Governance e attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Un quadro d’insieme.
Governance e attuazione del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza. Un quadro d’insieme.
A cura di Eva Zanghì
Per organizzare e attivare il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) il Governo ha predisposto delle misure di semplificazione che hanno trovato spazio in numerosi provvedimenti, di cui il principale è il D.L. n.77/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”. Convertito in Legge 108/2021, il suddetto Decreto prevede, tra l’altro, modifiche alle procedure amministrative necessarie allo svolgimento degli appalti, prodotte con interventi sul Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016) e mirate alla semplificazione, in vista della mole di appalti che i progetti di attuazione del PNRR dovranno sostenere da qui al 2026. I provvedimenti in parola recano in primo luogo disposizioni sull’organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, definendo i ruoli delle diverse amministrazioni interessate nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee. La governance del PNRR è incentrata sulla istituzione di una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta. La seconda parte del provvedimento prevede misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR (tra cui la transizione ecologica, le opere pubbliche, la digitalizzazione) al fine di favorirne la completa realizzazione.
1.Monitoraggio parlamentare del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR. Le previsioni introdotte all’art. 1 del D.L. in sede di conversione in legge, in materia di monitoraggio parlamentare del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR integrano quanto previsto con riguardo alle disposizioni dell’art. 2, che dispongono la trasmissione al Parlamento, da parte della Cabina di regia, di una relazione semestrale sullo stato di attuazione del PNRR.
In base alle previsioni aggiunte all’art. 1 del D.L. allo scopo di assicurare al Parlamento di procedere ad un monitoraggio efficace sull’attuazione dei progetti previsti dal PNRR e sul rispetto dei termini, nonché di prevenire, rilevare e correggere eventuali criticità relative all’attuazione del PNRR, il Governo è tenuto in particolare a fornire alle Commissioni parlamentari competenti: a) le informazioni e i documenti utili per esercitare il controllo sull’attuazione del PNRR e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR; b) tutti i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti; c) i documenti, riguardanti le materie di competenza delle medesime, inviati agli organi dell’Unione europea relativamente all’attuazione del PNRR.
Si prevede quindi che le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informazioni ricevute e dell’attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le modalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorano lo stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al raggiungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano, quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani. Possono quindi formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili ai fini della migliore attuazione del PNRR nei tempi previsti.
Come già stabilito dalla legge n. 196/2009 per l’esame di documenti di finanza pubblica, si prevede che i Presidenti delle Camere possano adottare intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché -come disposto dall’articolo 4 della L. 196/2009, come modificato dalla L. n. 39/2011- l’integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico. La finalità è quella di favorire lo svolgimento congiunto dell’attività istruttoria utile al controllo parlamentare e di potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici a supporto delle Commissioni parlamentari competenti.
Si prevede infine che le Camere possano stipulare con il Ministero dell’economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario “ReGiS”.
- La Governance del PNRR. Cabina di regia. Segreteria tecnica. Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Monitoraggio e rendicontazione. La prima parte del provvedimento definisce, con un’articolazione a più livelli, la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
La responsabilità di indirizzo del Piano è assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Viene istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano di volta in volta i Ministri e i Sottosegretari competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.
La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del PNRR.
Partecipano il Presidente della Conferenza delle regioni e province autonome, quando le questioni concernano più Regioni ovvero -come specificato nel corso dell’esame parlamentare in sede referente- il Presidente dell’ANCI e il Presidente dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale.
In tutti i detti casi partecipa inoltre il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, il quale può presiedere, su delega del Presidente del Consiglio dei ministri.
Possono essere inoltre invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.
Tra i compiti della Cabina di regia figura la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato attuazione del Piano, con cadenza semestrale. La Cabina di regia trasmette inoltre, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle politiche di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione socio-economica dei giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
L’azione della Cabina di regia non fa venir meno le funzioni di indirizzo e coordinamento in capo ai due Comitati interministeriali -per la transizione digitale e per la transizione ecologica- disciplinati dal D.L. n. 22 del 1° marzo 2021, rispettivamente all’art. 8 e all’art. 4 i quali svolgono, sull’attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di rispettiva competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato.
A supporto delle attività della Cabina di regia è istituita una Segreteria tecnica, la cui durata temporanea è superiore a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicembre 2026.
La Cabina di Regia, affiancata dalla Segreteria tecnica, assicura relazioni periodiche al Parlamento e alla Conferenza Unificata, e aggiorna periodicamente il Consiglio dei Ministri.
Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attuazione del Piano.
È istituito, poi, un tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, degli enti locali nonché di Roma capitale come specificato in sede referente e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della ricerca scientifica e della società civile. Partecipano inoltre rappresentanti delle organizzazioni della cittadinanza attiva, come aggiunto nel corso dell’esame in sede referente.
I componenti sono individuati sulla base della maggiore rappresentatività, della comprovata esperienza e competenza e di criteri oggettivi e predefiniti da individuare con il DPCM che dispone l’istituzione del Tavolo, come specificato nell’iter parlamentare.
Il tavolo svolge una funzione consultiva nelle materie connesse all’attuazione del Pnrr e può segnalare alla cabina di regia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del Pnrr, anche per favorire il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione degli interventi.
Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per il PNRR, istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze, che rappresenta il punto di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano. Il Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestione del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR. Ogni Amministrazione centrale titolare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il PNRR. Presso la Ragioneria dello Stato è inoltre istituito un ufficio dirigenziale di livello non generale con funzioni di audit del PNRR e di monitoraggio anticorruzione.
Nel corso dell’esame parlamentare in sede referente è stato previsto che, nell’ambito di un protocollo d’intesa nazionale tra il governo e le parti sociali più rappresentative, ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel Pnrr prevede periodici tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento.
Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR.
In sede referente sono state introdotte talune disposizioni volte ad agevolare e accelerare l’assunzione di personale da parte del Ministero del Turismo e dell’ENIT, con particolare riguardo alle attività strettamente connesse al coordinamento delle attività di gestione nonché al monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi previsti nel PNRR.
Sono previsti poteri sostitutivi dello Stato in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR. Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere.
In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti.
In caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può precludere la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR, la Segreteria tecnica -se un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni- propone al Presidente del Consiglio dei ministri, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione all’esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni.
Se il dissenso, il diniego o l’opposizione provengono da un organo della Regione o di un ente locale, la Segreteria tecnica può proporre al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro i successivi 5 giorni, di sottoporre la questione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine di 15 giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Al termine dei 15 giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la rapida realizzazione dell’opera, il Presidente del Consiglio dei ministri, oppure il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei casi opportuni, propone al Consiglio dei ministri le iniziative necessarie ai fini dell’esercizio dei poteri sostitutivi.
Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR (di cui al D.L. 59/2021) nonché (a seguito di una modifica introdotta in sede referente) anche agli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo.
Con una modifica introdotta in sede referente, si dispone che le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni che siano utili ai fini della produzione delle basi di dati sono tenute a consentire all’ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute. All’ISTAT spetta la produzione delle informazioni statistiche necessarie, mediante l’utilizzo e l’integrazione di informazioni provenienti da archivi amministrativi e dati da indagine, al fine di soddisfare le esigenze informative relative sia alla fase pandemica sia a quella successiva.
3.Misure per rafforzare l’attuazione del programma di governo (artt. 8-bis e 66-bis). Rafforzamento della Rete governativa permanente dell’attuazione del programma di Governo. L’articolo 8-bis, introdotto in sede referente, prevede il rafforzamento della Rete governativa permanente dell’attuazione del programma di Governo, che è stata recentemente istituita con il compito di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell’arretrato di quelli non adottati. Stabilisce inoltre l’obbligo del Governo di trasmettere alle Camere le relazioni sullo stato di attuazione dei provvedimenti attuativi di secondo livello previsti in disposizioni legislative, che in attuazione delle funzioni di monitoraggio e verifica, sono periodicamente curate dall’Ufficio per il programma di Governo cura per il Presidente del Consiglio.
Contestualmente, è stata inserita in sede referente un’ulteriore disposizione che reca alcune modificazioni e abrogazioni di disposizioni normative, accomunate dalla finalità di consentire una più rapida attuazione normativa mediante eliminazione dei provvedimenti di secondo grado ivi previsti (articolo 66-bis).
4.Procedura speciale per alcuni progetti (artt. 44-46). Modifiche alla disciplina normativa del dibattito pubblico. L’art. 44 dispone semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto (presenti nell’Allegato IV del decreto-legge in esame), la cui realizzazione dovrà rispettare una tempistica particolarmente stringente. Si tratta in particolare delle seguenti opere: 1) Realizzazione asse ferroviario Palermo-Catania-Messina; 2) Potenziamento linea ferroviaria Verona–Brennero; 3) Realizzazione della linea ferroviaria Salerno-Reggio Calabria; 4) Realizzazione della linea ferroviaria Battipaglia-Potenza-Taranto; 5) Realizzazione della linea ferroviaria Roma-Pescara; 6) Potenziamento della linea ferroviaria Orte-Falconara; 7) Realizzazione delle opere di derivazione della Diga di Campolattaro (Campania); 8) Messa in sicurezza e ammodernamento del sistema idrico del Peschiera (Lazio); 9) Interventi di potenziamento delle infrastrutture del Porto di Trieste (progetto Adriagateway); 10) Realizzazione della Diga foranea di Genova.
A tale fine l’art. 44 individua una procedura speciale all’interno della quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici assume un ruolo di particolare centralità e, al fine di garantire tempi certi di conclusione dei relativi procedimenti autorizzativi, si dispone una sensibile riduzione dei tempi per l’espressione, da parte dei soggetti coinvolti, dei diversi pareri previsti. Nel corso dell’esame in sede referente sono state inoltre inserite alcune disposizioni in materia di concessioni autostradali.
L’art. 45 prevede l’istituzione, fino al 31 dicembre 2026, presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di un Comitato speciale competente per l’espressione dei pareri in relazione agli interventi indicati nell’Allegato IV del presente decreto-legge.
L’art. 46 introduce una serie di modifiche all’attuale disciplina normativa del dibattito pubblico contenuta nel DPCM n. 76 del 2018. In particolare, viene prevista l’emanazione di un decreto ministeriale che individui, in relazione agli interventi di cui all’articolo 44, nonché a quelli finanziati in tutto o in parte con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’art. 1 del D.L. 59/2021), soglie dimensionali delle opere da sottoporre obbligatoriamente a dibattito pubblico inferiori a quelle previste dall’Allegato 1 del DPCM 10 Maggio 2018 n. 76, “Regolamento recante modalità di svolgimento, tipologie e soglie dimensionali delle opere sottoposte a dibattito pubblico” (di seguito il “Regolamento”)[1]. In relazione agli interventi di cui all’Allegato IV al presente decreto, il dibattito pubblico ha una durata massima di trenta giorni e tutti i termini previsti dal citato decreto n. 76 del 2018 sono ridotti della metà.
5.Contratti pubblici. Artt. 47-56 e 47-quater. L’art. 47 prevede, allo scopo di perseguire finalità relative alle pari opportunità, sia generazionali che di genere, e di promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili , l’adempimento di specifici obblighi, anche in materia di assunzioni, nonché l’eventuale assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente o al candidato che rispetti determinati requisiti, nell’ambito delle procedure di gara relative agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all’art. 1 del D.L. 59/2021). In particolare, a carico delle aziende con specifiche dotazioni di organico sono previsti relazioni o rapporti sulla situazione del personale maschile e femminile, l’adempimento di quanto disposto dalla normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio e degli obblighi di assunzione, con priorità per giovani, donne e soggetti con disabilità, e altre misure premiali previste nei bandi pubblici.
L’art. 47-ter, inserito in sede referente, proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni, già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici (cioè alla data del 19 aprile 2016), di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi.
L’art. 47-quater, inserito in sede referente, prevede misure premiali di tutela della concorrenza nei contratti pubblici, a favore delle piccole e medie imprese (PMI), relativi agli investimenti previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR) e nel Piano nazionale complementare (PNC).
L’art. 48 introduce misure di semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e PNC, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE. Nello specifico, rileva l’utilizzazione, secondo determinate condizioni, della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici, l’espressione del parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, esclusivamente sui progetti di fattibilità tecnica ed economica di lavori pubblici di competenza statale, o comunque finanziati per almeno il 50 per cento dallo Stato, di importo pari o superiore ai 100 milioni di euro.
L’art. 49 introduce modifiche alla disciplina del subappalto, suddivise tra modifiche di immediata vigenza e modifiche con efficacia differita a decorrere dal 1° novembre 2021. In particolare, con immediata vigenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’art. 105, commi 2 e 5, del Codice dei contratti pubblici, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento dell’importo complessivo del contratto (si sopprime, conseguentemente, l’art. 1, comma 18, primo periodo, del D.L. n. 32/2018, cd. decreto sblocca cantieri, il quale, fino al 30 giugno 2021, aveva fissato al 40 per cento detto limite). Sono inoltre introdotte una serie di novelle all’art. 105 del Codice destinate, invece, ad entrare in vigore dal 1° novembre 2021, tra cui, l’eliminazione per il subappalto del limite del 30 per cento dell’importo per le cd. opere super specialistiche; l’affidamento alle stazioni appaltanti del compito di indicare nei documenti di gara, previa adeguata motivazione, le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario; il riferimento -in conseguenza di una modifica apportata in sede referente– direttamente al subappaltatore dell’obbligo di attestare il possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; e l’introduzione della responsabilità solidale del contraente principale e del subappaltatore nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L’art. 50 reca disposizioni relative alla fase esecutiva dei contratti pubblici, finalizzate a garantire il rispetto dei tempi di attuazione degli investimenti del PNRR, del PNC e dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’UE. Viene inoltre introdotto un “premio di accelerazione” per i casi di anticipata ultimazione dei lavori ed è contestualmente innalzato l’importo delle penali per il ritardato adempimento.
L’art. 51 interviene su diverse disposizioni del precedente “decreto semplificazioni” (D.L. 76/2020), relative, in particolare, all’affidamento diretto o comunque semplificato di appalti pubblici al di sotto di determinati importi di valore (cd. sottosoglia), alle verifiche antimafia, e in materia di sospensione dell’esecuzione dell’opera pubblica, prorogando tali procedure fino al 30 giugno 2023, stabilendo, tra l’altro, l’affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro.
L’art. 52 reca, tra le altre disposizioni, misure per la riduzione delle stazioni appaltanti per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, e proroga fino all’anno 2023 l’efficacia di diverse norme contenute nell’art. 1 del D.L. 32/2019 riguardanti (tra l’altro) la sospensione del divieto di “appalto integrato” e la sospensione dell’obbligo di indicazione della terna di subappaltatori. Si prevede, inoltre, l’abrogazione della presentazione da parte del Governo della relazione al Parlamento sugli effetti delle sospensioni sperimentali di norme del Codice previste dall’art. 1 del D.L. 32/2019 per gli anni 2019 e 2020. Nel corso dell’esame in sede referente, è stata introdotta una modifica all’art. 4 del D.L 32/2019, al fine di differire dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 il termine per l’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri per l’individuazione di ulteriori interventi per i quali disporre la nomina di Commissari straordinari, e con l’introduzione del comma 1-bis, si prevede che, in caso di comprovate necessità correlate alla funzionalità delle Forze armate, anche connesse all’emergenza sanitaria, le misure di semplificazione procedurale di cui all’articolo 44 del presente decreto si applicano a determinate opere destinate alla difesa nazionale.
L’art. 53 reca norme di semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla realizzazione del PNRR. Nello specifico, si prevede il ricorso all’affidamento diretto per i contratti sottosoglia comunitaria, ammettendo comunque il ricorso a tale procedura quando, in base a determinate condizioni, non sia possibile ricorrere ad altra procedura di affidamento.
L’art. 54 dispone che si applichi agli interventi di ricostruzione relativi al sisma del 2009 in Abruzzo la disciplina sull’anagrafe antimafia degli esecutori, prevista per gli interventi di ricostruzione relativi al sisma che ha interessato le regioni dell’Italia centrale nel 2016.
L’art. 55 prevede misure di semplificazione per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare nell’ambito del PNRR (comma 1, lett. a), e misure relative alla transizione digitale delle scuole, al contrasto alla dispersione scolastica e alla formazione del personale scolastico da realizzare nell’ambito del PNRR (comma 1, lett. b).
L’art. 56 concerne l’attuazione dei programmi di competenza del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNNR), in tema di edilizia sanitaria.
NOTE
[1] In cosa consiste il dibattito pubblico? Il cit. Regolamento definisce il dibattito pubblico come “il processo di informazione, partecipazione e confronto pubblico sull’opportunità, sulle soluzioni progettuali di opere, su progetti o interventi di cui all’Allegato 1” (art. 2, comma 1, lett. a). Il dibattito pubblico consiste in incontri di informazione, approfondimento, discussione e gestione dei conflitti, in particolare nei territori direttamente interessati, e nella raccolta di proposte e posizioni da parte di cittadini, associazioni e istituzioni (art. 8, comma 2). Esso deve essere organizzato e gestito in relazione alle caratteristiche dell’intervento e alle peculiarità del contesto sociale e territoriale di riferimento. Come si è detto, l’articolo 22, comma 4, del Codice dei contratti pubblici prevede che gli esiti del dibattito pubblico e le osservazioni raccolte siano valutati in sede di predisposizione del progetto definitivo e siano discussi in sede di conferenza di servizi relativa all’opera in questione. Per tale motivo, l’art. 9, comma 4, del Regolamento, dispone che l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore tengano conto del dossier conclusivo del dibattito pubblico nelle successive fasi e procedure di cui al suddetto art. 22, comma 4. Su quali opere si svolge? Il Codice dei contratti pubblici ha previsto che il dibattito pubblico sia svolto con riferimento alle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale, aventi impatto sull’ambiente, sulle città e sull’assetto del territorio e ha demandato al Regolamento la fissazione dei criteri per l’individuazione delle opere, distinte per tipologia e soglie dimensionali, per le quali lo svolgimento del dibattito pubblico è obbligatorio.
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