Il valore della parola “razza” nelle Costituzioni
Redazione (ottobre 2019)
1.Nell’art. 3 della Legge fondamentale della Repubblica di Germania si legge che nessuno deve essere penalizzato o avvantaggiato “a causa della sua razza”. Ma la parola ‘razza’ sarà cancellata dalla Costituzione tedesca, secondo un accordo tra la Cancelliera Angela Merkel e le altre forze di governo. La proposta era partita dai Verdi ma aveva incontrato l’ostruzionismo del governo federale. Ora invece il Ministro dell’Interno Horst Seehofer e la Ministra della Giustizia Christine Lambrecht (Spd) stanno lavorando a un apposito progetto di legge. “La parola razza sarà cancellata, mentre resterà la protezione dal razzismo”.
2.Quanto all’Italia, cosa cambierebbe, sul piano normativo, se l’art. 3, comma 1, Cost. recitasse: “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”? Quali sarebbero le conseguenze dell’espunzione della “parola maledetta” dal testo della Costituzione repubblicana? Oppure cosa cambierebbe, sempre sul piano normativo, se il parametro antidiscriminatorio della “razza” fosse sostituito con un altro termine? O con una combinazione di altri termini fra quelli già utilizzati dal legislatore ordinario? Etnia, colore della pelle, origine nazionale o geografica?
La revisione dell’art. 3 della Costituzione rimane estranea al dibattito italiano che, partendo dal terreno comune dei valori antirazzisti della Costituzione italiana, non può trascurare che la parola razza di per sé appare priva di una capacità definitoria sul piano giuridico oltreché su quello scientifico. Tuttavia, l’esperienza francese recente di mostra come il tema non può essere considerato un tabù costituzionale. È innegabile che la protezione contro le discriminazioni non è sostenuta, direttamente e principalmente, soltanto dal parametro della razza. Sono le specifiche disposizioni normative “nemiche” delle discriminazioni (e le decisioni politiche in cui esse si concretizzano) a proteggere i soggetti deboli. E la copertura costituzionale di tali interventi è data dall’ampio divieto di disporre distinzioni ingiustificate contenuto nell’art. 3 della Costituzione. A differenza di quanto accade con riferimento agli altri parametri, oggettivamente definibili, inclusi nell’art. 3 Cost., sesso, lingua, religione e opinioni politiche trovano una specificazione in altre disposizioni costituzionali. È il caso dell’art. 37 sulla donna lavoratrice; dell’art. 51 per l’accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza e dei corrispondenti provvedimenti per promuovere le pari opportunità; degli artt. 19 e 20 sulla libertà di religione; della tutela delle minoranze linguistiche ad opera dell’art. 6; del bando del partito fascista stabilito dalla XII disposizione finale.
Viceversa, un parametro privo di carattere oggettivo non è, in sé, idoneo a fondare un ragionevole ed efficace divieto di discriminazione e, solo attraverso il suo accostamento ad altri elementi (etnia, origine, colore della pelle ecc.) è in grado di svolgere una attiva funzione di protezione o promozione.
È indiscutibile che il termine razza abbia svolto a partire dal 1947 una funzione paradigmatica importante: il testo dell’art. 3 è stato in grado di esprimere un emblematico giudizio storico sulle leggi razziali e di lasciare un monito alle generazioni successive a quelle tragiche vicende. Oggi, però, avrebbe una portata simbolica e morale forse ancora maggiore la volontà del legislatore costituzionale di condannare il razzismo attraverso una sorta di “damnatio memoriae” della parola maledetta.
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