(Studio legale G.Patrizi, G.Arrigo, G.Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 2 maggio 2024, n. 11793

Infortunio sul lavoro. Percentuale di invalidità superiore. Critica alla consulenza tecnica d’ufficio.  Omessa considerazione di un fatto decisivo. Inammissibilità

“[…] La Corte di cassazione

(omissis)

Ritenuto che

La Corte d’appello di Messina confermava la sentenza di primo grado che aveva respinto la domanda di C.G. volta ad ottenere, in seguito ad infortunio sul lavoro, una percentuale di invalidità superiore al 9% già riconosciuta dall’Inail in via amministrativa.

Riteneva la Corte che, alla luce della consulenza tecnica svolta in appello, non risultasse una percentuale superiore. In particolare, il consulente aveva individuato una percentuale di invalidità del 2% per la lesione dell’arcata dentaria superiore, la quale era ancora in essere, senza alcuna perdita di elementi dentari. Avverso la sentenza C.G. ricorre per quattro motivi.

L’Inail resiste con controricorso.

All’adunanza il collegio si riservava il termine di 60 giorni per il deposito dell’ordinanza.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, C.G. deduce violazione o falsa applicazione degli artt.132 e 118 d.a. c.p.c. per non avere la Corte deciso sul motivo d’appello relativo al rimborso delle spese mediche sostenute.

Con il secondo motivo di ricorso, C.G. deduce errore o falsa interpretazione di un fatto decisivo in relazione agli artt.115 e 116 c.p.c. La Corte avrebbe male inteso il contenuto della consulenza medica d’ufficio, la quale non aveva attribuito alcun 2% di invalidità per la lesione all’arcata dentaria, escludendo qualsiasi menomazione all’integrità psico-fisica derivante dalla frattura coronale degli elementi. L’errore della Corte avrebbe inciso sulla sentenza poiché in assenza di esso si sarebbe dovuta aumentare l’invalidità di almeno un punto percentuale.

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa o errata applicazione del codice n.44 d.m. 12 luglio 2000.

Si contesta la valutazione del c.t.u. in base alla quale non vi sarebbe stata lesione all’integrità psico-fisica essendo rimasti gli elementi dentari integri, senza necessità di effettuare interventi odontoiatrici.

Con il quarto motivo di ricorso, si deduce violazione o falsa applicazione dell’art.66 d.P.R. n.1124/65, confutandosi alla luce di tale norma la statuizione di primo grado, la quale aveva escluso che le spese mediche sostenute rientrassero nella copertura assicurativa dell’Inail.

Il primo motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Esso si limita genericamente a dire che l’atto d’appello conteneva un motivo col quale era impugnata la sentenza di primo grado nel capo di reiezione della domanda di rimborso delle spese mediche sostenute.

Non viene però trascritto né indicato in modo compiuto il contenuto dell’atto d’appello, onde consentire di apprezzare se e in qual modo fosse stata impugnata la sentenza sul punto.

All’inammissibilità del primo motivo segue l’assorbimento del quarto.

Il secondo motivo è inammissibile.

Da un lato, infatti, esso deduce errore o falsa applicazione di un fatto decisivo, ai sensi dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c. fuoriuscendo così dal perimetro dell’impugnazione a critica vincolata imposta dalla norma: l’art.360, co.1, n.5 c.p.c. non prevede infatti l’errore o la falsa applicazione di un fatto decisivo, ma solo l’omessa considerazione di un fatto decisivo.

Dall’altro lato, il motivo è carente d’interesse: se anche la Corte avesse rettamente inteso la consulenza e quindi l’esclusione del 2% di invalidità riconducibile alla lesione dell’arcata dentaria, non vi sarebbe stata la necessaria conseguenza logica di un aumento della invalidità oltre al 9%.

Il terzo motivo è inammissibile.

Esso si risolve in una critica alla consulenza tecnica, ovvero di una risultanza istruttoria. Tale critica non rientra nell’ipotesi di violazione di legge ex art.360, co.1, n.3 c.p.c., la quale non riguarda l’attendibilità delle evenienze probatorie. La sentenza, recependo in modo motivato la consulenza, non ha fatto altro che compiere un accertamento di fatto, il quale può essere censurato nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero mediante omessa considerazione di un fatto decisivo.

Sotto questo profilo, il motivo non deduce però né che l’arcata dentaria fu sottoposta a protesi, né che fu sottoposta e interventi odontoiatrici, mentre il codice n.44 d.m. 12.7.2000 prevede la lesione in caso di protesizzazione o reimpianto degli elementi.

Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile, senza doversi pronunciare sulle spese attesa la dichiarazione ex art.152 c.p.c. già valutata dalla Corte d’appello e non essendovi evenienze sopravvenute in base alle quali affermare che sia mutata la situazione reddituale della ricorrente.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso;

dà atto che, attesa l’inammissibilità, sussiste il presupposto processuale di applicabilità dell’art.13, co.1 quater, d.P.R. n.115/02, con conseguente obbligo in capo a parte ricorrente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso […]”.