INPS – Messaggio 29 agosto 2024, n. 2906.

Incentivo per il lavoro delle persone con disabilità ai sensi dell’articolo 28 del Decreto-Legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 luglio 2023, n. 85, come modificato dal Decreto-Legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 – Presentazione delle domande.

“1. Premessa

Il comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, ha previsto che: “Al fine di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità e il loro diretto coinvolgimento nelle diverse attività statutarie anche produttive e nelle iniziative imprenditoriali degli enti, delle organizzazioni e delle associazioni di cui al presente comma, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo [di seguito “Fondo”] finalizzato al riconoscimento di un contributo in favore degli enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del predetto decreto legislativo n. 117 del 2017, delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe, per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 31 dicembre 2023, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto. Il fondo di cui al presente comma è alimentato mediante la riassegnazione in spesa, nel limite massimo di 7 milioni di euro per l’anno 2023, delle somme non utilizzate di cui all’articolo 104, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e versate nel predetto anno dalle amministrazioni interessate all’entrata del bilancio dello Stato”.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 28 in esame prevede che: “Le modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo, le modalità e i termini di presentazione delle domande, nonché le procedure di controllo sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le disabilità e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 1° marzo 2024”.

Il successivo comma 3 dell’articolo 28, inoltre, ha stabilito che: “Per le operazioni relative alla gestione del fondo di cui al comma 1 e all’erogazione dei contributi, l’amministrazione interessata procede alla stipula di apposite convenzioni e con eventuali oneri a carico delle risorse del medesimo fondo”.

Successivamente, l’articolo 18, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, ha modificato il citato comma 1 dell’articolo 28, prevedendo che il contributo, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo, può essere riconosciuto per i contratti a tempo indeterminato stipulati fino al 30 settembre 2024.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 197 del 23 agosto 2024 – è stato pubblicato il decreto interministeriale 27 giugno 2024 (Allegato n. 1) con cui sono state emanate le disposizioni per l’erogazione del contributo di cui al citato comma 1 dell’articolo 28 del decreto-legge n. 48/2023.

In attesa della stipula della Convenzione con l’INPS per l’erogazione del contributo, per le procedure di controllo e la gestione del Fondo, di cui all’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024, con il presente messaggio si forniscono istruzioni operative per l’inoltro delle relative domande.

Con successivo messaggio, a seguito della stipula della citata convenzione prevista dall’articolo 6 del D.I. 27 giugno 2024, verranno fornite indicazioni per l’istruttoria e la definizione delle domande.

2. Soggetti ammessi alla fruizione del contributo.

Le domande di fruizione del contributo previsto dall’articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 48/2023, possono essere presentate dai seguenti soggetti:

a) enti del Terzo settore di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore), iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS);

b) organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale coinvolte nel processo di trasmigrazione di cui all’articolo 54 del decreto legislativo n. 117/2017;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, iscritte nella relativa anagrafe.

L’erogazione del contributo in argomento è prevista in relazione alle assunzioni di persone con disabilità di età inferiore a trentacinque anni assunte ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente/organizzazione.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 2 del D.I. 27 giugno 2024, il contributo spetta anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine, anche a tempo parziale, a condizione che detta trasformazione intervenga nel periodo compreso tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024.

3. Misura del contributo.

Il contributo è erogato nella misura pari a dodicimila euro una tantum, quale contributo per l’assunzione effettuata, e nella misura pari a mille euro per ogni mese, dalla data di assunzione e fino al 30 settembre 2024. Nel caso di interruzione del contratto di lavoro in data anteriore al 30 settembre 2024, il contributo è erogato sino alla data di cessazione del rapporto. Per le assunzioni che saranno effettuate nel mese di settembre 2024, è erogata la parte di contributo una tantum pari a dodicimila euro nonché la quota mensile per il mese di assunzione (cfr. l’art. 2, comma 4, del D.I. 27 giugno 2024).

Come anticipato in premessa, le informazioni relative alle modalità di ammissione, quantificazione ed erogazione del contributo saranno oggetto di successivo messaggio.

4. Modalità di presentazione della domanda di contributo.

Le domande devono essere presentate esclusivamente dai datori di lavoro, anche tramite i propri intermediari delegati, direttamente dal sito internet www.inps.it, autenticandosi con la propria identità digitale – SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) o CIE 3.0 (Carta di Identità Elettronica) – attraverso il servizio “Comunicazione Bidirezionale”, all’interno del “Cassetto Previdenziale del Contribuente”, che è raggiungibile dalla homepage del sito istituzionale tramite il motore di ricerca; successivamente selezionare l’apposito oggetto “INCENTIVO PER IL LAVORO DELLE PERSONE CON DISABILITA’ (Art. 28 del DL 48/2023 e s.m.i.)”, e allegare quanto riportato di seguito (omissis)”