Infrazionabilità del rapporto previdenziale, ex L. n. 152/1968.
Cassazione, sentenza 23 marzo 2022, n. 9494Infrazionabilità del rapporto previdenziale, ex L. n. 152/1968.
Corte di Cassazione, Sentenza 23 marzo 2022, n. 9494.
Nota di Giovanni Patrizi
Niente “unitarietà” del trattamento di fine servizio al dirigente di ruolo regionale a cui sia conferito un rapporto di lavoro subordinato di diritto privato. E’ il principio affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 9494 del 23 marzo 2022 nella quale i giudici hanno affrontato un aspetto particolare del cd. “principio di infrazionabilità” del TFS per i dipendenti degli enti locali.
Così ha deciso la Corte di Cassazione respingendo la tesi di un ex dirigente della Regione Umbria. E’ irrilevante la circostanza che il rapporto prosegua senza soluzione di continuità con lo stesso datore di lavoro.
Rapporto di pubblico impiego a tempo indeterminato. Liquidazione TFS. Successiva conclusione contratto a termine di lavoro privato. Inclusione nella base di computo del TFR. Infrazionabilità rapporto previdenziale ex L. 152/1968. Indennità premio di servizio dipendenti Enti locali. Mancata continuità tra precedente rapporto di ruolo e successivo rapporto a termine
Dal testo della sentenza.
“[…] Fatti di causa
1.La Corte d’Appello di Perugia confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva accolto la domanda proposta da D.D.S., dipendente della Regione Umbria, per il ricalcolo del trattamento corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro.
- La Corte territoriale premetteva che il Tribunale, con statuizione non impugnata, aveva accolto la domanda nei confronti dell’INPS e dichiarato il difetto di legittimazione passiva della Regione Umbria.
- Esponeva che:
– il D.S. era stato dipendente del Ministero del Lavoro e successivamente della Regione Umbria, a tempo indeterminato, sino al 9 maggio 1999;
– dal 10 maggio 1999 aveva assunto l’incarico di direttore regionale della Regione Umbria con contratto di lavoro subordinato a termine ed era cessato dal servizio nell’anno 2007;
– l’INPDAP, poi confluito nell’INPS, gli aveva liquidato il TFS per il periodo sino al 9 maggio 1999;
– per il periodo successivo, l’INPDAP aveva calcolato un distinto TFS per l’arco temporale 10 maggio 1999-30 maggio 2000 ed incluso il quantum così determinato nella base di calcolo del TFR, erogato alla cessazione del rapporto di lavoro.
- Il giudice dell’appello confermava la statuizione del Tribunale, secondo la quale l’INPDAP avrebbe dovuto liquidare un unico TFS per l’intero periodo lavorato fino al 30 maggio 2000 ed includerlo, poi, come montante, nel calcolo del TFR.
- Respingeva le difese dell’INPS, fondate sul disposto dell’articolo 1, comma nove, DPCM 20 dicembre 1999; osservava che tale articolo si riferiva all’ipotesi in cui con il datore di lavoro pubblico fosse intercorso unicamente un rapporto di lavoro a termine.
- Nella fattispecie di causa, invece, il rapporto di lavoro a termine aveva fatto seguito ad un altro precedente rapporto di lavoro tra le stesse parti a tempo indeterminato, senza soluzione di continuità. Pertanto, il TFS del primo e del secondo rapporto di lavoro dovevano essere conteggiati unitariamente e quanto così calcolato costituiva la base di computo del TFR.
- Tale conclusione derivava dal principio di infrazionabilità del rapporto previdenziale di cui alla legge nr. 152/1968, secondo il quale l’indennità premio di servizio andava calcolata in relazione alla totalità degli anni di iscrizione presso l’ente previdenziale.
8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza l’INPS, articolato in un unico motivo di censura, cui D.D.S. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.
- La causa, già avviata alla trattazione in camera di Consiglio, è stata rinviata a nuovo ruolo, con ordinanza del 16 luglio 2021, per la fissazione della pubblica udienza.
- Il PG ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.
Ragioni della decisione
- Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha denunciato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, commi cinque ed otto, della legge nr. 335/1995, dell’articolo 2 della legge nr. 152 del 1968, delle norme contenute nel DPCM 20 dicembre 1999, dell’articolo 7 dell’accordo quadro del 29 luglio 1999.
- Ha dedotto che, secondo le disposizioni dell’articolo 21 (rectius: articolo 29) LR. UMBRIA nr. 15/1997, il conferimento dell’incarico di direttore regionale ad un dirigente di ruolo della Regione UMBRIA determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed ha censurato la sentenza impugnata per avere applicato il principio di infrazionabilità del rapporto previdenziale nonostante tale cesura tra i due rapporti.
- Ha evidenziato che dall’ errore di diritto era scaturita una liquidazione della indennità premio di servizio più vantaggiosa di quella dovuta, in quanto calcolata sugli emolumenti percepiti dal D.S. alla data del 30 maggio 2000 come direttore regionale
- Nell’assunto dell’ente ricorrente, dall’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte 14 novembre 2014 nr. 24280 risulterebbe la inapplicabilità del principio di infrazionabilità del rapporto previdenziale alla disciplina della indennità premio di servizio dei dipendenti degli enti locali.
- Il ricorso è fondato.
- In linea generale, giova ricordare che nel regime pubblicistico— rimasto in vigore nel lavoro pubblico privatizzato fino al passaggio alla disciplina del TFR— il trattamento di fine servizio dei dipendenti delle Regioni, degli enti locali e degli altri enti soggetti ad iscrizione obbligatoria ali ex- INADEL era costituito dalla «indennità premio di servizio», disciplinata, da ultimo, dalla legge 8 marzo 1968 nr. 152.
- Tale disciplina è venuta in rilievo nella sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte del 14 novembre 2014 nr. 24280, posta dall’INPS a sostegno delle proprie difese.
- Il principio ivi affermato non è, tuttavia, riferibile alla fattispecie di causa, in quanto riguarda la diversa ipotesi della estinzione del rapporto di lavoro con un ente locale seguita, senza soluzione di continuità, dalla creazione di un nuovo rapporto di lavoro con lo Stato. Il caso ivi esaminato era quello di due educatrici comunali della scuola materna passate dal 1 settembre 2001 alle dipendenze del MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA, previe dimissioni dall’impiego comunale, in quanto vincitrici di concorso. Nell’arresto in esame, si è affermato che in caso di estinzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze di un ente locale cui è seguita la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro alle dipendenze dello Stato, soggetto alla disciplina del TFR, il lavoratore ha diritto alla indennità premio di servizio sin dal momento dell’estinzione del rapporto di lavoro con l’ente locale, senza dover attendere la cessazione del rapporto di lavoro con lo Stato.
- Le Sezioni Unite hanno più in generale chiarito che la norma dell’articolo 3, ultimo comma, DPR nr. 1032/1973— su cui si basa l’infrazionabilità della indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti statali— riguarda i passaggi da una amministrazione statale ad un’altra— senza soluzione di continuità e con persistente iscrizione al fondo di previdenza— e non la cessazione del rapporto di lavoro con un ente locale e la assunzione alle dipendenze dello Stato.
- La disciplina del trattamento di fine servizio per gli enti locali (e regionali)— hanno evidenziato le Sezioni Unite— è invece contenuta nell’articolo 2 L. 8 marzo 1968 nr. 152, a tenore del quale il diritto all’indennità premio di servizio si consegue al momento della «cessazione dal servizio» sicchè il diritto non si può conseguire quando non vi sia cessazione dal servizio ma solo una modifica del rapporto, che non ne comporti l’estinzione. In questo senso, hanno concluso le Sezioni Unite, l’indennità premio di servizio è infrazionabile; diversamente, vi è cessazione— e liquidazione dell’indennità premio di servizio — quando il rapporto di lavoro si estingue e ne nasce uno nuovo alle dipendenze di un soggetto diverso.
- Le Sezioni Unite non si sono direttamente occupate del caso, qui ricorrente, della estinzione del rapporto di ruolo alle dipendenze di un ente regionale e della creazione di un rapporto di lavoro, a termine, nuovo rispetto al precedente ma comunque alle dipendenze dello stesso ente, senza soluzione di continuità.
- Il principio che si trae dalla pronuncia, tuttavia, è quello secondo cui di infrazionabilità, nel regime della indennità premio di servizio, può parlarsi nel caso di un rapporto di lavoro unitario, seppure modificato.
- Nella fattispecie di causa, per quanto risulta dalla sentenza impugnata, il D.S., dirigente di ruolo della REGIONE UMBRIA, assunse dal 10 maggio 1999 l’incarico di direttore regionale della medesima Regione.
- Il conferimento dell’incarico era all’epoca disciplinato dall’ articolo 29 della L.R. UMBRIA 22 aprile 1997 nr. 15 (l’intera legge— ad eccezione dell’articolo 9, poi abrogato dall’articolo 4, comma uno, LR 9 luglio 2010 nr. 16— è stata abrogata successivamente ai fatti di causa dall’articolo 22, comma uno, lettera a L.R. 1 febbraio 2005 nr. 2).
- A tenore del richiamato articolo, nei commi qui rilevanti:
- L’incarico di direttore regionale è conferito con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione della Giunta medesima, con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni, rinnovabile una sola volta nella stessa direzione. La durata dell’incarico non può, comunque, eccedere quella della legislatura regionale.
- Il conferimento dell’incarico di direttore regionale a dirigenti regionali determina la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con effetto dalla data di stipulazione del contratto previsto dal comma 1. Salvo che nel caso di licenziamento per giusta causa, è disposta dal servizio competente in materia di personale, la riassunzione del dirigente qualora quest’ultimo ne faccia richiesta entro trenta giorni successivi alla data di cessazione del contratto a tempo determinato. Il contratto stipulato con il dirigente riassunto tiene conto dell’anzianità complessivamente maturata dal medesimo nella pubblica amministrazione e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro. Dalla data di risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato di cui al comma 4, è reso indisponibile, per la durata dell’incarico di direttore regionale e per i successivi trenta giorni, un numero di posti della dotazione organica dirigenziale, corrispondente a quello dei dirigenti regionali incaricati.
- Il trattamento economico, contrattato di volta in volta tra le parti, è definito assumendo come paramenti quelli previsti per le figure apicali della dirigenza pubblica ovvero i valori medi di mercato per figure dirigenziali equivalenti.
- Gli elementi negoziali essenziali del contratto di cui al comma 1, ivi comprese le clausole di risoluzione anticipata, sono determinati nel provvedimento giuntale di conferimento dell’incarico.
- Per quanto disposto dal comma quattro della norma, dunque, il conferimento dell’incarico di direttore regionale ad un dirigente regionale determinava «la risoluzione di diritto del rapporto di lavoro a tempo indeterminato» con effetto dalla data del contratto costituivo del rapporto a termine, salvo il diritto del dirigente alla riassunzione, a domanda, con salvezza della anzianità complessivamente maturata e della posizione giuridica in godimento al momento della risoluzione di diritto del rapporto di lavoro.
- Da tale norma deriva che una continuità tra il rapporto di lavoro a termine come direttore regionale della REGIONE UMBRIA ed il rapporto di ruolo come dirigente della Regione si verifica soltanto nel caso di riassunzione del direttore regionale, alla cessazione dell’incarico a termine, nel ruolo della dirigenza regionale e limitatamente al riconoscimento della anzianità di servizio maturata nel rapporto a termine (a fini economici, si ha riguardo, invece, alla posizione giuridica acquisita prima della assunzione dell’ incarico di direttore regionale).
- Fuori da questa ipotesi, non è ipotizzabile tra i due rapporti di lavoro alcuna unitarietà o continuità.
- Il rapporto del direttore regionale, oltre ad essere un rapporto di lavoro a termine è— secondo la disciplina della L.R. UMBRIA 22 aprile 1997 nr. 15, articolo 29— un rapporto «di diritto privato» e non un rapporto di pubblico impiego privatizzato, come è, invece, quello di dirigente regionale di ruolo.
- Con il conferimento dell’incarico di direttore regionale della Regione Umbria si costituisce, dunque, un rapporto di lavoro nuovo, interamente di diritto privato, regolato negli elementi essenziali con il provvedimento giuntale di conferimento dell’incarico e, quanto al trattamento economico, dal contratto; i trattamenti delle figure apicali della dirigenza pubblica sono richiamati solo quale parametro.
- Come esposto dallo stesso controricorrente, in origine per i direttori regionali non era previsto alcun obbligo di iscrizione previdenziale, in coerenza con la natura di diritto privato del rapporto di lavoro; ciò spiega la liquidazione ed il pagamento al D.S. della indennità premio di servizio all’atto della risoluzione di diritto del suo rapporto di ruolo per effetto della assunzione della carica di direttore regionale.
- Come chiarito in controricorso, la REGIONE UMBRIA dopo la introduzione del TFR nel pubblico impiego (DPCM 20 dicembre 1999) provvedeva ad iscrivere retroattivamente all’ ente previdenziale i direttori regionali, evidentemente ritenendo essere venuta meno la ragione di distinguere il regime del TFR dei dipendenti pubblici privatizzati da quello dei dipendenti in regime di diritto privato.
- La avvenuta iscrizione del D.S. ed il versamento dei contributi non muta, tuttavia, la netta distinzione dei due rapporti di lavoro in successione temporale, il primo di lavoro pubblico, ancorchè privatizzato, come dirigente di ruolo della Regione Umbria, il secondo di diritto privato, come direttore regionale della stessa Regione. Ne deriva l’impossibilità di considerarli unitariamente ai fini della liquidazione di una unica indennità premio di servizio.
- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, enunciandosi il seguente principio di diritto: «il rapporto di lavoro del direttore regionale della Regione Umbria, di cui all’articolo 29 L.R. UMBRIA 22 aprile 1997 nr. 15, è un rapporto di lavoro a termine di diritto privato; ne consegue che nel caso in cui l’incarico sia conferito ad un dirigente di ruolo della Regione Umbria non sussiste alcuna continuità ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio tra il precedente rapporto di ruolo ed il rapporto a termine».
- La causa si rinvia alla Corte d’Appello di Perugia in diversa composizione affinchè provveda all’ applicazione del suddetto principio alla fattispecie di causa.
- Il giudice del rinvio provvederà, altresì, sulle spese del presente grado
P.Q.M.
accoglie il ricorso.
Cassa la sentenza impugnata e rinvia -anche per le spese- alla Corte di Appello di Perugia in diversa composizione […]”.
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