992).

11. In particolare, per i «crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro», scopo della direttiva europea è l’assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l’inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. nr. 24889 del 2019, cit.); ed è per contro evidente che, ammettendo l’intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato alla solidarietà passiva di quest’ultimo per i crediti maturati alle dipendenze del cedente, lo si graverebbe del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta, perché ad essere fallito è colui che non è più datore di lavoro del lavoratore assicurato, di talché, mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva 80/987/CEE tra l’insolvenza datoriale e l’inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l’istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell’art. 2, comma 8, della legge nr. 297 del 1982, che vieta d’impiegare le disponibilità del Fondo «al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso» (così Cass. nr. 37789 del 2022).

12. Contrari argomenti non possono trarsi dal fatto che la rinuncia alla solidarietà passiva del cessionario abbia avuto luogo in esecuzione di un accordo sindacale concluso ex art. 47 della legge nr. 428 del 1990: l’intervento del Fondo di garanzia costituisce infatti adempimento di un’obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui – in deroga alla garanzia apprestata dall’art. 2112 c.c. – si sia esclusa la solidarietà dell’impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios acta (in argomento: Cass. nr. 16740 del 2024. In precedenza, Cass. nn. 10602, 9579 e 6842 del 2023).

13. A diverse conclusioni non conducono le innovazioni recate dal D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza in attuazione della L. 19 ottobre 2017, n. 155) e poste in risalto nella memoria illustrativa del controricorrente.

14. In linea generale, la Corte ha affermato che il codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore, quale è quella in esame.

Le norme del D.Lgs. n. 14 del 2019 possono rappresentare solo un utile criterio interpretativo degli istituti della legge fallimentare quando, nello specifico segmento considerato, si riscontri un ambito di continuità tra il regime vigente e quello futuro (Cass., S.U., nr. 8504 del 2021).

Una continuità che la Corte ha, però, escluso nel caso di specie, evidenziando, in particolare, la natura innovativa della disciplina dettata dal comma 5-bis dell’art. 47, della legge nr. 428 del 1990 (per come introdotto dall’art. 368, comma 4, lett. d), d.lgs. nr. 14 del 2019, c.d. codice della crisi d’impresa) nella parte in cui, a determinate condizioni, stabilisce l’immediata esigibilità del credito del TFR nei confronti del cedente dell’azienda ed equipara il trasferimento dei lavoratori all’acquirente dell’azienda a una cessazione del rapporto di lavoro, anche quando il rapporto di lavoro prosegua senza cesure.

Si tratta, per la Corte, di previsione che si pone in «consapevole discontinuità» ( Cass. nr. 37789 del 2022 cit., punto 9.3) con il diritto vivente: da essa, dunque, non può trarsi alcun utile spunto ermeneutico per l’interpretazione di quella previgente, ratione temporis applicabile.

15. Dall’accoglimento del primo motivo, assorbite le censure del secondo motivo (che riguardano un profilo travolto dalle superiori considerazioni svolte), segue la cassazione della sentenza impugnata.

Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’originario ricorso.

16. Le spese dell’intero processo vanno compensate, in ragione della complessità delle questioni trattate che, nella giurisprudenza di questa Corte, hanno trovato univoca composizione solo in epoca posteriore alla notifica del ricorso per cassazione.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo, assorbito il secondo […]”.