(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione. Sentenza 2 dicembre 2024, n. 30806.

Lavoro. Indennità di malattia. Termine decadenziale. Decorrenza dal riconoscimento parziale della prestazione. Articolo 47, co. 6 d.P.R. n. 639/70. Accoglimento

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Fatti di causa

In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Firenze riliquidava a X.G. l’indennità di malattia parametrandola non solo alle giornate lavorative prestate nel 2014, ma anche a quelle prestate nel 2013.

Riteneva la Corte, per quanto qui rileva, che X.G. non fosse decaduto dall’azione poiché il termine annuale previsto dall’art.47, ult. co. d.P.R. n.639/70 doveva cumularsi al termine di 180 giorni per la proposizione e decisione del ricorso gerarchico avverso il provvedimento dell’Inps che aveva accolto la domanda solo parzialmente.

Avverso la sentenza, l’Inps ricorre per un motivo.

X.G. è rimasto intimato.

A seguito di infruttuosa trattazione in adunanza camerale, veniva fissata l’odierna udienza, in vista della quale parte ricorrente ha depositato memoria.

L’ufficio della Procura Generale ha concluso in udienza per l’accoglimento del ricorso.

In sede di camera di consiglio il collegio riservava termine di 90 giorni per il deposito del presente provvedimento.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, l’Inps deduce violazione e falsa applicazione dell’art.47, co.3 e 6 d.P.R. n.639/70, in relazione all’art.12 delle disposizioni preliminari al c.c.

Sostiene che il dies a quo del termine decadenziale, in base alla formulazione letterale e inequivoca dell’art.47, co.6, decorra dal provvedimento di riconoscimento parziale della prestazione e non dall’esaurimento del procedimento amministrativo nato dal ricorso gerarchico avverso il provvedimento di riconoscimento parziale, come previsto il linea generale dai primi due commi dell’art.47.

Il motivo è fondato.

Dispone l’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70, nel testo introdotto ad opera dell’art.38, co.1, lett. d) d.l. n.98/11, che in caso di prestazione riconosciuta solo parzialmente “il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”.

Il motivo argomenta che al termine di decadenza –in questo caso annuale, trattandosi di prestazione temporanea come l’indennità di malattia– non debba aggiungersi il periodo di esaurimento del procedimento amministrativo originato a seguito del riconoscimento solo parziale della prestazione.

Sul punto questa Corte ha manifestato diversi indirizzi. Secondo un primo orientamento (Cass.17813/22), nel caso di riconoscimento solo parziale della prestazione di indennità di maternità, al termine decadenziale di 1 anno deve aggiungersi il termine di esaurimento del procedimento amministrativo, previsto dall’art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70.

Tale indirizzo era contrario a quanto in precedenza statuito da questa Corte (Cass.22820/21), secondo cui, in caso di riconoscimento parziale della prestazione, il termine iniziale di decadenza è fissato dal legislatore nel riconoscimento parziale o nel pagamento in misura ridotta, senza che abbia rilievo la domanda amministrativa volta ad ottenere l’adempimento integrale.

Tale secondo orientamento è stato confermato da questa Corte (Cass.12400/24) con una pronuncia che ha definitivamente abbandonato l’opposto indirizzo. In detta sentenza è stato ribadito che, mentre per ottenere il riconoscimento del diritto a pensione si deve porre in essere un procedimento amministrativo originato dalla domanda amministrativa, diversamente accade per ottenere il riconoscimento ad una diversa liquidazione della prestazione: nel caso di richiesta di una prestazione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all’ente, perché la richiesta a suo tempo presentata per ottenere l’originario diritto è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la prestazione nella misura spettante per legge.

L’art. 47, co.6 d.P.R. n.639/70 individua un dies a quo diverso rispetto alla trilogia di casi di cui al comma 2 del medesimo art. 47, ovvero “dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte”, senza aggiunte derivanti dal procedimento amministrativo.

La soluzione normativa è coerente con la circostanza che il pagamento è già avvenuto (prestazione temporanea) o in corso il pagamento della prestazione (periodica), sicché l’adempimento incompleto da parte dell’ente risulta, da un lato, acclarato, e, dall’altro, noto all’assicurato.

Questa Corte ha perciò affermato il principio – che qui si intende ribadire – secondo cui dal dies a quo individuabile ai sensi dell’art.47, co.6 d.P.R. n.639/70 si devono calcolare soltanto l’anno -per le prestazioni temporanee- o i tre anni -per i trattamenti pensionistici- della decadenza vera e propria, senza addizioni rivenienti dalla procedura amministrativa pregressa, ormai superata dal provvedimento di riconoscimento, sia pure parziale, adottato dall’Ente.

Ricostruita la decadenza nei termini che precedono, il motivo è da accogliere.

Risultando dalla stessa sentenza che l’accoglimento parziale della prestazione risale al 29.12.2014, mentre la domanda giudiziale è del 27.4.2016, e pertanto tardiva, la causa può essere decisa nel merito con il rigetto della domanda originaria.

Le spese dell’intero processo sono compensate essendo il citato indirizzo di legittimità consolidatosi dopo la proposizione della domanda originaria.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso […]”.