Decreto "Cura Italia"
Decreto Legge 17 Marzo 2020, n. 18Decreto-Legge “Cura Italia”: D.L. 17 marzo 2020, n.18.
Quadro riassuntivo dei provvedimenti a favore dei lavoratori e delle famiglie
1.PROVVEDIMENTI A FAVORE DELLE FAMIGLIE
Il decreto intende sopperire alle necessità causate dalla chiusura delle scuole, dal 5 marzo fino al 13 aprile. L’Inps attiva i canali telematici cui far riferimento per beneficiare di queste misure.
-Congedo parentale speciale. Viene previsto un congedo parentale di 15 giorni extra per i genitori che lavorano e hanno figli minori di 12 anni o senza limiti di età in caso di figli disabili in situazione di gravità. Il congedo può esser diviso tra papà e mamma anche non continuativamente, ma non fruito contemporaneamente e non può esser ottenuto se uno dei due genitori usufruisce di altri strumenti di sostegno al reddito (per cessazione o sospensione dell’attività lavorativa) o non lavora. Attenzione, lo stipendio viene decurtato del 50%. Questa misura vale anche per gli autonomi iscritti alla gestione separata cui è riconosciuta un’indennità massima pari al 50% di quella per maternità, per quelli iscritti all’Inps l’indennità spetta per il 50% della retribuzione convenzionale stabilita dalla norma.
-Congedi speciali non retribuiti. Sono previsti Congedi con le stesse caratteristiche di quelli appena visti, ma non retribuiti (e senza contribuzione figurativa) per chi ha figli tra 12 e 16 anni di età, rimane il diritto alla conservazione del posto e il divieto di licenziamento.
-Voucher baby sitter. In alternativa al congedo per figli fino a 12 anni è possibile ottenere un voucher di 600 euro per pagare baby sitter, questo contributo viene erogato tramite il libretto di famiglia direttamente dall’Inps. Per i dipendenti del settore sanitario pubblico o privato il bonus è di 1.000 euro.
-Più giorni di permesso per i disabili o con familiari disabili. Per chi usufruisce di permessi retribuiti dati dalla legge 104/92 (lavoratori disabili o con familiari disabili), per i mesi di marzo e aprile, è possibile ottenere 12 giorni complessivi in aggiunta ai 3 mensili ordinari, da utilizzare anche suddivisi in ore.
2.PROVVEDIMENTI A FAVORE DEI LAVORATORI
-Lavoratori in quarantena equiparati alla malattia. I lavoratori che devono stare in quarantena o in permanenza domiciliare fiduciaria sono equiparati ai lavoratori in malattia, previo certificato del medico curante, come avviene nei normali casi di giornate di malattia, da comunicare al datore di lavoro. Questi periodi sono a carico diretto dello Stato e non dell’Inps o dei datori di lavoro; questo periodo non viene calcolato ai fini del comporto.
-600 euro per autonomi e stagionali. Il Governo ha predisposto un’indennità di 600 euro una tantum per il mese di marzo, da richiedere all’Inps a partire dal 1 aprile con una procedura semplificata, che non viene considerata reddito, e spetta a:
–liberi professionisti con partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo e lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi al 23 febbraio 2020, iscritti alla Gestione separata Inps; (stanziamento di 203,4 milioni di euro);
–lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Ago (quindi Artigiani, commercianti, coltivatori diretti/mezzadri/coloni) ed eventualmente iscritti anche alla gestione separata Inps (stanziamento di 2,16 miliardi di euro);
–lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di rapporto di lavoro dipendente al 17 marzo 2020 (stanziamento di 103,8 milioni di euro);
–operai agricoli a tempo determinato, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. (stanziamento di 396 milioni di euro);
–lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo, che abbiano avuto un reddito nel 2019 non superiore a 50.000 euro, e che al 17 marzo 2020 non fossero titolari di rapporto di lavoro dipendente. (stanziamento di 48,6 milioni di euro);
–collaboratori sportivi. È prevista anche una indennità, sempre di 600 euro, per i collaboratori sportivi, che segue però un altro iter di richiesta che va fatta non all’Inps ma alla società Sport e Salute. Lo stanziamento è per il 2020 di 50 milioni di euro. Riguarda i lavoratori titolari di rapporti di collaborazione presso federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, società e associazioni sportive dilettantistiche, preesistenti alla data del 23 febbraio 2020. Le domande degli interessati, insieme a una autocertificazione che dimostri che il rapporto di collaborazione era preesistente alla data del 23 febbraio 2020 e che non si percepisce altro reddito di lavoro, sono presentate alla società Sport e Salute che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione. Entro il 1 aprile 2020, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con l’Autorità delegata in materia di sport, saranno individuate le modalità di presentazione delle domande.
–Viene creato un fondo per i lavoratori danneggiati per garantir loro un’indennità in caso di cessazione, riduzione o sospensione dell’attività lavorativa (autonoma o dipendente). Un apposito decreto definisce i criteri e le modalità.
–100 euro per chi ha lavorato in sede. Per i dipendenti con reddito inferiore a 40.000 euro nel 2019 è previsto un premio netto di 100 euro nella busta paga di aprile o entro il conguaglio di fine anno, qualora abbiano lavorato in sede. Il premio viene parametrato ai giorni di lavoro prestati in sede.
3.ALTRE MISURE A FAVORE DEL LAVORO
-Cassa integrazione per i lavoratori delle aziende in difficoltà. I lavoratori dipendenti di aziende private in difficoltà a causa del coronavirus (e quindi obbligati a sospendere o ridurre l’orario lavorativo nel periodo che va dal 23 febbraio 2020 fino a tutto il mese di agosto 2020) possono usufruire della cassa integrazione o dell’assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La domanda deve essere presentata dal datore di lavoro. A questa misura possono accedere anche i dipendenti di aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria e i dipendenti le cui aziende hanno fatto ricorso agli assegni di solidarietà. In entrambi i casi le due misure straordinarie sono sospese. Inoltre questo provvedimento viene esteso anche alle aziende con meno di 5 lavoratori (sono esclusi colf e badanti, vale a dire i lavoratori domestici).
-Licenziamenti sospesi e più tempo per chiedere la disoccupazione. I lavoratori licenziati nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2020, hanno più tempo per presentare la domanda di disoccupazione NASpI e DIS-COLL: si passa dagli attuali 68 giorni fino a un massimo di 128 giorni alla data di cessazione del rapporto di lavoro. Vengono tuttavia sospesi i licenziamenti per giustificato motivo dal 18 marzo per 60 giorni, così come quei licenziamenti le cui procedure sono state avviate successivamente al 23 febbraio 2020.
-Spostati i termini per le domande a Inps e Inail. Viene sospeso dal 23 febbraio 2020 e sino al 1° giugno 2020 il decorso dei termini di decadenza per le prestazioni previdenziali, assistenziali e assicurative erogate dall’INPS e dall’INAIL, così come sono sospesi i termini di prescrizione.
-Reddito di cittadinanza: obblighi congelati per 2 mesi. Sono sospesi per due mesi a partire dal 18 marzo, gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza e i relativi termini (convocazione da parte dei Centri per l’Impiego, stipula del Patto per il lavoro o del Patto per l’inclusione sociale). Sospese anche le misure e i termini previsti per chi usufruisce di NASpI e di DIS-COLL (come la partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa proposte dal Centro per l’Impiego).
- MUTUI, AFFITTI TURISTICI E BIGLIETTI
-Mutui sospesi anche per le partite Iva. Il decreto prevede un rifinanziamento del fondo di solidarietà per i mutui per l’acquisto dell’abitazione principale di 400 milioni di euro. Arriva una regolamentazione specifica del Fondo per i prossimi 9 mesi a partire dal 17 marzo 2020. La sospensione delle rate dei mutui prima casa in caso di sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per almeno 30 giorni o per gli altri casi previsti dal Fondo di garanzia viene estesa anche ai lavoratori dipendenti subordinati e parasubordinati anche ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che autocertifichino di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 o tra la data della domanda di sospensione e il 21 febbraio 2020, un calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato dell’ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni per l’emergenza coronavirus. Per l’accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell’ISEE In deroga al normale accesso al Fondo che prevede un reddito non superiore ai 30 mila euro. Il fondo pagherà il 50% della quota interessi una volta ripreso il pagamento delle rate sospese.
-Rimborso anche dei contratti di soggiorno. Le disposizioni previste dal decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 che dettagliavano la possibilità di rimborso per i biglietti di trasporto oltre che per i pacchetti turistici si applicano anche ai contratti di soggiorno (quindi anche alle case affittate).
-Cinema, teatri e musei da rimborsare. Data l’impossibilità di fornire il servizio in seguito alle disposizioni dell’8 marzo, il decreto dispone il rimborso di tutti i biglietti per spettacoli di qualsiasi natura, compresi cinema, teatri, ingressi ai musei e agli altri luoghi della cultura.Chi ha acquistato i biglietti può presentare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo decreto, richiesta di rimborso al venditore, allegando il titolo di acquisto (biglietto o ricevuta di pagamento). Il venditore, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta provvede all’emissione di un voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione.
- FISCO: PAGAMENTI RINVIATI
-Rinviate le scadenze anche per i lavoratori autonomi. Il decreto stabilisce il rinvio del pagamento di tasse e contributi dovuti tra l’8 marzo e il 30 aprile, questa misura ha particolare impatto sulle imprese e sui lavoratori autonomi che vedono prorogate scadenze onerose. Pertanto, i versamenti andranno effettuati senza sanzioni o interessi in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o tramite 5 rate mensili di pari importo da versare a decorrere da maggio.
-Contributi previdenziali e polizza casalinghe rinviate a giugno. Può sospendere il pagamento chi versa i contributi previdenziali, assistenziali e i premi per l’assicurazione obbligatoria per lavoratori domestici che hanno scadenza tra il 23 febbraio e il 31 maggio 2020. I versamenti dovranno esser effettuati entro il 10 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni e interessi.
-Rinviato il termine per presentare la dichiarazione di successione. Per le successioni in corso, il cui termine per presentare la relativa dichiarazione scade tra l’8 marzo e il 31 maggio, c’è tempo fino al 30 giugno per adempiere quest’obbligo senza incorrere in sanzione.
-Sospesi gli accertamenti dell’Agenzia delle Entrate. Sono sospesi accertamenti, verifiche, cartelle esattoriali, avvisi di accertamento e provvedimenti esecutivi, cioè pignoramenti o aste. La sospensione riguarda i termini scadenti tra l’8 marzo e il 31 maggio. Questo significa che anche le rate della così detta rottamazione ter e del saldo e stralcio che scadevano rispettivamente il 28 febbraio e il 31 marzo vengono rinviate.Le somme dovranno esser versate entro la fine di giugno.
-Imu e tari, dipende dal Comune. A livello locale, molti Comuni si sono impegnati, pur in assenza di normativa statale cui far riferimento a rinviare il pagamento delle imposte legate alla casa, quali Imu e Tari. Pertanto, è bene consultare il sito internet del proprio Comune o dell’azienda che si occupa della gestione dei rifiuti per capire nel proprio caso se ci siano provvedimenti favorevoli in atto.
-Carte d’identità e patenti di guida, prorogata la scadenza. La validità di carte d’identità e patenti scadute o in scadenza dopo il 18 marzo viene prorogata al 31 agosto 2020. Per l’espatrio però non sono valide. Tuttavia, la carta d’identità per l’espatrio vale fino alla data di scadenza riportata sul documento.
-Prorogati revisioni auto e certificati. La validità di certificati, permessi, attestati, concessioni, autorizzazioni in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile è prorogata al fino al 15 giugno. I veicoli che devono fare la revisione entro il 31 luglio potranno circolare fino al 31 ottobre.
-Sanificazione ambienti detraibile. Le aziende che sostengono spese per la sanificazione degli ambienti e degli uffici possono usufruire di un credito d’imposta del 50% della somma spesa entro un massimo di 20.000 euro.
-Donazioni, detraibili al 30%. Le donazioni effettuate nei confronti di Stato, regioni, enti locali, istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni riconosciute senza scopo di lucro finalizzate all’emergenza del Covid-19 sono detraibili per il 30% della spesa sostenuta entro in limite massimo di 30.000 euro.
-Immobili requisiti dalla protezione civile. Il capo della protezione civile potrà requisire immobili o macchinari e altre dotazioni per le terapie intensive. I prefetti potranno requisire alberghi o altre strutture idonee per ospitare chi deve fare la quarantena e non può rimanere a casa.
-Polizze auto: valide per un mese dopo la scadenza
Fino al 31 luglio 2020 viene prolungato di ulteriori 15 giorni il cosiddetto “periodo di ultrattività” che mantiene attiva la polizza dopo la scadenza, portandolo di fatto a 30 giorni. Questa estensione sembrerebbe limitata alla sola garanzia RCA e non anche ai rischi accessori: è consigliabile chiedere informazioni alla propria assicurazione se l’estensione è prevista anche per le garanzie accessorie (es. furto e incendio) eventualmente previste in polizza. È consigliabile inoltre chiedere alla propria compagnia se il periodo di 30 giorni è applicato anche in caso di pagamento frazionato (es. se devo pagare la rata semestrale del contratto: in questo caso non è in scadenza ma si tratta appunto di pagamento frazionato del premio), visto che alcune compagnie hanno praticato l’estensione dei 30 giorni anche in questo caso.
È inoltre previsto un allungamento di ulteriori 60 giorni dei termini entro cui la compagnia deve fare la proposta di risarcimento o motivare il fatto che non faccia l’offerta. Ricordiamo infatti che i termini sono di 60 giorni per i sinistri con soli danni alle cose (che si accorciano a 30 se i conducenti coinvolti hanno firmato il modulo blu) e di 90 giorni per gli incidenti con danni fisici. Ora verranno allungati di ulteriori 60 giorni in caso sia necessario l’intervento di un perito o di un medico legale.
Infine l’IVASS ha prolungato i tempi con cui le compagnie devono rispondere agli assicurati. In particolare i termini per dare riscontro ai reclami sono prolungati a 75 giorni (invece di 45) e quelli per rispondere alle richieste di informazioni sono diventati 35 (invece di 20). La dilazione è temporanea ed è stata pensata per venire incontro alle difficoltà operative delle compagnie connesse all’emergenza COVID-19.
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