Il Senato approva la riforma del processo civile.

21 Settembre 2021. Il testo passa all'esame della Camera.

Il Senato approva la riforma del processo civile. 21 Settembre 2021. 

Il testo passa quindi all’esame della Camera.

Nota di Giovanni Patrizi

1. Il 21 settembre 2021 il Senato ha approvato in prima lettura il d.d.l. delega di riforma del processo civile (con 201 voti favorevoli e 30 contrari).

Il disegno di legge “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie” è stato approvato con il nuovo titolo: “Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata”. il Governo aveva posto il voto di fiducia, che è stata rinnovata dal Senato, il quale ha dato il via libera al maxiemendamento che, nella sostanza, rispecchia le previsioni del testo licenziato dalla Commissione Giustizia, tranne che per alcune “sistemazioni tecniche” riguardanti in particolare le coperture finanziarie.

Il testo passa ora all’esame della Camera.

Il provvedimento fa parte di un pacchetto di riforme della giustizia che, come noto, sono strettamente legate all’adempimento degli impegni assunti dall’Italia verso le istituzioni europee, in particolare per quanto attiene alla riduzione della durata dei processi. Proprio la riduzione della durata dei processi, in tutti i gradi di giudizio, ha rappresentato una costante raccomandazione delle istituzioni dell’UE negli ultimi anni. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) presentato dal Governo italiano alla Commissione europea, e da questa approvato, ha individuato specifiche misure volte alla riduzione del tempo del giudizio.

L’ obiettivo principale, dunque, consiste nel ridurre sensibilmente la durata dei processi. Questo obiettivo ambizioso passa, come si evince dai lavori parlamentari, attraverso una “razionalizzazione delle materie e un efficientamento dei servizi, allo scopo di rendere i riti più snelli e veloci, mediante un intervento sistematico sul corpo normativo delle disposizioni che regolano attualmente lo svolgimento dei processi in materia civile con l’obiettivo di semplificare le procedure improntandole a criteri di maggiore celerità ed efficienza”.

Come anticipato, il disegno di legge delega punta agli obiettivi di maggiore efficienza e rapidità delle cause, anche evitandole quando non sono (ritenute) necessarie. Le parole d’ordine sono: semplificare, razionalizzare, revisionare, velocizzare, potenziare. Questi criteri si declinano in modo diverso nei vari tipi di processo e nelle rispettive fasi, ma la linea di fondo ha un denominatore comune: rendere il processo più snello e veloce, anche potenziando i metodi alternativi di risoluzione delle controversie, sinora poco utilizzati e da non pochi visti come una formalità da soddisfare per arrivare al processo vero e proprio.

Il provvedimento interviene solo sul rito, cioè riformula molti disposizioni del Codice di procedura civile senza toccare fattori “strutturali” come l’organizzazione giudiziaria, tranne che nel punto relativo all’istituzione dell’ufficio del processo. Trattasi dunque di un punto di partenza e non finale. Oltretutto, per l’attuazione concreta servono appositi provvedimenti, da  emanarsi entro un anno dall’entrata in vigore della legge delega.

2. Come già anticipato, il disegno di legge approvato dal Senato ha l’obiettivo di abbreviare i tempi medi di celebrazione del processo. Questa finalità viene perseguita attraverso: la modifica della disciplina dei metodi di risoluzione alternativa delle controversie, come la mediazione e la negoziazione assistita; la modifica del processo civile di primo grado; l’estensione dell’applicazione del procedimento semplificato di cognizione; le modifiche in materia di esecuzione forzata; tra tutte si cita l’abrogazione delle disposizioni del Codice di procedura civile e di altre leggi che si riferiscono alla formula esecutiva e alla spedizione in forma esecutiva; la creazione di un rito unificato denominato “procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie”; l’implementazione dell’Ufficio del processo.

I punti di sicuro interesse della riforma non sono pochi e di poco conto; basta citare i seguenti: a) Ufficio per il processo, anche con riferimento alle risorse finanziarie e alle dotazioni di personale; b) digitalizzazione del processo civile; b) semplificazione e riduzione dei riti; c) modifiche al rito ordinario di primo grado; d) modifiche al giudizio di appello; e) modifiche alla fase cautelare; f) modifiche al rito davanti al giudice di pace; g) modifiche al giudizio davanti alla Corte di cassazione; h) modifiche ai procedimenti in camera di consiglio; i) notifiche; l) modifiche alla mediazione e negoziazione assistita; m) modifiche al processo di esecuzione; n) modifiche ai procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia; o) modifiche in tema di arbitrato; p) modifiche in tema di tribunale per le persone, i minorenni e per le famiglie

Nel presente articolo ci limitiamo a dar conto per brevi cenni delle modifiche apportate al procedimento di primo grado (cfr. artt. 3, 4 e 5 del d.d.l. n. 1662/2020), rinviando alle prossime “puntate” analisi e approfondimenti su questa e su altre parti della riforma.

3. In breve: le modifiche al processo di cognizione di primo grado

Tra gli obiettivi della riforma figura quello di assicurare la semplicità, la concentrazione e l’effettività della tutela, oltre alla ragionevole durata del processo.

In particolare, la riforma prevede: i)  atti introduttivi (citazione e comparsa) più completi con l’indicazione dei mezzi di prova sin dal principio; ii) le domande che seguono le difese svolte dal convenuto devono essere proposte prima dell’udienza di comparizione così come la chiamata di terzo; lo stesso vale per la controparte; iii) è previsto un ampliamento dei termini a comparire (ex art. 163 bis c.p.c.) e di quelli per la costituzione del convenuto (ex art. 166 c.p.c.); iv) la seconda udienza dovrà essere fissata entro 90 giorni; v) la proposta conciliativa ad opera del giudice può essere formulata sino a quando la causa viene trattenuta in decisione; vi) i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica sono di 30 e 15 giorni .

Tra le novità si segnala quella secondo cui nelle controversie aventi ad oggetto diritti disponibili è prevista, su istanza di parte, la pronuncia di un’ordinanza provvisoria di accoglimento o rigetto.

Inoltre: x) il procedimento sommario di cognizione, diviene procedimento semplificato di cognizione; y) per il processo davanti al giudice di pace è previsto il deposito telematico degli atti.

E ancora. Dovranno essere trattate in via prioritaria le cause di licenziamento, in cui è proposta domanda di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro. Le azioni di nullità dei licenziamenti discriminatori per motivi di genere, potranno essere introdotte, ricorrendone i presupposti, con i rispettivi riti speciali disciplinati dal Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, stabilendo che la proposizione dell’azione, nell’una o nell’altra forma, impedisce la possibilità di agire successivamente in giudizio con rito diverso. Il Governo dovrà poi provvedere a unificare e coordinare la disciplina dei procedimenti di impugnazione dei licenziamenti anche quando devono essere risolte questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro, introducendo anche una disciplina specifica per la fase transitoria.