Aiuti di Stato nell'emergenza sanitaria

26 Luglio 2020

IL NUOVO QUADRO UE DEGLI AIUTI DI STATO NELL’EMERGENZA SANITARIA[1].

 

SOMMARIO: 1.Introduzione. 2. Aiuti di Stato: il quadro temporaneo UE. 3. Gli aiuti ammissibili. 3.1. Il Temporary framework ritiene ammissibili: A)Aiuti Di Importo Limitato. B)Aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti per garantire l’accesso alla liquidità delle imprese. C)Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti pubblici. D)Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari. E) Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine da parte dello Stato. 3.2. Il Temporary framework inoltre consente: F) Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVD-19 e antivirali pertinenti, in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI “Orizzonte 2020”. G) Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling che contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19. H)Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. I) Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali. L)Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19. M)Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie. N) Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato. 4. Italia: aiuti approvati dalla Commissione

  

1. Introduzione.

L’impatto sull’economia della pandemia avviene -secondo quanto evidenziato dalle principali fonti istituzionali – attraverso diversi canali: uno shock dell’offerta dovuto alla perturbazione delle catene di approvvigionamento, uno shock della domanda determinato da una minore domanda da parte dei consumatori, l’effetto negativo dell’incertezza sui piani di investimento e l’impatto sulla liquidità per le imprese.

Il Documento di economia e finanza (DEF), adottato dal Governo italiano il 24 aprile 2020, in considerazione della caduta della produzione e dei consumi già registrata e delle difficili prospettive di breve termine, indica per l’Italia una stima del PIL per il 2020 al – 8% (rispetto al +0,6% esposto nella NADEF[2] di settembre).

Tra le misure adottate in sede europea a sostegno dell’economia dell’UE e dei diversi Stati membri, duramente colpiti dalla crisi, rientra l’adozione di norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato. La Comunicazione della Commissione dal titolo “Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak – COM 2020/C 91 I/01“, è volta a consentire agli Stati membri di adottare misure di sostegno al tessuto economico in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato. Il Temporary Framework è stato esteso ed integrato il 3 aprile, con la Comunicazione C(2020) 2215 final e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio (C(2020 3156 final) Cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021. Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

È recente la proposta della Commissione, inviata agli Stati membri per consultazione, di estendere ulteriormente la portata del  Temporary Framework  al fine di autorizzare il sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019, a condizione che non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano sottoposte ad un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato. La Commissione propone inoltre di adeguare le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell’ambito del quadro temporaneo per i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all’aumento di capitale delle società insieme allo Stato

2. Aiuti di Stato: il quadro temporaneo UE.

Il 19 marzo 2020 la Commissione europea ha adottato la Comunicazione COM (2020) 1863 final “Temporary framework for State aid measures to support the economy in the current COVID-19 outbreak”, un quadro temporaneo per consentire agli Stati membri di adottare misure di aiuto all’economia nel contesto della pandemia di COVID-19, in deroga alla disciplina ordinaria sugli aiuti di Stato.

La Comunicazione segue e implementa le prime indicazioni fornite dalla Commissione nella Comunicazione  “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19″ del 13 marzo 2020″ .

Il Temporary framework è stato integrato il 3 aprile 2020, con la Comunicazione della Commissione C(2020) 2215 final, e ulteriormente modificato ed esteso con la Comunicazione dell’8 maggio (C(2020 3156 final) . Cesserà di essere applicabile il 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sugli aiuti di Stato alla ricapitalizzazione delle imprese non finanziarie che sarà efficace sino al 1° luglio 2021.

Prima di tale data potrà essere modificato e prorogato, sulla base di considerazioni di politica della concorrenza o economiche.

Il ” Temporary framework si basa sull’art. 107 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che: i)  al par. 2, lett. b), dichiara compatibili con il mercato interno gli aiuti pubblici destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali (esimendo, dunque, tali tipi di aiuti dall’obbligo di previa approvazione da parte della Commissione UE); e, ii) al par. 3, lett. b), dispone che possono essere compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro (previa approvazione della Commissione UE, al fine di valutare il carattere mirato alla finalità e la loro adeguatezza e proporzionalità).

Il nuovo quadro non sostituisce, ma integra gli altri strumenti consentiti di intervento pubblico sulla base delle norme già vigenti sugli aiuti di Stato.

Si richiama, in particolare, il Regolamento generale di esenzione per categoria (Reg. n. 651/2014/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, cd. GBER, che dichiara, a date condizioni, alcune categorie di aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, esentandole dall’obbligo di notifica preventiva alla Commissione UE. Si richiama inoltre la disciplina degli aiuti di Stato di importanza minore, cd. “de minimis”, di cui al Reg.  n. 1407/2013/UE, al Reg. n. 1408/2013/UE, come da ultimo modificato dal Reg. n. 2019/316/UE, per il settore agricolo, e al Reg. n. 717/2014/UE per il settore ittico.

Inoltre, rimane comunque applicabile la disciplina sugli aiuti di Stato alle imprese in difficoltà, ammissibili alle condizioni previste dai relativi Orientamenti (Comunicazione 2014/C 249/01).

Nella Comunicazione “Risposta economica coordinata all’emergenza COVID-19” del 13 marzo 2020″, la Commissione ha esposto le diverse opzioni di cui dispongono gli Stati membri per la concessione di misure che possono essere attivate, nell’attuale situazione di crisi, senza il coinvolgimento della Commissione: tra esse, misure applicabili a tutte le imprese, come la sospensione del pagamento delle imposte sulle società, dell’IVA o dei contributi previdenziali, o il sostegno finanziario concesso direttamente ai consumatori per i servizi cancellati o i biglietti non rimborsati dagli operatori interessati.

Nella Comunicazione del 19 marzo 2020 la Commissione ha indicato le misure temporanee di aiuti di Stato ritenute compatibili con il mercato interno, a norma del citato articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, in quanto finalizzate a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro. Tali misure possono essere approvate dagli Stati membri dopo la notifica alla Commissione europea. Le tipologie di aiuti ammissibili e le intensità di aiuto sono state  implementate dalla successiva Comunicazione del 3 aprile.

Tra le misure ammissibili, gli aiuti finalizzati a garantire la liquidità e l’accesso ai finanziamenti per le imprese: gli Stati membri sono stati, tra l’altro, autorizzati a concedere, fino al valore nominale di 800 mila euro per impresa, prestiti a tasso zero, garanzie su prestiti che coprono il 100% del rischio o fornire capitale. L’intervento può essere cumulato, con altre misure consentite in via ordinaria, come gli aiuti “de minimis” (portandosi dunque l’entità dell’aiuto per impresa a 1 milione di euro) e con altre misure consentite in via straordinaria dal Temporary framework (secondo le condizioni di cumulo ivi previste).

La Comunicazione del 3 aprile 2020 ha consentito ulteriori misure di sostegno pubblico, quali:  il sostegno per le attività di ricerca e sviluppo connesse al coronavirus; il sostegno alla costruzione e all’ammodernamento di impianti di prova;  il sostegno alla produzione di prodotti per far fronte alla pandemia di coronavirus;  il sostegno mirato sotto forma di differimento del pagamento delle imposte e/o di sospensione del versamento dei contributi previdenziali e il sostegno mirato sotto forma di contributo ai costi salariali di imprese in settori o regioni che hanno maggiormente sofferto a causa della pandemia e che altrimenti dovrebbero licenziare del personale.

La Comunicazione dell’8 maggio 2020 (C(2020) 3156 final) ha infine e apportato una seconda modifica del Temporary Framework per consentire, secondo regole temporanee e straordinarie efficaci sino al 1° luglio 2021, interventi pubblici mirati sotto forma di aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle società non finanziarie che li necessitano, in modo da contribuire a ridurre il rischio per l’economia dell’UE nel suo complesso.

La Comunicazione introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri, fino a dicembre 2020, di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli.

Il 12 giugno 2020 la Commissione europea ha inviato per consultazione agli Stati membri una proposta di ulteriore estensione del Temporary framework  finalizzata ad ammettere il  sostegno pubblico a tutte le piccole e micro imprese, anche a quelle che si trovavano in difficoltà finanziarie al 31 dicembre 2019.

Tale sostegno sarebbe applicabile a condizione che le imprese non siano sottoposte a una procedura di insolvenza, non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio non rimborsati o non siano oggetto di un piano di ristrutturazione ai sensi delle norme sugli aiuti di Stato.

La modifica – afferma la Commissione – accrescerà efficacemente le possibilità di sostenere le startup, in particolare quelle innovative, fondamentali per la ripresa economica dell’Unione, che potrebbero registrare perdite nella fase di maggior crescita.

La Commissione propone inoltre di adeguare le condizioni per le misure di ricapitalizzazione nell’ambito del quadro temporaneo per i casi in cui gli investitori privati contribuiscono all’aumento di capitale delle società insieme allo Stato. Da un lato, le modifiche proposte consentirebbero alle imprese che sono già a partecipazione statale di ottenere capitale, analogamente alle imprese private, pur mantenendo le stesse garanzie per preservare una concorrenza effettiva nel mercato unico. Dall’altro, le modifiche proposte incentiverebbero gli apporti di capitale con una significativa partecipazione privata anche in imprese private, limitando il fabbisogno di aiuti di Stato e il rischio di distorsioni della concorrenza.

3. Gli aiuti ammissibili.

3.1. Il Temporary framework ritiene ammissibili:

A) Aiuti Di Importo Limitato (sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali e di pagamento o altre forme, quali anticipi rimborsabili, garanzie, prestiti e partecipazioni).

L’aiuto non deve superare 800 mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta o onere). L’aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre 2019, si trovavano già in difficoltà (ai sensi, dell’articolo 2, punto 18) del GBER) .
Nel settore della pesca e dell’acquacoltura, l’aiuto non deve superare i 120 mila euro e non deve riguardare alcuna delle categorie già escluse dal regime “de minimis” (cfr. lett. da a) a k) dell’art.1 del Reg. 717/2014/UE). Nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli l’aiuto non deve superare i 100 mila euro per impresa.
Nel caso in cui un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, lo Stato membro interessato garantisce, con mezzi adeguati come la separazione contabile, che per ciascuna attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800 mila euro per impresa;

B) Aiuti sotto forma di garanzie statali sui prestiti per garantire l’accesso alla liquidità delle imprese.

Per singolo prestito, i premi di garanzia sono fissati a un livello minimo, che aumenta progressivamente man mano che aumenta la durata del prestito garantito.

In alternativa, gli Stati membri possono, utilizzando la tabella come base, notificare i regimi per i quali sia possibile modulare la durata della garanzia, i premi di garanzia e la copertura della garanzia per ciascun prestito individuale, in quanto una copertura inferiore potrebbe compensare una durata più lunga o consentire premi di garanzia di importo inferiore; un premio fisso può essere applicato per l’intera durata della garanzia, se è superiore ai premi indicati nella tabella precedente per il 1º anno e per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia.
Per i prestiti che si estendono oltre il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito non deve superare il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, o non può essere superiore al 25% del fatturato relativo al 2019. Oppure, sulla base di un’opportuna giustificazione alla Commissione da parte dello Stato membro e di un’autocertificazione da parte del beneficiario, relativa al proprio fabbisogno di liquidità, l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese.
Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore a quanto indicato per i prestiti che si estendono oltre tale data, ma con una giustificazione adeguata alla Commissione da parte dello Stato membro e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata.
Inoltre, la durata della garanzia (a meno che sia stata modulata, secondo quanto sopra descritto) deve essere limitata a un massimo di sei anni e la garanzia pubblica non deve eccedere il 90% del capitale di prestito in caso di perdite subite in modo proporzionale e alle stesse condizioni da parte dell’ente creditizio e dello Stato, o il 35 % del capitale di prestito, laddove le perdite siano dapprima attribuite allo Stato e solo successivamente agli enti creditizi (garanzia di prima perdita). Nel caso in cui l’entità del prestito diminuisca nel tempo, ad esempio perché il prestito inizia a essere rimborsato, l’importo garantito deve diminuire proporzionalmente. La garanzia può riguardare sia i prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio e può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019.

Gli aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti non sono cumulabili -per lo stesso prestito sottostante- con gli aiuti sotto forma di prestiti a tassi d’interesse agevolati. Per prestiti diversi, gli aiuti sono cumulabili entro i massimali consentiti.

C) Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti pubblici.

I prestiti possono essere concessi a un tasso di interesse agevolato pari almeno al tasso di base (IBOR a 1 anno o equivalente, pubblicato dalla Commissione) applicabile il 1° gennaio 2020 (più i margini di rischio di credito)

In alternativa, gli Stati membri possono notificare i regimi utilizzando la Tabella come base, ma con la possibilità di modulare la scadenza del prestito e il livello del margine per il rischio di credito, ad esempio applicando un margine per il rischio di credito fisso per l’intera durata del prestito, se tale margine è superiore al margine minimo per il rischio di credito per il 1º anno per ciascun tipo di beneficiario, aggiustato in funzione della durata e della copertura della garanzia.
I contratti di prestito sono firmati entro e non oltre il 31 dicembre 2020 e sono limitati ad un massimo di 6 anni (a meno che non siano modulati, coma sopra previsto).
Per i prestiti con scadenza superiore al 31 dicembre 2020, l’importo totale dei prestiti per beneficiario non deve superare il doppio della spesa salariale annuale per il 2019 o per l’ultimo anno disponibile, o non può essere superiore al 25% del fatturato nel 2019. Oppure, sulla base di un’opportuna giustificazione e di un’autocertificazione da parte del beneficiario, relativa al proprio fabbisogno di liquidità, l’importo del prestito può essere aumentato fino a coprire il fabbisogno di liquidità dal momento della concessione per i successivi 18 mesi per le PMI e per i seguenti 12 mesi per le grandi imprese. Il fabbisogno di liquidità dovrebbe essere stabilito mediante autocertificazione da parte del beneficiario.

Per i prestiti con scadenza entro il 31 dicembre 2020, l’importo del capitale del prestito può essere superiore (rispetto a quanto sopra indicato per i prestiti che si estendono oltre tale data), ma con una giustificazione adeguata dello Stato membro alla Commissione e a condizione che la proporzionalità dell’aiuto resti assicurata.

Sono ammessi sia prestiti per gli investimenti che quelli per il capitale di esercizio. La misura può essere concessa a imprese che non erano in difficoltà (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019.

D) Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari.

La Commissione specifica che tali aiuti indiretti non hanno l’obiettivo di preservare o ripristinare la redditività, la liquidità o la solvibilità degli enti creditizi e dunque non costituiscono sostegno finanziario pubblico straordinario ai sensi della disciplina UE sugli enti creditizi. Gli enti creditizi o altri enti finanziari dovrebbero, infatti, nella misura più ampia possibile, trasferire ai beneficiari finali i vantaggi della garanzia pubblica o dei tassi di interesse agevolati sui prestiti. L’intermediario finanziario dovrà essere in grado di dimostrare l’esistenza di un meccanismo volto a garantire che i vantaggi siano trasferiti, nella misura più ampia possibile, ai beneficiari finali, sotto forma di maggiori volumi di finanziamento, maggiore rischiosità dei portafogli, minori requisiti in materia di garanzie e premi di garanzia o tassi d’interesse inferiori. Quando sussiste l’obbligo giuridico di prorogare la scadenza dei prestiti esistenti per le PMI non può essere addebitata alcuna commissione di garanzia.

E) Assicurazione del credito all’esportazione a breve termineda parte dello Stato.

A tal proposito, il 30 marzo 2020 la Commissione europea, ha deciso di ampliare ulteriormente la flessibilità introdotta dalla Comunicazione qui in esame. Il differimento del pagamento da parte di acquirenti stranieri di beni e/o servizi comporta un rischio di credito per il venditore/esportatore, contro il quale questi si assicura, generalmente presso assicuratori privati (la cosiddetta assicurazione del credito all’esportazione).Sulla base della comunicazione sull’assicurazione del credito all’esportazione a breve termine, in vigore dal 2013, gli scambi nei 27 Stati membri dell’UE e nei nove paesi OCSE elencati nel suo allegato, con durata del rischio inferiore ai due anni, comportano rischi assicurabili sul mercato e non dovrebbero, in linea di principio, essere assicurati dallo Stato o da assicuratori che beneficiano del sostegno dello Stato. Il 23 marzo 2020, dopo che alcuni Stati membri hanno indicato di attendersi una contrazione a livello mondiale del mercato delle assicurazioni private per le esportazioni verso tutti i paesi a causa della pandemia di coronavirus, la Commissione ha avviato una consultazione pubblica urgente, dalla quale è emersa una capacità insufficiente di assicurazione privata per le esportazioni verso tutti i paesi, associata a un prevedibile aumento significativo della domanda di assicurazione riconducibile all’attuale crisi. Sulla base dei risultati della consultazione pubblica e dei pertinenti indicatori economici, la Commissione ha deciso di considerare tutti i paesi elencati nell’allegato come temporaneamente non assicurabili sul mercato e di escludere tutti i paesi dall’elenco dei paesi “assicurabili sul mercato” fino al 31 dicembre 2020. In seguito alla modifica, gli assicuratori statali avranno in linea di principio la possibilità di intervenire e fornire un’assicurazione per il rischio di credito all’esportazione a breve termine per tutti i paesi, senza che lo Stato membro interessato debba dimostrare che il paese in questione è temporaneamente “non assicurabile sul mercato”

3.2. Il Temporary framework inoltre consente:
F) Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di COVD-19 e antivirali pertinenti, in particolare i progetti insigniti di un marchio di eccellenza specifico per il COVID-19, che ne attesta la qualità nel quadro dello strumento per le PMI “Orizzonte 2020”.
Gli aiuti sono ammessi a condizione che siano concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali entro il 31 dicembre 2020.

Inoltre:

fa) per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020, l’aiuto ha un effetto di incentivazione solo se necessario per accelerare o ampliare la portata del progetto; In tali casi saranno ammissibili solo i costi supplementari necessari per tale ultimo fine;

fb) i costi ammissibili sono tutti quelli necessari per il progettodi ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, compresi, tra l’altro, quelli di personale, per le apparecchiature, i servizi digitali e informatici, gli strumenti diagnostici, la raccolta di dati e il loro trattamento, i servizi di ricerca e sviluppo e per le sperimentazioni precliniche e cliniche, per l’ottenimento dei brevetti e di altri attivi immateriali, etc.;

fc) l’intensità di aiuto per ciascun beneficiario può coprire il 100% dei costi ammissibili per la ricerca fondamentale e non supera l’80% dei costi ammissibili per la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale; Quest’ultimo comunque può essere aumentato di 15 punti percentuali se si tratta di un progetto comune a più Stati membri o in collaborazione transfrontaliera;

fd) gli aiuti possono essere combinati con il sostegno proveniente da altre fonti per gli stessi costi ammissibili, a condizione che gli aiuti combinati non superino i massimali sopra indicati;

fe) il beneficiario dell’aiuto si impegna a concedere licenze non esclusive a condizioni di mercato non discriminatorie a terzi nel SEE;

ff) l’aiuto non può essere concesso a imprese che si trovavano già in difficoltà (ai sensi del GBER) al 31 dicembre 2019.

G) Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscalingche contribuiscono allo sviluppo di prodotti connessi al COVID-19, alle seguenti condizioni:

ga) devono essere concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;

gb) devono essere finalizzati a sviluppare, provare e ampliare, fino alla prima applicazione industriale, prima della produzione in serie, medicinali (compresi i vaccini) e trattamenti contro il COVID, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (come ventilatori meccanici,  indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche necessarie per la loro produzione; gli strumenti per la raccolta/trattamento di dati;

gc) per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020,  saranno ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto già avviato;

gd) il progetto d’investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento è considerato completato ciò è stato accertato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto.

Nel caso di anticipi rimborsabili, se il termine non è rispettato, questi soni restituiti in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto;

ge) i costi ammissibili corrispondono ai costi di investimento necessari per realizzare le infrastrutture e l’intensità di aiuto non deve superare il 75% di questi. L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. Se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, oppure, se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla concessione del sostegno (sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazione fiscale o anticipo rimborsabile), l’intensità massima di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali;

gf) a date condizioni, può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite, in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile, o a titolo indipendente;

gg) le infrastrutture devono essere aperte a più utenti e il loro uso è concesso in modo trasparente e non discriminatorio. Le imprese che hanno finanziato almeno il 10% dei costi di investimento possono godere di un accesso preferenziale a condizioni più favorevoli

gh) l’aiuto non può essere concesso a imprese che, al 31 dicembre, si trovavano già in difficoltà (ai sensi del GBER).

H) Aiuti agli investimenti per la produzione di prodotti connessi al COVID-19. Gli aiuti sono ammissibili a determinate condizioni:

ha) sono concessi sotto forma di sovvenzioni dirette, agevolazioni fiscali o anticipi rimborsabili;

hb) sono destinati alla produzione di medicinali (compresi i vaccini) e i trattamenti, i relativi prodotti intermedi, i principi attivi farmaceutici e le materie prime; i dispositivi medici, le attrezzature ospedaliere e mediche (compresi i ventilatori meccanici, gli indumenti e i dispositivi di protezione e gli strumenti diagnostici) e le materie prime necessarie; i disinfettanti e i relativi prodotti intermedi e le materie prime chimiche relative; gli strumenti per la raccolta/il trattamento dei dati;

hc) per i progetti avviati prima del 1º febbraio 2020,  saranno ammissibili all’aiuto solo i costi supplementari relativi alle misure di accelerazione o all’ampliamento della portata del progetto già avviato;

hd) il progetto d’investimento deve essere completato entro sei mesi dalla data di concessione dell’aiuto. Un progetto d’investimento si considera completato quando ciò è stato accertato dalle autorità nazionali. Se il termine di sei mesi non è rispettato, per ogni mese di ritardo si procede al rimborso del 25% dell’importo dell’aiuto concesso, a meno che il ritardo non sia dovuto a fattori che esulano dalle capacità di controllo del beneficiario dell’aiuto.Nel caso di anticipi rimborsabili, se il termine non è rispettato, questi sono restituiti in rate annuali uguali entro cinque anni dalla data di concessione dell’aiuto;

he) i costi ammissibili riguardano tutti i costi d’investimento per la produzione e i costi di collaudo dei nuovi impianti di produzione. L’intensità di aiuto non deve superare l’80% dei costi ammissibili. L’aiuto non è cumulabile con altri aiuti agli investimenti per gli stessi costi ammissibili. Se il sostegno proviene da più di uno Stato membro, oppure, se l’investimento viene concluso entro due mesi dalla concessione del sostegno (sotto forma di sovvenzione diretta, agevolazione fiscale o anticipo rimborsabile), l’intensità massima di aiuto può essere aumentata di 15 punti percentuali;

hf) a date condizioni, può essere concessa una garanzia a copertura delle perdite, in aggiunta a una sovvenzione diretta, a un’agevolazione fiscale o a un anticipo rimborsabile, o a titolo indipendente.

I) Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi previdenziali. Nella misura in cui non attribuiscono un vantaggio selettivo solo ad alcune imprese, la Commissione considererà compatibili (ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lett. b) TFUE), i regimi di aiuti costituiti da differimenti temporanei delle imposte o dei contributi previdenziali che si applicano a imprese (compresi i lavoratori autonomi) particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19, ad esempio i regimi che riguardano determinati settori, regioni o imprese di determinate dimensioni.

La Commissione richiama il differimento dei pagamenti rateali, un accesso più agevole ai piani di pagamento dei debiti d’imposta e la concessione di periodi esenti da interessi, la sospensione del recupero dei debiti d’imposta e una maggiore rapidità dei rimborsi fiscali. La scadenza del differimento non può essere successiva al 31 dicembre 2022.

L) Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19.

Al fine di proteggere l’occupazione, gli Stati membri possono prevedere di contribuire ai costi salariali delle imprese (compresi i lavoratori autonomi) che, a causa della pandemia di COVID-19, sarebbero altrimenti costrette a licenziare i dipendenti. Se riguardano tutta l’economia, tali regimi di sostegno esulano dal campo di applicazione del controllo dell’Unione sugli aiuti di Stato. Tali aiuti sono ammissibili alle seguenti condizioni:

la) sono destinati ad evitare i licenziamenti durante la pandemia di COVID-19;

lb) sono concessi sotto forma di regimi destinati alle imprese di determinati settori o regioni o di determinate dimensioni, particolarmente colpite dalla pandemia di COVID-19;

lc) la sovvenzione per il pagamento dei salari deve essere concessa per un periodo non superiore a dodici mesi a decorrere dalla domanda di aiuto, per i dipendenti che altrimenti sarebbero stati licenziati a seguito della sospensione o della riduzione delle attività aziendali dovuta alla pandemia di COVID-19 e a condizione che il personale che ne beneficia continui a svolgere in modo continuativo l’attività lavorativa durante tutto il periodo per il quale è concesso l’aiuto;

ld) la sovvenzione mensile per il pagamento dei salari non deve superare l’80% della retribuzione mensile lorda (compresi i contributi previdenziali a carico del datore di lavoro) dei beneficiari. Gli Stati membri possono anche notificare, per le categorie di personale a basso salario, metodi di calcolo alternativi dell’intensità di aiuto, ad esempio utilizzando la media salariale nazionale o il salario minimo, a condizione che sia mantenuta la proporzionalità dell’aiuto;

le) la sovvenzione per il pagamento dei salari può essere combinata con altre misure di sostegno all’occupazione generalmente disponibili o selettive, purché il sostegno combinato non comporti una sovracompensazione dei costi salariali del personale interessato. Le sovvenzioni possono essere inoltre combinate con i differimenti delle imposte e i differimenti dei pagamenti dei contributi previdenziali.

M) Aiuti alla ricapitalizzazione a favore delle imprese non finanziarie.

La Comunicazione della Commissione dell’8 maggio 2020 consente tali tipologie di aiuti partendo dalla considerazione che le misure di emergenza che gli Stati membri hanno dovuto adottare per contenere la pandemia di coronavirus hanno influito sulla capacità di molte imprese europee di produrre beni o fornire servizi, con conseguenti perdite che hanno ridotto il loro capitale e la loro capacità di contrarre prestiti sui mercati. Gli aiuti alla ricapitalizzazione dovrebbero comunque essere concessi solo se non sono disponibili altre soluzioni adeguate. Inoltre, le imprese già in difficoltà il 31 dicembre 2019 non sono ammissibili agli aiuti.

L’intervento viene ammesso per evitare difficoltà sociali e fallimenti del mercato a causa di una perdita significativa di posti di lavoro, l’uscita di un’impresa innovativa o di importanza sistemica, o il rischio di perturbazione di un importante servizio. Infine l’aiuto deve limitarsi a consentire la redditività dell’impresa e non deve andare al di là del ripristino della struttura patrimoniale del beneficiario antecedente la pandemia.

Condizioni riguardanti l’ingresso dello Stato nel capitale delle imprese e la relativa remunerazione: lo Stato deve essere adeguatamente retribuito per i rischi che assume attraverso l’aiuto alla ricapitalizzazione. Inoltre, per garantire la natura temporanea dell’intervento dello Stato, il meccanismo di remunerazione deve incentivare i beneficiari e/o i loro proprietari a riacquistare le azioni acquisite dallo Stato con la misura di aiuto.

Condizioni riguardanti l’uscita dello Stato dal capitale delle imprese interessate: i beneficiari e gli Stati membri sono tenuti ad elaborare una strategia di uscita, in particolare le grandi imprese che hanno beneficiato di significativi aiuti alla ricapitalizzazione da parte dello Stato. Se, sei anni dopo l’aiuto alla ricapitalizzazione nel caso delle società quotate in borsa o sette anni nel caso delle altre imprese, l’uscita dello Stato è in dubbio, dovrà essere notificato alla Commissione un piano di ristrutturazione per il beneficiario.

Condizioni riguardanti la governance: fino a quando lo Stato non sarà completamente uscito, i beneficiari sono soggetti al divieto di versare dividendi e riacquistare azioni. Inoltre, fino al momento in cui sarà rimborsato almeno il 75% della ricapitalizzazione, si applica una rigorosa limitazione della remunerazione della dirigenza, compreso il divieto dei bonus. Tali condizioni, afferma la Commissione, mirano anche a incentivare i beneficiari e i loro proprietari a riacquistare le azioni detenute dallo Stato non appena la situazione economica lo consenta.

Divieto di sovvenzioni incrociate e di acquisizioni: per garantire che i beneficiari non utilizzino indebitamente l’aiuto alla ricapitalizzazione, essi non possono utilizzare l’aiuto per sostenere le attività economiche di imprese integrate che si trovavano in difficoltà economiche prima del 31 dicembre 2019.

Inoltre, fino al rimborso di almeno il 75 % della ricapitalizzazione, ai beneficiari, diversi dalle piccole e medie imprese (PMI), è impedito in linea di massima di acquisire una partecipazione superiore al 10 % in concorrenti o altri operatori della stessa linea di attività, comprese le operazioni a monte e a valle.

Gli Stati membri possono notificare i regimi di ricapitalizzazione o le misure di aiuto individuali. Al momento dell’approvazione di un regime, la Commissione chiederà una notifica separata per gli aiuti ad una società superiori alla soglia di 250 milioni di euro, che  verranno sottoposti ad una valutazione individuale.

Le misure di ricapitalizzazione COVID-19 non sono concesse dopo il 30 giugno 2021.

Trasparenza pubblica e rendicontazione:  gli Stati membri devono pubblicare informazioni sull’identità delle imprese che hanno ricevuto un aiuto e sull’importo entro tre mesi dalla ricapitalizzazione. Inoltre, i beneficiari, diversi dalle PMI, devono pubblicare informazioni sull’uso degli aiuti ricevuti, compreso il modo in cui l’utilizzo degli aiuti ricevuti sostiene le attività dell’impresa in linea con gli obblighi dell’UE e nazionali legati alla trasformazione verde e digitale.

N) Aiuti alle imprese sotto forma di debito subordinato.

La Comunicazione dell’8 maggio introduce inoltre la possibilità per gli Stati membri di sostenere le imprese in difficoltà finanziarie dovute alla pandemia di coronavirus fornendo loro debito subordinato a condizioni favorevoli. Ciò riguarda gli strumenti di debito subordinati ai crediti ordinari di primo rango in caso di procedure di insolvenza e completa la gamma di strumenti a disposizione degli Stati membri nell’ambito dell’attuale quadro temporaneo, compresa la concessione di debito di primo rango alle società che lo necessitano.

Il debito subordinato non può essere convertito in capitale mentre la società è in attività. Gli aiuti sotto forma di debito subordinato ricevono una remunerazione più elevata e subiscono un’ulteriore limitazione dell’importo rispetto al debito di primo rango nell’ambito del quadro di riferimento temporaneo. Se gli Stati membri intendono fornire debito subordinato per importi superiori alle soglie, si applicheranno tutte le condizioni vigenti per le misure di ricapitalizzazione di cui sopra.

Gli Stati membri devono presentare relazioni annuali alla Commissione UE sugli aiuti concessi per fronteggiare l’emergenza.

Inoltre, si consente che gli Stati membri elaborino misure nazionali in linea con altri obiettivi politici, come ad esempio consentire la trasformazione verde e digitale delle loro economie o prevenire le frodi, l’evasione fiscale o l’elusione fiscale aggressiva. Si preannuncia in proposito che la disciplina degli aiuti di Stato per l’ambiente e l’energia sarà riformata entro il 2021 alla luce degli obiettivi politici del Green new Deal europeo e sosterranno una transizione economicamente efficace e socialmente inclusiva alla neutralità climatica entro il 2050. Ciò contribuirà a una strategia di ripresa per l’economia europea che centri l’importante duplice transizione ecologica e digitale, conformemente agli obiettivi nazionali e dell’UE[3].

4. Per quanto riguarda l’Italia, la Commissione ha approvato:

a)  il 22 marzo 2020, il regime di aiuti -previsto dall’articolo 5 del D.L. n. 18/2020– pari a 50 milioni di euro per il 2020, per sostenere la produzione e la fornitura di dispositivi medici, come i ventilatori, e di dispositivi di protezione individuale, come mascherine, occhiali, camici e tute di sicurezza;

b) il 25 marzo 2020, la Commissione ha approvato la garanzia dello Stato italianoa sostegno di una moratoria dei debiti contratti presso le banche da parte delle piccole e medie imprese (PMI) colpite dalla pandemia di coronavirus. La misura di aiuto è stata introdotta con l’articolo 56 del D.L. n. 18/2020.

c) il 14 aprile 2020,il regime di aiuti relativo al potenziamento dell’intervento in garanzia del Fondo di garanzia PMI a sostegno dei lavoratori autonomi e delle imprese con un massimo di 499 dipendenti interessate dalla pandemia di coronavirus (articolo 13, D.L. n. 23/2020). Sul Fondo, una ulteriore autorizzazione, dopo la conversione in legge, con modifiche, del D.L. n. 23/2020, è pervenuta il 16 giugno 2020;

d) il 14 aprile2020, il regime di aiuti relativo alla garanzia su nuovi prestiti per gli investimenti e per il capitale di esercizio concessi dalle banche a sostegno delle imprese colpite dall’emergenza del coronavirus. Attraverso gli enti finanziari, la statale SACE erogherà le garanzie (articolo 1, D.L. n. 13/2020).

e) il 4 maggio, il regime di aiuti relativo alla garanzia su nuovi prestiti concessa da ISMEA a favore delle imprese del settore agricolo e della pesca (articolo 13, D.L. n. 23/2020)

f) il 21 maggio 2020, la cornice normativaentro la quale le Regioni, le Province autonome, gli altri enti territoriali e le Camere di commercio – a valere sulle risorse proprie e entro i limiti di indebitamento previsti dall’ordinamento contabile – hanno la facoltà di adottare, sino al 31 dicembre 2020, regimi di aiuti alle imprese secondo i massimali e modalità definiti dal Quadro europeo (artt. 54- 62 del L. n. 34/2020);

g) il 28 maggio 2020, la normativa attuativa dell’articolo 78 del D.L. n. 18/2020(disposizioni urgenti in materia di sostegno alle imprese agricole).

[1] Fonte: Camera dei deputati. XVIII Legislatura. Servizio Studi.24 giugno 2020. Rielaborazione a cura della Redazione di q. giornale online.

[2] NADEF. Acronimo di Nota di Aggiornamento del Documento di Economia e Finanza. Nella Nota il governo inserisce le nuove stime economico-finanziarie formulate sulla base dei maggiori dati a disposizione e di un quadro macro certamente più chiaro. In pratica il testo rielabora e aggiusta le previsioni formulate nel Documento di Economia e Finanza presentato nel mese di aprile. Nella Nota l’esecutivo aggiorna anche gli obiettivi programmatici del Paese e tiene conto di eventuali osservazioni formulate dall’UE.

[3] Sul sito istituzionale della Commissione europea è disponibile l’elenco delle decisioni sugli aiuti di Stato ad essa notificati dai diversi Stati membri per fronteggiare l’emergenza da coronavirus e la sintesi dei regimi di aiuti autorizzati per l’Italia e gli altri paesi UE.