(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)
Niente mansioni superiori per chi sostituisce il dirigente di struttura medica complessa.
Al dirigente medico che sostituisce il dirigente di struttura complessa di un’azienda sanitaria spetta solo l’indennità sostitutiva.
Corte di Cassazione, sentenza n. 34155 del 6 dicembre 2023.
“Corte di Cassazione
[…]
RILEVATO
– che, con sentenza del 3 maggio 2018, la Corte d’Appello di Firenze, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Firenze, accoglieva la domanda proposta dal dott. (omissis) nei confronti dell’Azienda Sanitaria Locale (…) avente ad oggetto la condanna della ASL datrice al pagamento delle differenze retributive maturate in relazione allo svolgimento di fatto dell’attività di dirigente di struttura complessa per oltre cinque anni in sostituzione del titolare andato in quiescenza percependo soltanto la speciale indennità sostitutiva di cui all’art. 18 del CCNL per la dirigenza medica dell’8.6.2000;
– che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto la pretesa azionata infondata, escludendo la disciplina di legge il riconoscimento al dirigente assegnato temporaneamente a mansioni diverse il diritto al trattamento economico di posizione superiore a quella spettante per le funzioni effettivamente svolte e non ricorrendo le condizioni che in base al contratto collettivo configurano l’attribuzione dell’incarico di responsabile di struttura complessa, nonché non risultando ai predetti fini invocabile il disposto dell’art. 36 Cost. avendo la contrattazione collettiva previsto per l’evenienza apposito emolumento dato dall’indennità sostitutiva avente natura risarcitoria ed onnicomprensiva;
– che per la cassazione di tale decisione ricorre l’ASL (…) affidando l’impugnazione a due motivi, cui resiste con controricorso il dott. (omissis);
[…]
CONSIDERATO
-che il secondo motivo merita accoglimento alla luce dell’orientamento accolto da questa Corte (cfr., da ultimo, Cass.14.9.2022, n. 27109 ed i numerosi precedenti ivi citati), cui il Collegio intende dare continuità, secondo il quale “la sostituzione nell’incarico di dirigente medico del servizio sanitario nazionale ai sensi dell’art. 18 del CCNL 8.6.2000 per l’area della dirigenza medica – applicabile ad ogni ipotesi di vacanza della dirigenza di struttura complessa (e quindi anche quando l’assegnazione provvisoria riguardi un posto di nuova istituzione nel quale non vi è un titolare assente o cessato) – non si configura come svolgimento di mansioni superiori poiché avviene nell’ambito del ruolo e livello unico della dirigenza sanitaria, sicché non trova applicazione l’art. 2103 c.c. e al sostituto non spetta il trattamento accessorio del sostituito ma solo la prevista indennità c.d. sostitutiva, senza che rilevi, in senso contrario, la prosecuzione dell’incarico oltre il termine di sei mesi (o di dodici se prorogato) per l’espletamento della procedura per la copertura del posto vacante, dovendosi considerare adeguatamente remunerativa l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva e, quindi, inapplicabile l’art. 36 Cost. […]”.
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