(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, Sentenza n. 3453, del 7 Febbario 2024.
Rinuncia alla domanda o alle eccezioni anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica.
Oggetto
Giudizio di appello – Rinuncia alla domanda successivamente alla precisazione delle conclusioni – Ammissibilità – Fondamento – Conseguenze in tema di giurisdizione.
Presidente: P. D’Ascola
Relatore: L. Nazzicone
L’esito in sintesi
Le Sezioni Unite Civili – pronunciandosi su rinvio ex art. 374, comma 3, c.p.c. – hanno statuito che:
-la rinuncia alla domanda o ai suoi singoli capi oppure alle eccezioni può intervenire anche con la comparsa conclusionale o la memoria di replica, perché la restrizione del thema decidendum, che resta nella disponibilità del soggetto processuale, è ammessa anche dopo la precisazione delle conclusioni;
-il principio di irrilevanza delle sopravvenienze, stabilito dall’art. 5 c.p.c.., essendo diretto a favorire la perpetuatio iurisdictionis, non ad impedirla, trova applicazione solo nel caso di sopravvenuta carenza di giurisdizione del giudice originariamente adito, non anche qualora il mutamento dello stato di diritto o di fatto comporti, invece, l’attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della proposizione della domanda (come, nella specie, per sopravvenuta –ammissibile rinuncia ad una domanda determinante la giurisdizione del giudice straniero).
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