Il contratto di rioccupazione.
Art. 41 del D.L. n. 73/2021, convertito in legge con L. n.106/2021.Il contratto di rioccupazione.
Art. 41 del D.L. n. 73/2021, convertito in legge con L. n.106/2021.
Nota a cura di Ada Noli
1.“Art. 41. Contratto di rioccupazione (dal testo del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 coordinato con la legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106, recante: “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”).
1.In via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021 è istituito il contratto di rioccupazione quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 19 del decreto-legislativo 14 settembre 2015, n. 150 nella fase di ripresa delle attività’ dopo l’emergenza epidemiologica. Il contratto di cui al presente articolo è stipulato in forma scritta ai fini della prova.
2Condizione per l’assunzione con il contratto di rioccupazione è’ la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
3.Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, ai sensi dell’articolo 2118 del codice civile, con preavviso decorrente dal medesimo termine. Durante il periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di rioccupazione. Se nessuna delle parti recede il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
4.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina ordinaria in materia di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
5.Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto di cui al presente articolo è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
6.Fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604 o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unità produttiva.
7.Il licenziamento intimato durante o al termine del periodo di inserimento ai sensi del comma 3, o il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del presente articolo. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio viene riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
8.Il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successivo ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente e nei casi di cui al comma 3, primo e secondo periodo, lo stesso è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale.
9.Il beneficio previsto dal comma 5 è concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L’efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata, ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, all’autorizzazione della Commissione europea.
10. Il beneficio contributivo di cui ai commi da 1 a 9 è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
11.Alle minori entrate derivanti dai commi da 1 a 9, pari a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 42 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 77″.
2.L’articolo 41 qui al nostro esame istituisce, in via eccezionale, dal 1° luglio 2021 e fino al 31 ottobre 2021, il “contratto di rioccupazione”, quale contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase di ripresa delle attività, dopo l’emergenza epidemiologica. Condizione per l’assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, avente quale finalità l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo. Per la durata del progetto al datore di lavoro è riconosciuto l’esonero del 100% della contribuzione previdenziale a suo carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’ INAIL, per un importo massimo di 6000 euro su base annua.
La suddetta disposizione, dal 1° luglio 2021 fino al 31 ottobre 2021, istituisce pertanto, in via eccezionale, un nuovo contratto di lavoro diretto a incentivare l’inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori in stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150[1], nella fase di ripresa delle attività dopo l’emergenza epidemiologica (comma 1, primo periodo).
Gli elementi che caratterizzano il nuovo contratto sono: a) la forma scritta, ai fini della prova del contratto (comma 1, secondo periodo); b) la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento della durata di sei mesi, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (comma 2); c) la possibilità, per le parti, di recedere dal contratto, al termine del periodo di inserimento (ai sensi dell’art. 2118 del codice civile[2]), con preavviso decorrente dal medesimo termine (durante il periodo di preavviso continua ad applicarsi la disciplina del contratto di rioccupazione) e la trasformazione di diritto del rapporto di lavoro in ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato se nessuna delle parti recede (comma 3). Con norma di chiusura, la disciplina ordinaria del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica, per quanto non espressamente previsto, all’intera disposizione in esame (comma 4).
La stipula del contratto di rioccupazione comporta, per un periodo massimo di sei mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (per un importo effettivo complessivo di 3.000 euro, quindi, considerata la durata semestrale del contratto). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (comma 5).
La disposizione prevede, tuttavia, alcune limitazioni e condizioni di carattere generale per l’accesso al nuovo contratto ed ai suoi benefici sul piano contributivo: i) con riferimento alle parti contrattuali, la disposizione consente solo ai disoccupati (e non anche ai lavoratori in cassa integrazione, ad esempio) di stipulare il suddetto contratto; ii) con riferimento alla parte datoriale, sono esclusi dalla possibilità di ricorrere al contratto di rioccupazione i datori di lavoro privati del settore agricolo e del lavoro domestico; iii) l’esonero contributivo di cui al comma 5 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi[3] nella medesima unità produttiva (fermi restando i principi generali di fruizione degli incentivi di cui all’art. 31 del D.lgs 14 settembre 2015, n. 150[4]) (comma 6); iv) l’esonero contributivo è revocato se il licenziamento viene intimato durante o al termine del periodo di inserimento, ovvero se il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo riguardi un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con lo stesso livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto con gli esoneri di cui al comma 5, purché effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione: in tali casi si procede al recupero del beneficio già fruito. In caso di periodo residuo utile alla fruizione dell’esonero, ai fini del suo computo, si dispone che non produca effetti la predetta revoca nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi delle disposizioni sopra esaminate. Inoltre, in caso di dimissioni del lavoratore, si dispone che il beneficio venga riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto (comma 7); v) il beneficio previsto dal comma 5 è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente[5] e, nei casi di revoca del beneficio stesso (di cui al comma 3), esso è oggetto di recupero da parte dell’ente previdenziale (comma 8); vi) condizione di efficacia delle disposizioni sopra descritte è l’autorizzazione della Commissione europea[6], che valuta il beneficio previsto dal comma 5 nel quadro di quanto previsto nella sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (e successive modificazioni[7]), nei limiti e alle condizioni di cui alla suddetta Comunicazione. Si ricorda che la sezione 3.1 della Comunicazione considera come aiuti di Stato, compatibili col mercato interno[8], quelli che rispettino, tra le altre, le seguenti condizioni: x) siano di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere); y) siano concessi entro il 31 dicembre 2021 (comma 9).
Per effetto delle disposizioni contenute nei commi da 1 a 9, sono quantificati oneri per minori entrate contributive nel limite di 585,6 milioni di euro per l’anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l’anno 2022, affidando il monitoraggio del rispetto del limite di spesa all’Ente previdenziale, che comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 10).
[1] Ai sensi di tale disposizione, sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
[2] Ai sensi del quale “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti”.
[3] Ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3 della L. n.604/1966 e della L. n. 22371991.
[4] Ai sensi di tale disposizione, al fine di garantire una omogenea applicazione degli incentivi, l’assunzione non deve costituire attuazione di un obbligo preesistente, né violare il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Inoltre, il datore di lavoro non deve avere sospensioni dal lavoro legate ad una crisi o riorganizzazione aziendale in corso (salvo che l’assunzione riguardi lavoratori impiegati in unità produttive diverse o con livello diverso rispetto a quelli sospesi). Non è possibile infine usufruire degli incentivi se il lavoratore assunto é stato licenziato nei sei mesi precedenti da datore di lavoro in rapporto di collegamento col datore di lavoro che assume.
[5] Quali, ad esempio, ricorrendone le condizioni, quelli previsti dai commi da 10 a 15 e da 16 a 19 dell’art. 1 della L. n. 178/2020 (legge di bilancio per l’anno 2021), che prevedono incentivi per i giovani di età inferire ai 36 anni e per le donne lavoratrici.
[6] Ai sensi dell’art. 108, par. 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea
[7] La cit. Comunicazione è stata modificata dalle seguenti Comunicazioni: C/2020/2215 del 3 aprile 2020, C/2020/3156 dell’8 maggio 2020, C/2020/4509 del 29 giugno 2020, C/2020/7127 del 13 ottobre 2020 e C/2021/564 del 28 gennaio 2021.
[8] Disposizioni specifiche sono previste per i settori dell’agricoltura, della pesca e dell’acquacoltura.
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