Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 30 novembre 2023, nelle cause riunite C‑228/21, C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21
Controllo alle frontiere, asilo e immigrazione. Regolamento (UE) 2013/604, Regolamento (UE) 2013/603 che istituisce l’Eurodac. Criteri di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale. Opuscolo informativo. Colloquio personale. Valutazione da parte del giudice del secondo Stato membro di esaminare il rischio di refoulement. Esclusione.
Corte di Giustizia UE, Seconda Sezione, sentenza 30 novembre 2023 su rinvii pregiudiziali aventi ad oggetto cinque domande di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell’articolo 267 TFUE, proposte dalla Corte suprema di cassazione (Italia),(C‑228/21), dal Tribunale di Roma (C‑254/21), dal Tribunale di Firenze (C‑297/21), dal Tribunale di Milano (C‑315/21) e dal Tribunale di Trieste (C‑328/21), nei procedimenti Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑228/21), DG (C‑254/21), XXX.XX (C‑297/21), PP (C‑315/21), GE (C‑328/21) contro CZA (C‑228/21), Ministero dell’Interno, Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione – Unità Dublino (C‑254/21, C‑297/21, C‑315/21 e C‑328/21),
Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Regolamento (UE) n. 604/2013 – Articoli da 3 a 5, 17 e 27 – Regolamento (UE) n. 603/2013 – Articolo 29 – Regolamento (UE) n. 1560/2003 – Allegato X – Diritto all’informazione del richiedente protezione internazionale – Opuscolo comune – Colloquio personale – Domanda di protezione internazionale presentata in precedenza in un primo Stato membro – Nuova domanda presentata in un secondo Stato membro – Soggiorno irregolare nel secondo Stato membro – Procedura di ripresa in carico – Violazione del diritto di informazione – Mancanza di colloquio personale – Protezione contro il rischio di refoulement indiretto – Fiducia reciproca – Controllo giurisdizionale della decisione di trasferimento – Portata – Constatazione dell’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale – Clausole discrezionali – Rischio di violazione del principio di non-refoulement nello Stato membro richiesto.
1.Il 30 Novembre 2023, la Seconda Sezione della Corte di Giustizia si è pronunciata su cinque rinvii pregiudiziali proposti dalla Corte di Cassazione e da quattro corti di merito (Tribunali di Firenze, Milano, Roma e Trieste), nell’ambito di controversie relative alla legittimità di decisioni di trasferimento emesse, in forza delle disposizioni nazionali che attuano l’art. 26, par. 1, del regolamento Dublino III, dal Ministero dell’Interno. Detti rinvii erano volti ad accertare: a) le conseguenze che si devono trarre, per la legittimità della decisione di trasferimento, dalla mancata consegna dell’opuscolo informativo (prevista dall’art. 4 del Regolamento Dublino III e dall’art. 29 del Regolamento Eurodac) e dal mancato svolgimento del colloquio personale (previsto dall’articolo 5 del regolamento Dublino III); b) se l’art. 3 del regolamento Dublino III, in combinato disposto con l’art. 27 del medesimo regolamento, consenta al giudice nazionale di esaminare l’esistenza di un rischio di refoulement indiretto al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso lo Stato membro richiesto, nella misura in cui quest’ultimo avrebbe già respinto una domanda di protezione internazionale riguardante tale richiedente, anche quando quest’ultimo Stato membro non presenti «carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento Dublino III.
2.Con riferimento alla prima questione, i giudici di Lussemburgo hanno affermato che la consegna dell’opuscolo comune e lo svolgimento di un colloquio personale s’impongono tanto nell’ambito di una prima domanda di asilo quanto nell’ambito di una domanda successiva. Con riferimento alle conseguenze della violazione di tali obblighi, la Corte, preso atto dell’assenza, nell’ordinamento italiano, di una disciplina volta a regolare le conseguenze giuridiche, in relazione a una decisione di trasferimento, della violazione dell’obbligo di informazione o dell’obbligo di svolgere un colloquio personale, ha precisato, in forza del richiamo al principio di effettività delle tutele, che il giudice nazionale “può pronunciare l’annullamento di tale decisione solo se ritiene, tenuto conto delle circostanze di fatto e di diritto specifiche del caso di specie, che, nonostante lo svolgimento del colloquio personale, la mancata consegna dell’opuscolo comune abbia effettivamente privato tale persona della possibilità di far valere i propri argomenti in misura tale che il procedimento amministrativo nei suoi confronti avrebbe potuto condurre a un risultato diverso”.
3.In merito alla seconda questione, la Corte, premesso che il principio di fiducia reciproca “riveste un’importanza fondamentale nel diritto dell’Unione”, ha affermato che il giudice dello Stato membro richiedente, adito di un ricorso avverso una decisione di trasferimento, non può esaminare se sussista un rischio, nello Stato membro richiesto, di una violazione del principio di non refoulement al quale il richiedente protezione internazionale sarebbe esposto a seguito del suo trasferimento verso tale Stato membro, o in conseguenza di questo, quando tale giudice non constati l’esistenza, nello Stato membro richiesto, di carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale. In particolare, è stato precisato che l’esistenza di carenze sistemiche non può essere dimostrata in ragione delle “divergenze di opinioni tra le autorità e i giudici dello Stato membro richiedente, da un lato, e le autorità e i giudici dello Stato membro richiesto, dall’altro, in relazione all’interpretazione dei presupposti sostanziali della protezione internazionale”.
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