Garante Privacy e Ispettorato nazionale del Lavoro firmano un protocollo di collaborazione
22 Aprile 2021Protocollo d’intesa tra il Garante per la Protezione dei dati personali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
di Giovanni Patrizi
Il Garante per la Protezione dei dati personali e l’Ispettorato Nazionale del Lavoro hanno assunto l’impegno, mediante apposito protocollo d’intesa, di adottare orientamenti condivisi, fornire collaborazione e attività consultiva relativamente all’ utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro.
Il protocollo d’intesa– della durata di due anni- firmato il 22 Aprile 2021 dal Presidente del Garante per la protezione dei dati personali e dal Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro segna l’avvio di una collaborazione istituzionale volta a definire e disciplinare l’utilizzo degli strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro. In considerazione delle trasformazioni avvenute in questo ambito a seguito dell’attuale emergenza sanitaria le parti firmatarie hanno ritenuto opportuno “realizzare processi di stabile connessione tra le due Istituzioni”, al fine di poter adottare “orientamenti condivisi su questioni specifiche, sia in una prospettiva interna di approfondimento e confronto, sia in una prospettiva esterna, implementando lo sviluppo sinergico e la coerenza delle decisioni dei due organismi” su questioni relative ai sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e dell’erogazione dei servizi.
Testo del documento.
PROTOCOLLO D’INTESA
tra
l’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con sede in Roma, Piazza della Repubblica 59, rappresentato dal Capo dell’Ispettorato dott. Leonardo Alestra
e
il Garante per la Protezione dei dati personali, con sede in Roma, Piazza Venezia 11, rappresentata dal Presidente prof. Pasquale Stanzione
***
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro e il Garante per la Protezione dei dati personali:
VISTI gli artt. 57, par. 1 lett. a), b), c) d) e i), v) e 58 par. 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) i quali, nel definire i compiti del Garante, indicano, tra le altre, la funzione di promozione, la funzione di consulenza anche ad altri organismi e istituzioni, nonché la funzione di sorveglianza in merito all’evoluzione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali e prevedono, tra l’altro, il potere del Garante di rilasciare, di propria iniziativa o su richiesta, pareri destinati ad altri organismi e istituzioni su questioni riguardanti la protezione dei dati personali;
VISTI gli artt. 154 comma 1 lett. f) e g) e 154-bis comma 1 lett. a) e comma 4 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003), come modificato dal d.lgs. n. 101/2018) i quali prevedono che il Garante debba, tra l’altro, assicurare idonea attuazione al Regolamento e al Codice;
VISTO l’art. 1 comma 1 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 149 istitutivo dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, agenzia unica per il coordinamento su tutto il territorio nazionale della vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, nonché legislazione sociale;
VISTO l’art. 8 comma 1 del d.lgs. 124/2004, che prevede che l’INL, mediante proprio personale ispettivo, organizza attività di prevenzione e promozione su questioni di ordine generale, finalizzate al rispetto della normativa in materia lavoristica e previdenziale;
VISTO l’art. 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 che prevede la competenza dell’INL al rilascio della autorizzazione amministrativa necessaria ai fini dell’installazione di impianti audiovisivi e altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dei lavoratori per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale;
VISTO l’art. 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 il quale stabilisce il divieto, per il datore di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale dello stesso;
VISTO l’art. 10 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, che vieta alle agenzie per il lavoro e agli altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento di dati dei lavoratori a fini discriminatori;
VISTI gli artt. 113 e 114 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. n. 196/2003, modificato dal d.lgs. n. 101/2018), che confermano quanto disposto dall’articolo 8 della legge 20 maggio 1970, n. 300 nonché dall’articolo 10 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
VISTO l’art. 88 del Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE/2016/679), il quale stabilisce che gli Stati membri possono prevedere norme più specifiche per assicurare la protezione dei diritti e delle libertà, con riguardo al trattamento dei dati personali dei dipendenti, nell’ambito dei rapporti di lavoro;
CONSIDERATO che l’Ispettorato Nazionale del Lavoro costituisce l’Ente al quale, nell’ambito di numerosi ulteriori compiti e poteri di controllo, deve essere rivolta, nei casi previsti dalla legge, la richiesta di autorizzazione amministrativa per la legittima installazione di impianti audiovisivi o altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori;
RITENUTO che, seppure in una prospettiva diversa, entrambe le Istituzioni sono chiamate ad affrontare le sfide connesse all’accelerazione dei processi di digitalizzazione dei sistemi di gestione dell’organizzazione del lavoro, della produzione e della erogazione dei servizi;
RILEVATO che nell’ambito dell’attuale emergenza epidemiologica, è sempre più frequente il ricorso a modelli di prestazione “a distanza” (ad. es. c.d. lavoro agile) e all’adozione di strumenti tecnologici preordinati a contenere il rischio di contagio nei contesti lavorativi pubblici e privati, anche mediante applicativi da installare su dispositivi mobili indossabili o su smartphone e che è altamente probabile che i predetti processi siano destinati a permanere, potenzialmente sotto altra veste, anche oltre l’emergenza;
PRESO ATTO della volontà manifestata congiuntamente dall’INL e dal Garante diretta a definire modalità di reciproca cooperazione istituzionale
concordano quanto segue:
Articolo 1 (Oggetto e finalità). Il presente Protocollo ha per oggetto l’attivazione di una collaborazione strategica tra le Parti, nell’ambito delle rispettive competenze. Al riguardo le Parti si impegnano a realizzare processi di stabile connessione tra le due Istituzioni, al fine di assumere orientamenti condivisi su questioni specifiche, sia in una prospettiva interna di approfondimento e confronto, sia in una prospettiva esterna, implementando lo sviluppo sinergico e la coerenza delle decisioni dei due organismi.
Articolo 2 (Collaborazione e attività consultiva). Le Parti si impegnano a fornire reciproca collaborazione e attività consultiva sulle tematiche di rispettiva competenza, con particolare riferimento all’utilizzo di strumenti tecnologici connessi allo svolgimento del rapporto di lavoro, anche fuori dei casi in cui è previsto un parere formale, concorrendo così all’individuazione delle soluzioni più idonee e coerenti con il quadro ordinamentale.
Articolo 3 (Incontri periodici). Le Parti si impegnano ad organizzare incontri periodici anche a distanza, su materie di interesse comune, con cadenza almeno semestrale, volti ad uno scambio di informazioni e di esperienze, che possano valorizzare sia le competenze e i poteri del Garante sia le attività e la presenza sul territorio dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Articolo 4 (Campagne di informazione). Le Parti si impegnano a promuovere campagne comuni di informazione e azioni in materia formativa, al fine di condividere e diffondere buone prassi e prevenire trattamenti di dati personali non conformi alla disciplina in materia di protezione dei dati e alla rilevante disciplina nazionale di settore, e in particolare, quella in materia di controllo a distanza dei lavoratori.
Articolo 5 (Attività formative). Il Garante e l’INL si impegnano a fornire reciproca assistenza, attraverso occasioni di aggiornamento e di approfondimento in merito alle tematiche di interesse comune, anche mediante formazione a distanza sulle tematiche oggetto del presente Protocollo e a consentire al rispettivo personale la partecipazione, anche in qualità di relatore, senza alcun onere a carico dei medesimi Enti, nel rispetto delle disposizioni applicabili (v. art. 53, comma 6, del d.lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e art. 9, comma 1 del Codice etico del Garante nonché art. 8 d.lgs. 124/2004).
Articolo 6 (Durata, integrazioni e modifiche). Il presente Protocollo ha efficacia dalla data della sua sottoscrizione, per la durata di due anni e potrà essere modificato o integrato d’intesa fra le Parti anche prima della sua scadenza, in ragione di ulteriori forme di collaborazione che si rendessero necessarie allo scopo di massimizzare l’efficacia e l’efficienza della collaborazione stessa.
Roma, 22 aprile 2021
Garante per la Protezione dei dati personali: Il Presidente, prof. Pasquale Stanzione
Ispettorato Nazionale del Lavoro: Il Capo dell’Ispettorato, dott. Leonardo Alestra
Commenti recenti