(Studio legale G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)
Corte di cassazione, sezione lavoro, Ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31607.
Mancate condizioni sanitarie per beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità. Esito una nuova consulenza medico legale.
La previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti
“[…] La Corte di Cassazione,
(omissis)
Rilevato che
1. Il Tribunale di Napoli ha rigettato l’opposizione di R.D.B. avendo accertato, all’esito di una nuova consulenza medico legale, che questi non era nelle condizioni sanitarie per beneficiare dell’assegno ordinario di invalidità ex legge n. 222 del 1984, richiesto.
2. Per la Cassazione della sentenza ricorre R.D.B. con quattro motivi.
Resiste con controricorso l’INPS.
Ritenuto che
3. Con il primo motivo è denunciata la nullità della sentenza che – con motivazione apparente ed in violazione e falsa applicazione dell’art. 132 comma 2 n. 3 c.p.c., dell’art. 429 comma 1 c.p.c. e, in quanto applicabile dell’art. 189 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c. e dei principi giurisprudenziali applicabili alla fattispecie anche in relazione all’art. 118 comma 1 disp. att. c.p.c. – aveva trascurato di considerare che in sede di conclusioni era stata sollecitata la riconvocazione del consulente per verificare ex art. 149 disp.att. c.p.c. il raggiungimento del requisito sanitario anche in data successiva al periodo 2010-2013 preso in esame dal consulente, considerata l’evoluzione della grave patologia dalla quale il ricorrente era affetto.
4. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 149 disp. att. c.p.c., 112 c.p.c., deduce che sarebbe stata omessa la valutazione della grave patologia sopravvenuta, non considerata dal consulente che aveva tenuto conto di un arco temporale ristretto (dal 2010 al 2013), sebbene il Tribunale non avesse limitato l’indagine a quel periodo, trascurando di verificarne la retrodatabilità in base ai comuni processi evolutivi della malattia.
5. Le due censure, da esaminare congiuntamente in ragione della loro intima connessione, non possono essere accolte.
5.1. Premesso che condivisibilmente la previsione di cui all’art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., la cui “ratio” di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell’art. 149 citato, sicché la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti (cfr Cass. 26/11/2019 n. 30860), tuttavia nel caso in esame il Tribunale, seppur succintamente ma esaurientemente e consapevolmente, ha dato conto di aver preso in esame il complessivo quadro patologico e le osservazioni mosse alla consulenza, di tal che le censure si risolvono nella sostanza nella pretesa di una diversa e più favorevole valutazione delle emergenze probatorie.
6. Del pari non possono essere accolti il terzo ed il quarto motivo di ricorso con i quali si chiede una inammissibile diversa valutazione dei fatti di causa.
6.1. Nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 comma 7 della legge n. 222 del 1984 si deduce che il consulente si era limitato, con clausole di stile, ad accertare l’insussistenza delle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione e non aveva invece accertato alcun miglioramento sebbene si trattasse di prestazione che era stata già riconosciuta della quale era stato chiesto il rinnovo.
6.2. Rileva al riguardo il Collegio che a norma dell’art. 1 comma 7 della legge n. 222 del 1984 l’assegno, che è riconosciuto per un periodo di tre anni, è confermabile a domanda dell’interessato per periodi della stessa durata a condizione che ”permangano le condizioni che diedero luogo alla liquidazione della prestazione stessa, tenuto conto anche dell’eventuale attività lavorativa svolta.”
6.3. L’accertamento dell’esistenza di tali condizioni è demandato al giudice di merito che nella specie, seppur sinteticamente, ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che il quadro clinico accertato dal consulente sulla base della documentazione prodotta non fosse tale da giustificare il rinnovo della prestazione in precedenza riconosciuta.
6.4. Ancora una volta la censura si sostanzia in un inammissibile mero dissenso diagnostico, una critica al percorso motivazionale che non integra una censura oggi consentita alla luce della formulazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. nel testo applicabile alla fattispecie in esame.
6.5. Non si ravvisa infatti un mancato esame di fatti decisivi né un’inadeguatezza della motivazione tale da non consentire di comprendere il ragionamento che ha portato alla decisione.
Neppure si riscontra un contrasto insanabile nella motivazione adottata.
Al contrario il Tribunale ha sinteticamente dato conto degli elementi di prova posti a fondamento della sua decisione, né era tenuto a confutare tutte le argomentazioni contrarie.
6.6. Ne segue che pure l’ultimo motivo di ricorso – con il quale si denuncia la violazione dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.- è inammissibile.
Il Tribunale esaminato il quadro clinico ne ha valutato la ricaduta sulla capacità lavorativa dell’assicurato escludendo, con incensurabile apprezzamento a lui riservato, l’esistenza delle condizioni per il rinnovo dell’assegno.
7. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso […]”.
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