Infortunio sul lavoro. Risarcimento danno biologico e morale
Cassazione. Ordinanza 6 aprile 2022, n. 11227Corte di cassazione. Ordinanza 6 aprile 2022, n. 11227. Infortunio sul lavoro. Risarcimento danno biologico e morale.
In presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore.
Dal testo dell’Ordinanza.
“[…] Rilevato che:
con la sentenza n. 2863 del 7.1.2021 la Corte d’appello di Roma, accogliendo l’appello proposto da C.C. e in riforma della sentenza del Tribunale di Viterbo, ha accolto la domanda di risarcimento del danno conseguito all’infortunio sul lavoro del 28.3.2011 nei confronti della società Ceramica F. s.p.a., condannando il datore di lavoro al pagamento della somma di euro 61.873,50 (detratto l’importo di euro 6.870,13 ricevuto dall’Inail) a titolo di danno biologico, comprensiva di danno morale e previa personalizzazione del danno; la Corte territoriale, applicando la regola di giudizio dettata dall’art 2697 cod.civ. (che, in caso di domanda di condanna al pagamento del c.d. danno differenziale, prevede, ex art. 1218 cod.civ., che il datore di lavoro dimostri di aver adempiuto all’obbligo di sicurezza) e rilevando la contraddittorietà delle deposizioni testimoniali in punto di movimentazione dei pezzi pesanti di ceramica (oltre i 25 kg) dal tornio al carrello di trasporto, ha ravvisato la culpa in vigilando dell’impresa che non aveva sorvegliato che lo spostamento del pezzo lavorato dal C., di peso pari a 25 kg, fosse effettuato in coppia da due operai (e non dal solo C.); avverso detta sentenza la società propone ricorso affidato a quattro motivi, illustrato da memoria, e il lavoratore resiste con controricorso; la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;
Considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 2087 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato che il datore di lavoro aveva dato disposizione affinchè i pezzi più pesanti fossero movimentati in due (operai) e che una tale direttiva veniva generalmente rispettata (posto che i Capi reparto intervenivano per vigilare), dovendo ritenersi comportamento abnorme la condotta di un dipendente che vìoli le direttive aziendali nel momento in cui non sia sotto stretta vigilanza;
2. con il secondo motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 1227 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, trascurato che il lavoratore, con il suo comportamento clandestinamente inottemperante alle direttive datoriali, ha apportato un contributo causale all’insorgere del danno;
3.con il terzo motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., dell’art. 104 del d.P.R. n. 1124 del 1965 avendo, la Corte territoriale, trascurato che nell’ambito della procedura amministrativa avviata dall’Inail per l’accertamento dei postumi dell’infortunio era stata accertata una invalidità pari all’8%, accertamento che non è stato impugnato dal lavoratore (né in sede amministrativa né in sede giudiziale), con conseguente cristallizzazione della percentuale dei postumi (a differenza della percentuale pari al 14% rilevata dal CTU nominato in giudizio);
4.con il quarto motivo di ricorso si denunzia violazione, ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ., degli artt. 1226 e 2056 cod.civ. avendo, la Corte territoriale, abusato della facoltà discrezionale di determinazione del danno (effettuata previa applicazione delle tabelle del Tribunale di Milano, con scostamento dai valori standard nella misura massima prevista) senza considerare che – pur conseguendo lavorativa svolta – la mansione esercitata dal C. non risultava caratterizzata da una specializzazione particolare;
5. i primi due motivi di ricorso sono manifestamente infondati;
5.1. la Corte territoriale, pur dando atto della sussistenza di una direttiva datoriale che prescriveva che la movimentazione dei pezzi di ceramica superiori a 25 kg fosse effettuata da una coppia di operai (e non da uno solo), ha accertato – sulla scorta delle risultanze istruttorie di fonte testimoniale (cinque testimoni su sette) – la responsabilità del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 2087 cod.civ., in quanto “non impediva fattivamente (ad esempio, sanzionando le violazioni) la movimentazione da soli dei carichi, prassi che di fatto era solita avvenire anche solo nei momenti di temporanea assenza dei Capi reparto“; ha, inoltre, accertato la carenza di direttive con riguardo allo spostamento di pezzi pari a 25 kg (come nel caso di specie) e l’assenza di prova circa la dedotta impossibilità di meccanizzare il passaggio dei pezzi di ceramica dal tornio al carrello;
5.2. l’accertato comportamento del datore di lavoro, di omessa adozione delle idonee misure protettive e di insufficiente controllo e vigilanza (rilevante in via esclusiva anche esso solo) che di tali misure fosse fatto effettivamente uso da parte del dipendente, costituisce inadempimento agli obblighi protettivi tale da esaurire il nesso eziologico dell’infortunio occorso al lavoratore, così da radicarne in via esclusiva la responsabilità (Cass. n. 13690 del 2000; Cass. n. 7454 del 2002; Cass. n. 9689 del 2009; Cass. n. 4656 del 2011; Cass. n. 13203 del 2019);
6.il terzo motivo è manifestamente infondato, posto che il procedimento amministrativo previsto nell’ambito dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro al fine di determinare la liquidazione della rendita Inail è autonomo e distinto rispetto all’accertamento del danno civilistico, di fonte contrattuale, subìto per la violazione degli obblighi di prevenzione e sicurezza da parte del datore di lavoro;
7.il quarto motivo è inammissibile;
7.1. a partire dall’interpretazione affermata dalle c.d. “sentenze di San Martino” del 2008 (segnatamente, v. Cass., SS.UU., n. 26972 del 2008), il danno non patrimoniale costituisce una categoria di danno unitaria, che ricomprende in sè tutte le possibili componenti di pregiudizio non aventi rilievo patrimoniale (tra le tante, Cass. n. 4043 del 2013; Cass. n. 15491 del 2014; Cass. n. 3505 del 2016), da liquidarsi, dunque, in modo omnicomprensivo, evitando duplicazioni risarcitorie (Cass. n. 9320 del 2015; Cass. n. 16992 del 2015); la natura unitaria della categoria non va intesa nel senso di escludere la possibilità di rilevare, all’interno di essa, le diverse componenti che la formano, componenti riconosciute dalle stesse Sezioni Unite;
7.2. secondo la più recente giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. n. 901 del 2018, Cass. n. 7513 del 2018; Cass. n. 23469 del 2018), in presenza di un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione di una somma di denaro a titolo di risarcimento del danno biologico, anche personalizzato, e di una ulteriore somma a titolo di risarcimento dei pregiudizi (definibili come danni morali) che non hanno fondamento medico-legale, perchè non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore;
7.3. una volta riconosciuta in diritto la risarcibilità del danno morale quale posta autonoma del danno non patrimoniale, distinta dal danno biologico e dalla sua personalizzazione, l’accertamento in concreto della sussistenza di un tale tipo di danno, così come di tutti i conseguenti pregiudizi che la lesione produce sulle attività quotidiane, personali e relazionali, compete al giudice del merito e si traduce inevitabilmente in una quaestio fatti che, come ogni altra, può essere sindacata non sotto la prospettiva dell’error in iudicando bensì nei ristretti limiti posti dal novellato art. 360 cod.proc.civ., primo comma, n. 5, così come rigorosamente interpretato dalle Sezioni unite nn. 8053 e 8054 del 2014;
7.4. la Corte territoriale ha ritenuto che la lesione del diritto alla salute ha determinato ulteriori danni morali rispetto a quelli ordinariamente riconosciuti ad un soggetto della stessa età per il medesimo grado di menomazione, già ricompresi nella liquidazione del punto percentuale delle tabelle milanesi applicate, ed ha espressamente rilevato che, nella specie, per il C. fosse ravvisabile una elevata personalizzazione in quanto “ha subìto l’ulteriore grave danno di natura patrimoniale consistente nella perdita del lavoro in seguito all’infortunio e nella permanente inidoneità acquisita allo svolgimento delle mansioni per le quali si era specializzato; il ricorrente chiede a questa Corte un diverso apprezzamento di circostanze di fatto, con particolare riferimento alla consulenza tecnica espletata e alle conseguenze, anche di natura profesionale subìte dal C., pretendendo un sindacato che è estraneo al giudizio di legittimità;
8.in conclusione, il ricorso va rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore del procuratore del controricorrente.
9.Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello – ove dovuto – per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 4.000,00 per compensi professionali e € 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario del 15% per spese generali e altri accessori di legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 20012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto […]”.
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