(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 18 marzo 2025, n. 7268

Indennità di accompagnamento. Accertamento tecnico preventivo. Art. 445-bis c.p.c.. Nomina di un C.T.U.. Coordinamento e gestione del contenzioso. Estremi per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c.. Requisito sanitario. Materia previdenziale. Tabelle per la liquidazione dei compensi forensi.

“[…] La Corte di Cassazione

(omissis)

Rilevato che

1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445-bis c.p.c. M.F. adiva il Tribunale di Roma in funzione di Giudice del lavoro e chiedeva la nomina di un c.t.u. ai fini dell’accertamento del requisito sanitario in capo al ricorrente utile ai fini del riconoscimento della indennità di accompagnamento di cui all’art. 1, l. 18/1980 con decorrenza dalla data della domanda.

L’INPS si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Con decreto ex art. 445, comma 5, c.p.c. depositato l’11/08/2020, il Tribunale di Roma – Sezione lavoro omologava l’accertamento negativo del requisito sanitario e condannava la parte ricorrente al pagamento in favore dell’INPS delle spese del procedimento liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre iva e contributi come per legge e poneva a carico del ricorrente le spese di c.t.u. non ravvisando gli estremi per l’applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c..

2. Avverso detto decreto propone ricorso per cassazione M.F. con impugnazione articolata su tre strumenti.

Resiste con controricorso l’INPS.

3. Il ricorso è stato trattato dal Collegio nella camera di consiglio del 16/01/2025.

Considerato che

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 91, 92  e 113 cod. proc. civ. e dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. nonché violazione o falsa applicazione dell’art. 417-bis cod. proc. civ. in riferimento alla norma speciale del d.l. n. 203/2005, art. 10, comma 6, come modificato dal d.l. 78/2009, art. 20 convertito in legge n. 102/2009 in relazione all’art. 445-bis, comma 5, cod. proc. civ. il tutto in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Secondo la parte ricorrente l’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. sarebbe riferibile esclusivamente alle ipotesi di attività difensiva nei giudizi di cui all’art. 417-bis cod. proc. civ. e cioè nell’ambito delle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all’art. 413, comma 5, cod. proc. civ. e non anche al procedimento per a.t.p. previsto dall’art. 445-bis cod. proc. civ.; per questa via non sarebbe possibile liquidare all’esito dei procedimenti per a.t.p. i compensi e gli onorari di avvocato perché i dipendenti dell’INPS non rivestirebbero tale qualità.

1.1. Il motivo è infondato, assume rilievo il principio di diritto, costantemente affermato da questa Corte, secondo il quale: l’art. 152 bis disp. att. c.p.c., introdotto dall’art. 4, comma 42, della l. n. 183 del 2011, nella parte in cui prevede la liquidazione delle spese processuali a favore delle pubbliche amministrazioni assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocati ridotto del venti per cento, si applica non soltanto alle controversie relative ai rapporti di lavoro ex art. 417 bis c.p.c., ma anche ai giudizi per prestazioni assistenziali in cui l’INPS si avvalga della difesa diretta ex art. 10, comma 6, del d.l. n. 203 del 2005, conv., con modif., dalla l. n. 248 del 2005, inclusi i procedimenti per accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., in quanto le due disposizioni sono accomunate dalla finalità di migliorare il coordinamento e la gestione del contenzioso da parte delle amministrazioni nei gradi di merito, affidando l’attività di difesa nei giudizi in modo sistematico a propri dipendenti (Cass. 16/07/2019, n. 19034; Cass. 09/04/2019, n. 9878).

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il ricorrente deduce, in particolare, l’erroneità della sentenza nella parte in cui – dopo avere applicato l’art. 152 disp. att. c.p.c. ed avere escluso l’esenzione dal pagamento delle spese processuali per difetto del requisito reddituale – ha condannato il ricorrente alle spese di lite e non ha esercitato il suo potere discrezionale di compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c..

2.1. Il motivo è infondato.

In tal senso assume rilievo il principio di diritto affermato da questa Corte secondo il quale: «in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione» (Cass. 26/04/2019, n. 11329).

2.2. Nella medesima prospettiva si consideri che: in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l’eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (Cass., sez. U, 15/07/2005, n. 14989).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 152-bis disp. att. cod. proc. civ. come introdotto dall’art. 4, comma 42, legge 183/2011, dell’art. 417 – bis cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ..

Il ricorrente si duole della mancata applicazione della riduzione del 20% delle spese di lite come imposta dall’art. 445, quinto comma, cod. proc. civ..

3.1. Il motivo è infondato.

In materia di accertamento tecnico preventivo nella materia previdenziale questa Corte, avuto riguardo alle tabelle per la liquidazione dei compensi forensi, ha ritenuto congrua la liquidazione di euro 2.250,00 (vedi Cass. 04/10/2017, n. 27011) e, in ogni caso, il valore della liquidazione indicato nella somma 1.500,00 appare ben rappresentativo della già scontata riduzione.

4. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

condanna il ricorrente al pagamento nei confronti dell’INPS delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 800,00 (ottocento) oltre ad euro 200,00 per esborsi ed accessori come per legge;

ai sensi dell’art. 13, comma 1, quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13, comma 1, bis del citato d.P.R., se dovuto […]”.