Come noto, nel maggio del 2024 le istituzioni dell’Unione europea hanno definitivamente approvato il Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio “che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’unione”. Il Regolamento europeo è il primo intervento normativo in materia di intelligenza artificiale (IA); esso adotta un atteggiamento antropocentrico garantendo allo stesso tempo lo sviluppo di software e nuove tecnologie e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali come la privacy, la sicurezza e la trasparenza. Con tale atto normativo l’Unione europea intende limitare i rischi di un uso indiscriminato dell’IA, garantendo la protezione degli utenti e promuovendo un uso responsabile e consapevole.
In questo contesto s’inserisce il Disegno di legge italiano (Ddl n. 1066AS, “Norme per lo sviluppo e l’adozione di tecnologie di intelligenza artificiale”, al momento all’esame del Senato (atto n.1146) il quale avvia un processo normativo che cerca di adattare l’ordinamento interno a quanto previsto dal diritto dell’UE e in particolare dal Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale, operndo nell’ambito degli spazi regolativi di competenza degli Stati Membri.
Il disegno di legge in parola presenta un contenuto assai eterogeneo e non sempre coerente con la normativa europea.
Esso contiene una serie di principi da applicare ai settori dell’informazione, dello sviluppo economico, della sanità, delle professioni intellettuali, dell’attività giudiziaria, della tutela degli utenti, del diritto d’autore e, infine, anche della tutela penale.
In questa edizione della nostra Rivista pubblichiamo il testo del disegno di legge. Nei prossimi giorni daremo conto del contenuto di ciascuna disposizione con opportuni commenti soprattutto alle norme in materia di lavoro e di attività giudiziaria.
DISEGNO DI LEGGE
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2024
Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale
Disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica,
ai sensi dell’articolo 126-bis del Regolamento
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
PRINCIPI E FINALITÀ
Art. 1. (Finalità e ambito di applicazione)
1. La presente legge reca princìpi in materia di ricerca, sperimentazione, sviluppo, adozione e applicazione di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale. Promuove un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica, dell’intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità. Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale.
2. Le disposizioni della presente legge si interpretano e si applicano conformemente al diritto dell’Unione europea.
Art. 2. (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge, si intendono per:
a) sistema di intelligenza artificiale: un sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall’input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali;
b) dato: qualsiasi rappresentazione digitale di atti, fatti o informazioni e qualsiasi raccolta di tali atti, fatti o informazioni, anche sotto forma di registrazione sonora, visiva o audiovisiva;
c) modelli di intelligenza artificiale: modelli che identificano strutture ricorrenti attraverso l’uso di collezioni di dati, che hanno la capacità di svolgere un’ampia gamma di compiti distinti e che possono essere integrati in una varietà di sistemi o applicazioni.
Art. 3. (Princìpi generali)
1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione europea e dei princìpi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.
3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei princìpi di cui al comma 1.
4. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.
5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei princìpi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.
6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio, in conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva in Italia ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18.
Art. 4. (Principi in materia di informazione e di riservatezza dei dati personali)
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell’informazione avviene senza recare pregiudizio alla libertà e al pluralismo dei mezzi di comunicazione, alla libertà di espressione e all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione.
2. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale garantisce il trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali e la compatibilità con le finalità per le quali sono stati raccolti, in conformità con il diritto dell’Unione europea in materia di dati personali e di tutela della riservatezza.
3. Le informazioni e le comunicazioni relative al trattamento dei dati connesse all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale avvengono con linguaggio chiaro e semplice, in modo da garantire all’utente la piena conoscibilità e la facoltà di opporsi ai trattamenti non corretti dei propri dati personali.
4. L’accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale dei minori di anni quattordici richiede il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale. Il minore degli anni diciotto, che abbia compiuto quattordici anni, può esprimere il proprio consenso per il trattamento dei dati personali connessi all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, purché le informazioni e le comunicazioni di cui al comma 3 siano facilmente accessibili e comprensibili.
Art. 5. (Princìpi in materia di sviluppo economico)
1. Lo Stato e le altre autorità pubbliche:
a) promuovono l’utilizzo dell’intelligenza artificiale come strumento per migliorare l’interazione uomo-macchina nei settori produttivi, la produttività in tutte le catene del valore e le funzioni organizzative, nonché quale strumento utile all’avvio di nuove attività economiche, al fine di accrescere la competitività del sistema economico nazionale e la sovranità tecnologica della Nazione nel quadro della strategia europea;
b) favoriscono la creazione di un mercato dell’intelligenza artificiale innovativo, equo, aperto e concorrenziale e di ecosistemi innovativi;
c) facilitano la disponibilità e l’accesso a dati di alta qualità per le imprese che sviluppano o utilizzano sistemi di intelligenza artificiale e per la comunità scientifica e dell’innovazione;
d) indirizzano le piattaforme di e-procurement delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in modo che, nella scelta dei fornitori di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale, siano privilegiate quelle soluzioni che garantiscono la localizzazione e l’elaborazione dei dati critici presso data center posti sul territorio nazionale, nonché modelli in grado di assicurare elevati standard in termini di trasparenza nelle modalità di addestramento e di sviluppo di applicazioni basate sull’intelligenza artificiale generativa, nel rispetto della normativa sulla concorrenza e dei princìpi di non discriminazione e proporzionalità.
Art. 6. (Disposizioni in materia di sicurezza e difesa nazionale)
1. Le attività di cui all’articolo 3, comma 1, svolte per scopi di sicurezza nazionale con le finalità e le modalità di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della medesima legge, quelle di cybersicurezza e di resilienza di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, svolte dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale a tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, nonché quelle svolte per scopi di difesa nazionale dalle Forze armate, sono escluse dall’ambito applicativo della presente legge. Le medesime attività sono, comunque, effettuate nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione e di quanto disposto dall’articolo 3, comma 4.
2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene nel rispetto delle condizioni e delle finalità di cui all’articolo 3, comma 2. Ai trattamenti di dati personali mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007 si applica quanto previsto dall’articolo 58, commi 1 e 3, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Ai trattamenti di dati personali mediante l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale effettuati dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13 del citato decreto-legge n. 82 del 2021.
3. Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 43 della legge n. 124 del 2007, sono definite le modalità di applicazione dei princìpi e delle disposizioni di cui al presente articolo alle attività di cui all’articolo 3, comma 1, effettuate dagli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge n. 124 del 2007, nonché alle medesime attività attinenti a sistemi di intelligenza artificiale, funzionali all’attività degli organismi stessi e alle medesime attività svolte da altri soggetti pubblici e da soggetti privati esclusivamente per scopi di sicurezza nazionale. Analogamente, per l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale si procede con regolamento adottato secondo le modalità di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto-legge n. 82 del 2021.
Capo II
DISPOSIZIONI DI SETTORE
Art. 7. (Uso dell’intelligenza artificiale in ambito sanitario e di disabilità)
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale contribuisce al miglioramento del sistema sanitario, alla prevenzione e alla cura delle malattie, nel rispetto dei diritti, delle libertà e degli interessi della persona, anche in materia di protezione dei dati personali.
2. L’introduzione di sistemi di intelligenza artificiale nel sistema sanitario non può selezionare e condizionare l’accesso alle prestazioni sanitarie secondo criteri discriminatori.
3. L’interessato ha diritto di essere informato circa l’utilizzo di tecnologie di intelligenza artificiale e sui vantaggi, in termini diagnostici e terapeutici, derivanti dall’utilizzo delle nuove tecnologie, nonché di ricevere informazioni sulla logica decisionale utilizzata.
4. La presente legge promuove lo sviluppo, lo studio e la diffusione di sistemi di intelligenza artificiale che migliorano le condizioni di vita delle persone con disabilità, agevolano l’accessibilità, l’autonomia, la sicurezza e i processi di inclusione sociale delle medesime persone anche ai fini dell’elaborazione del progetto di vita di cui all’articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 22 dicembre 2021, n. 227.
5. I sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario costituiscono un supporto nei processi di prevenzione, diagnosi, cura e scelta terapeutica, lasciando impregiudicata la decisione, che è sempre rimessa agli esercenti la professione medica.
6. I sistemi di intelligenza artificiale utilizzati in ambito sanitario e i relativi dati impiegati devono essere affidabili, periodicamente verificati e aggiornati al fine di minimizzare il rischio di errori.
Art. 8. (Ricerca e sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale in ambito sanitario)
1. I trattamenti di dati, anche personali, eseguiti da soggetti pubblici e privati senza scopo di lucro per la ricerca e la sperimentazione scientifica nella realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale per finalità di prevenzione, diagnosi e cura di malattie, sviluppo di farmaci, terapie e tecnologie riabilitative, realizzazione di apparati medicali, incluse protesi e interfacce fra il corpo e strumenti di sostegno alle condizioni del paziente, salute pubblica, incolumità della persona, salute e sicurezza sanitaria, in quanto necessari ai fini della realizzazione e dell’utilizzazione di banche dati e modelli di base, sono dichiarati di rilevante interesse pubblico in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016.
2. Ai medesimi fini, fermo restando l’obbligo di informativa in favore dell’interessato, che può essere assolto anche mediante un’informativa generale messa a disposizione sul sito web del titolare del trattamento e senza ulteriore consenso dell’interessato ove inizialmente previsto dalla legge, è sempre autorizzato l’uso secondario di dati personali privi degli elementi identificativi diretti, anche appartenenti alle categorie indicate all’articolo 9 del citato regolamento (UE) 2016/679, da parte dei soggetti di cui al comma 1.
3. I trattamenti di dati di cui ai commi 1 e 2 devono essere oggetto di approvazione da parte dei comitati etici interessati e devono essere comunicati al Garante per la protezione dei dati personali con l’indicazione di tutte le informazioni previste dagli articoli 24, 25, 32 e 35 del citato regolamento (UE) 2016/679, nonché con l’indicazione espressa, ove presenti, dei soggetti individuati ai sensi dell’articolo 28 del medesimo regolamento (UE) 2016/679, e possono essere avviati decorsi trenta giorni dalla predetta comunicazione se non sono stati oggetto di provvedimento di blocco disposto dal Garante per la protezione dei dati personali.
4. Restano fermi i poteri ispettivi, interdittivi e sanzionatori del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 9. (Disposizioni in materia di fascicolo sanitario elettronico, sistemi di sorveglianza nel settore sanitario e governo della sanità digitale)
1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:
« Art. 12-bis. – (Intelligenza artificiale nel settore sanitario) – 1. Al fine di garantire strumenti e tecnologie avanzate nel settore sanitario, con uno o più decreti del Ministro della salute, di concerto con l’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e con l’Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e per la cybersicurezza e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinate le soluzioni di intelligenza artificiale aventi funzione di supporto alle finalità di cui all’articolo 12, comma 2. Con i decreti di cui al primo periodo sono individuati i soggetti che, nell’esercizio delle proprie funzioni, accedono alle soluzioni di intelligenza artificiale secondo le modalità ivi definite.
2. Per il supporto alle finalità di cura, e in particolare per l’assistenza territoriale, è istituita una piattaforma di intelligenza artificiale. La progettazione, la realizzazione, la messa in servizio e la titolarità della piattaforma di cui al primo periodo sono attribuite all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) in qualità di Agenzia nazionale per la sanità digitale. La piattaforma di cui al primo periodo eroga servizi di supporto:
a) ai professionisti sanitari per la presa in carico della popolazione assistita;
b) ai medici nella pratica clinica quotidiana con suggerimenti non vincolanti;
c) agli utenti per l’accesso ai servizi sanitari delle Case della comunità.
3. La piattaforma di cui al comma 2 è alimentata con i dati strettamente necessari per l’erogazione dei servizi di cui al medesimo comma 2, trasmessi dai relativi titolari del trattamento. L’AGENAS è titolare del trattamento dei dati raccolti e generati all’interno della piattaforma.
4. Previo parere del Ministero della salute, del Garante per la protezione dei dati personali e dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, l’AGENAS, con proprio provvedimento, valutato l’impatto del trattamento, specifica i tipi di dati trattati e le operazioni eseguite all’interno della piattaforma, nonché le misure tecniche e organizzative per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell’interessato, in coerenza con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 ».
2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) provvede alle attività di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 10. (Disposizioni sull’uso dell’intelligenza artificiale in materia di lavoro)
1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1-bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.
3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione europea.
Art. 11. (Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro)
1. Al fine di massimizzare i benefici e contenere i rischi derivanti dall’impiego di sistemi di intelligenza artificiale in ambito lavorativo, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’Osservatorio sull’adozione di sistemi di intelligenza artificiale nel mondo del lavoro, con il compito di definire una strategia sull’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo, monitorare l’impatto sul mercato del lavoro, identificare i settori lavorativi maggiormente interessati dall’avvento dell’intelligenza artificiale. L’Osservatorio promuove la formazione dei lavoratori e dei datori di lavoro in materia di intelligenza artificiale.
2. L’Osservatorio è presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo rappresentante. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i componenti, le modalità di funzionamento, nonché gli ulteriori compiti e funzioni dell’Osservatorio di cui al comma 1. Ai componenti dell’Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. L’istituzione e il funzionamento dell’Osservatorio non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e sono assicurati con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. (Disposizioni in materia di professioni intellettuali)
1. L’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è consentito esclusivamente per esercitare attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera.
2. Per assicurare il rapporto fiduciario tra professionista e cliente, le informazioni relative ai sistemi di intelligenza artificiale utilizzati dal professionista sono comunicate al soggetto destinatario della prestazione intellettuale con linguaggio chiaro, semplice ed esaustivo.
Art. 13. (Uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione)
1. Le pubbliche amministrazioni utilizzano l’intelligenza artificiale allo scopo di incrementare l’efficienza della propria attività, di ridurre i tempi di definizione dei procedimenti e di aumentare la qualità e la quantità dei servizi erogati ai cittadini e alle imprese, assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo.
2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale.
3. Le pubbliche amministrazioni adottano misure tecniche, organizzative e formative finalizzate a garantire un utilizzo dell’intelligenza artificiale responsabile e a sviluppare le capacità trasversali degli utilizzatori.
4. Le pubbliche amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 14. (Uso dell’intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria)
1. I sistemi di intelligenza artificiale sono utilizzati esclusivamente per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario, nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale. Il Ministero della giustizia disciplina l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale da parte degli uffici giudiziari ordinari. Per le altre giurisdizioni l’impiego è disciplinato in conformità ai rispettivi ordinamenti.
2. È sempre riservata al magistrato la decisione sulla interpretazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sulla adozione di ogni provvedimento.
Art. 15. (Modifiche al codice di procedura civile)
1. All’articolo 9, secondo comma, del codice di procedura civile, dopo le parole: « esecuzione forzata » sono inserite le seguenti: « , per le cause che hanno ad oggetto il funzionamento di un sistema di intelligenza artificiale ».
Art. 16. (Uso dell’intelligenza artificiale per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale)
1. All’articolo 7, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, dopo la lettera m-ter), è inserita la seguente:
« m-quater) promuove e sviluppa ogni iniziativa, anche di partenariato pubblico-privato, volta a valorizzare l’intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale ».
Capo III
STRATEGIA NAZIONALE, AUTORITÀ NAZIONALI E AZIONI DI PROMOZIONE
Art. 17. (Strategia nazionale per l’intelligenza artificiale)
1. La strategia nazionale per l’intelligenza artificiale è predisposta e aggiornata dalla struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale, d’intesa con le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale di cui all’articolo 18, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy per i profili di politica industriale e di incentivazione e il Ministro della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale, ed è approvata con cadenza almeno biennale dal Comitato interministeriale per la transizione digitale (CITD) di cui all’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55.
2. La strategia di cui al comma 1 favorisce la collaborazione tra le amministrazioni pubbliche e i soggetti privati relativamente allo sviluppo e all’adozione di sistemi di intelligenza artificiale, coordina l’attività della pubblica amministrazione in materia, promuove la ricerca e la diffusione della conoscenza in materia di intelligenza artificiale, indirizza le misure e gli incentivi finalizzati allo sviluppo imprenditoriale e industriale dell’intelligenza artificiale.
3. La struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale provvede al coordinamento e al monitoraggio dell’attuazione della strategia di cui al comma 1, avvalendosi dell’Agenzia per l’Italia digitale, d’intesa, per gli aspetti di competenza, con l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. I risultati del monitoraggio sono trasmessi annualmente alle Camere.
4. All’articolo 8, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, dopo le parole: « delle imprese e del made in Italy » sono inserite le seguenti: « , dell’università e della ricerca ».
Art. 18. (Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale)
1. Al fine di garantire l’applicazione e l’attuazione della normativa nazionale e dell’Unione europea in materia di intelligenza artificiale, l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale (ACN) sono designate quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale. Conseguentemente, nel rispetto dei princìpi di cui alla presente legge e ferme restando le funzioni già rispettivamente attribuite:
a) l’AgID è responsabile di promuovere l’innovazione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b). L’AgID provvede, altresì, a definire le procedure e a esercitare le funzioni e i compiti in materia di notifica, valutazione, accreditamento e monitoraggio dei soggetti incaricati di verificare la conformità dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea;
b) l’ACN, anche ai fini di assicurare la tutela della cybersicurezza, come definita dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, è responsabile per la vigilanza, ivi incluse le attività ispettive e sanzionatorie, dei sistemi di intelligenza artificiale, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale e dell’Unione europea. L’ACN è, altresì, responsabile per la promozione e lo sviluppo dell’intelligenza artificiale relativamente ai profili di cybersicurezza;
c) l’AgID e l’ACN, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, assicurano l’istituzione e la gestione congiunta di spazi di sperimentazione finalizzati alla realizzazione di sistemi di intelligenza artificiale conformi alla normativa nazionale e dell’Unione europea, sentito il Ministero della difesa per gli aspetti relativi ai sistemi di intelligenza artificiale impiegabili in chiave duale.
2. Le Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale di cui al comma 1 assicurano il coordinamento e la collaborazione con le altre pubbliche amministrazioni e le autorità indipendenti, nonché ogni opportuno raccordo tra loro per l’esercizio delle funzioni di cui al presente articolo. A quest’ultimo fine, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due citate Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri medesima. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
3. Restano ferme le competenze, i compiti e i poteri del Garante per la protezione dei dati personali.
Art. 19. (Applicazione sperimentale dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale)
1. È autorizzata la spesa di euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026 per la realizzazione di progetti sperimentali volti all’applicazione dell’intelligenza artificiale ai servizi forniti dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a cittadini e imprese.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a euro 300.000 annui per ciascuno degli anni 2025 e 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell’ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
Art. 20. (Misure di sostegno ai giovani e allo sport)
1. All’articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: « oppure hanno svolto un’attività di ricerca anche applicata nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale ».
2. Nel piano didattico personalizzato (PDP) adottato dall’istituzione scolastica secondaria di secondo grado nell’ambito della propria autonomia, per le studentesse e gli studenti ad alto potenziale cognitivo possono essere inserite attività volte all’acquisizione di ulteriori competenze attraverso esperienze di apprendimento presso le istituzioni della formazione superiore, in deroga a quanto previsto dall’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, in materia di previo possesso del titolo, in coerenza con il profilo in uscita dell’indirizzo di studio. I crediti formativi acquisiti nell’ambito delle attività di cui al primo periodo sono valutati nell’ambito dei percorsi formativi della formazione superiore intrapresi dopo il conseguimento del titolo di cui al medesimo primo periodo.
3. Lo Stato favorisce l’accessibilità ai sistemi di intelligenza artificiale per il miglioramento del benessere psicofisico attraverso l’attività sportiva, anche ai fini dello sviluppo di soluzioni innovative finalizzate a una maggiore inclusione in ambito sportivo delle persone con disabilità. Nel rispetto dei princìpi generali di cui alla presente legge, i sistemi di intelligenza artificiale possono essere utilizzati anche per l’organizzazione delle attività sportive.
Art. 21. (Investimenti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico)
1. In linea con la strategia nazionale di cui all’articolo 17, al fine di supportare lo sviluppo di imprese operanti nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza, del calcolo quantistico, delle telecomunicazioni e delle tecnologie per questa abilitanti, anche tramite la creazione di poli di trasferimento tecnologico e programmi di accelerazione operanti nei medesimi settori, avvalendosi dell’operatività della società di gestione del risparmio di cui all’articolo 1, comma 116, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, è autorizzata, fino all’ammontare complessivo di un miliardo di euro, l’assunzione di partecipazioni nel capitale di rischio direttamente o indirettamente, di:
a) piccole e medie imprese (PMI) con elevato potenziale di sviluppo e innovative, aventi sede legale e operativa in Italia, che operano nei settori dell’intelligenza artificiale, della cybersicurezza e del calcolo quantistico e delle tecnologie per queste abilitanti, nonché nel settore delle telecomunicazioni con particolare riferimento al 5G e alle sue evoluzioni, al mobile edge computing, alle architetture aperte basate su soluzioni software, al Web 3, all’elaborazione del segnale, anche in relazione ai profili di sicurezza e integrità delle reti di comunicazione elettroniche, e che si trovano in fase di sperimentazione (seed financing), di costituzione (start up financing), di avvio dell’attività (early-stage financing) o di sviluppo del prodotto (expansion, scale up financing);
b) imprese, con sede legale e operativa in Italia, anche diverse da quelle di cui alla lettera a), operanti nei settori e nelle tecnologie di cui alla lettera a), con elevato potenziale di sviluppo e altamente innovative, al fine di promuoverne lo sviluppo come campioni tecnologici nazionali.
2. Gli investimenti di cui al comma 1 sono effettuati mediante utilizzo delle risorse del Fondo di sostegno al venture capital di cui all’articolo 1, comma 209, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, secondo le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2019, sia mediante la sottoscrizione, direttamente o indirettamente, di quote o azioni di uno o più fondi per il venture capital appositamente istituiti e gestiti dalla società di gestione del risparmio di cui al comma 1, sia mediante coinvestimento da parte di altri fondi per il venture capital istituiti e gestiti dalla medesima società di gestione del risparmio. La normativa di attuazione di cui al citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 27 giugno 2019 è aggiornata, al fine di definire criteri e modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. Oltre al Ministero delle imprese e del made in Italy in qualità di investitore, partecipano con propri rappresentanti agli organi di governo dei fondi di venture capital di cui al presente articolo, in ragione delle proprie competenze, la struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente in materia di innovazione tecnologica e transizione digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, in ogni caso senza compensi o indennità.
Art. 22. (Deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all’articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Garante per la protezione dei dati personali, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull’intelligenza artificiale, adottato dal Parlamento europeo nella seduta del 13 marzo 2024.
2. Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designazione, in coerenza con quanto previsto dall’articolo 18 della presente legge, come autorità nazionali competenti ai fini dell’attuazione del regolamento di cui al comma 1, di un’autorità di vigilanza del mercato, di un’autorità di notifica, nonché del punto di contatto con le istituzioni dell’Unione europea;
b) previsione di percorsi di alfabetizzazione e formazione in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale;
c) previsione, da parte degli ordini professionali, di percorsi di alfabetizzazione e formazione, per i professionisti e per gli operatori dello specifico settore, all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale; previsione della possibilità di riconoscimento di un equo compenso modulabile sulla base delle responsabilità e dei rischi connessi all’uso dei sistemi di intelligenza artificiale;
d) potenziamento, all’interno dei curricoli scolastici, dello sviluppo di competenze scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche legate alle discipline STEM, nonché artistiche, al fine di promuovere la scelta da parte delle studentesse e degli studenti, anche attraverso mirate attività di orientamento personalizzato, di percorsi di formazione superiore relativi alle menzionate discipline;
e) previsione, nei corsi universitari e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), nonché nei percorsi di istruzione tecnologica superiore offerti dagli istituti tecnologici superiori (ITS Academy), coerentemente con i rispettivi profili culturali e professionali, di attività formative per la comprensione tecnica e l’utilizzo consapevole anche sotto il profilo giuridico delle tecnologie, anche con riferimento ai sistemi di intelligenza artificiale così come definiti dalla disciplina europea, nonché per la corretta interpretazione della produzione di tali sistemi in termini di previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni;
f) valorizzazione delle attività di ricerca e di trasferimento tecnologico in materia di intelligenza artificiale svolte da università, istituzioni dell’AFAM, ITS Academy ed enti pubblici di ricerca, mediante disposizioni finalizzate al perseguimento dei seguenti obiettivi:
1) agevolare il coinvolgimento del sistema dell’università e della ricerca nella promozione, nella realizzazione e nell’utilizzo di spazi di sperimentazione normativa in collaborazione con il mondo produttivo;
2) incentivare le attività di supporto e semplificare gli strumenti di collaborazione tra il sistema dell’università e della ricerca, degli ITS Academy e le Autorità nazionali di cui all’articolo 18.
3. Il Governo è, altresì, delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’interno, e sono successivamente trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti. Decorsi sessanta giorni dalla data della trasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l’esercizio della delega o successivamente, quest’ultimo è prorogato di sessanta giorni.
5. Nell’esercizio della delega di cui al comma 3, il decreto o i decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione di strumenti, anche cautelari, in ambito civile, amministrativo e penale, finalizzati a inibire la diffusione e a rimuovere contenuti generati illecitamente anche con sistemi di intelligenza artificiale, assistiti da un sistema di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;
b) introduzione di una o più autonome fattispecie di reato, punite a titolo di dolo o di colpa, incentrate sulla omessa adozione o l’omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l’utilizzo professionale di sistemi di intelligenza artificiale, nonché introduzione di ulteriori fattispecie di reato, punite a titolo di dolo, dirette a tutelare specifici beni giuridici esposti a rischio di compromissione per effetto dell’utilizzazione di sistemi di intelligenza artificiale e che non siano adeguatamente tutelabili mediante interventi su fattispecie già esistenti;
c) introduzione di una circostanza aggravante speciale per i delitti dolosi puniti con pena diversa dall’ergastolo nei quali l’impiego dei sistemi di intelligenza artificiale incida in termini di rilevante gravità sull’offesa al bene giuridico tutelato, includendovi i casi di offesa ai beni attinenti alla persona e allo Stato;
d) revisione, anche a fini di razionalizzazione complessiva del sistema, della normativa sostanziale e processuale vigente, in conformità ai principi e ai criteri enunciati nelle lettere a), b) e c) del presente comma.
6. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo IV
DISPOSIZIONI A TUTELA DEGLI UTENTI E IN MATERIA DI DIRITTO D’AUTORE
Art. 23. (Identificazione dei contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici prodotti da sistemi di intelligenza artificiale)
1. Al decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 6, comma 2, lettera e), dopo la parola: « tecniche » sono inserite le seguenti: « , anche attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, »;
b) dopo l’articolo 40, è inserito il seguente:
« Art. 40-bis. – (Contenuti testuali, fotografici, audiovisivi e radiofonici che utilizzano sistemi di intelligenza artificiale) – 1. Qualunque contenuto informativo diffuso da fornitori di servizi audiovisivi e radiofonici tramite qualsiasi piattaforma in qualsiasi modalità, incluso il video on demand e lo streaming, che, previa acquisizione del consenso dei titolari dei diritti, sia stato, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generato ovvero, anche parzialmente, modificato o alterato in modo tale da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono, deve essere reso, a cura dell’autore o del titolare dei diritti di sfruttamento economico, se diverso dall’autore, chiaramente visibile e riconoscibile da parte degli utenti mediante inserimento di un elemento o segno identificativo, anche in filigrana o marcatura incorporata purché chiaramente visibile e riconoscibile, con l’acronimo “IA” ovvero, nel caso di contenuti audio, attraverso annunci audio ovvero con tecnologie adatte a consentire il riconoscimento. Tale identificazione deve essere presente sia all’inizio della trasmissione e all’inizio del contenuto, sia alla fine della trasmissione e alla fine del contenuto, nonché ad ogni ripresa del programma a seguito di interruzione pubblicitaria. L’inserimento del segno identificativo è escluso quando il contenuto fa parte di un’opera o di un programma manifestamente creativo, satirico, artistico o fittizio, fatte salve le tutele per i diritti e le libertà dei terzi. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 41, per le finalità di cui al presente articolo nonché all’articolo 42, commi 1, lettera c-bis), e 7, lettera c-bis), l’Autorità promuove forme di co-regolamentazione e di autoregolamentazione tramite codici di condotta sia con i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici sia con i fornitori di piattaforme per la condivisione di video »;
c) all’articolo 42:
1) al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
« c-bis) il grande pubblico da contenuti informativi che siano stati, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale, completamente generati ovvero, anche parzialmente, modificati o alterati in modo da presentare come reali dati, fatti e informazioni che non lo sono »;
2) al comma 7, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
« c-bis) avere una funzionalità che consenta agli utenti che caricano contenuti video generati dagli utenti di dichiarare se tali contenuti video contengono contenuti generati, modificati o alterati, anche parzialmente, in qualsiasi forma e modo, attraverso l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale di cui sono a conoscenza o di cui si possa ragionevolmente presumere che siano a conoscenza »;
d) all’articolo 67:
1) al comma 1, dopo la lettera r) è aggiunta la seguente:
« r-bis) in materia di violazione degli obblighi di cui all’articolo 40-bis »;
2) al comma 2, lettera a), le parole: « e p) » sono sostituite dalle seguenti: « , p) e r-bis) ».
Art. 24. (Tutela del diritto d’autore delle opere generate con l’ausilio dell’intelligenza artificiale)
1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 1, primo comma, dopo le parole: « opere dell’ingegno » è inserita la seguente: « umano » e dopo le parole: « forma di espressione » sono aggiunte, in fine, le seguenti: « , anche laddove create con l’ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell’autore »;
b) dopo l’articolo 70-sexies, è inserito il seguente:
« Art. 70-septies. – 1. La riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa sono consentite in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 70-ter e 70-quater ».
Capo V
DISPOSIZIONI PENALI
Art. 25. (Modifiche al codice penale e ad ulteriori disposizioni penali)
1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 61, primo comma, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente:
« 11-decies) l’avere commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, quando gli stessi, per la loro natura o per le modalità di utilizzo, abbiano costituito mezzo insidioso, ovvero quando il loro impiego abbia comunque ostacolato la pubblica o la privata difesa, ovvero aggravato le conseguenze del reato »;
b) all’articolo 294, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« La pena è aumentata se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
c) all’articolo 494, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
« La pena è della reclusione da uno a tre anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
d) all’articolo 501, terzo comma, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:
« 2-bis) se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
e) dopo l’articolo 612-ter è inserito il seguente:
« Art. 612-quater. – (Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale) – Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate. »;
f) all’articolo 640, secondo comma, dopo il numero 2-bis è aggiunto il seguente:
« 2-ter. se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
g) all’articolo 640-ter, terzo comma, dopo le parole: « è commesso » sono inserite le seguenti: « mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale o »;
h) all’articolo 648-bis, terzo comma, dopo le parole: « un’attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
i) all’articolo 648-ter, terzo comma, dopo le parole: « un’attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale »;
l) all’articolo 648-ter.1, sesto comma, dopo le parole: « altra attività professionale » sono aggiunte le seguenti: « ovvero mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».
2. All’articolo 2637, primo comma, del codice civile, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale ».
3. All’articolo 171, primo comma, della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
« a-ter) riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale ».
4. All’articolo 185, comma 1, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Se i fatti sono commessi mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale, la pena è aumentata ».
Capo VI
DISPOSIZIONI FINANZIARIE
Art. 26. (Clausola di invarianza finanziaria)
1. Dall’attuazione della presente legge, ad esclusione dell’articolo 19, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono all’adempimento delle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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