(Studio legale G. Arrigo, G. Patrizi, G. Dobici)

L’Organismo Congressuale Forense (OCF) replica all’affermazione secondo cui l’avvocato sarebbe un costo da evitare.

GRAVE ERRORE DEL TRIBUNALE DI VERONA. IRRINUNCIABILE LA DIFESA TECNICA IN MEDIAZIONE.

L’ordinanza pronunciata il 24 novembre 2023 dal Giudice della 1^ Sezione civile del Tribunale di Verona in tema di mediazione, con cui il Magistrato ha ritenuto di poter disapplicare l’art. 5, comma 1 del d. lgs. 28/2010 per contrasto con l’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, impone una secca replica da parte dell’OCF che auspica in ogni caso l’intervento dell’ istituzione forense territoriale nelle competenti sedi.

Il Tribunale di Verona, argomentando la propria decisione sulla base del costo “significativo” derivante dall’assistenza difensiva, atteso anche “il carattere ampiamente discrezionale dei parametri” forensi, circostanza che renderebbe viceversa “necessaria la fissazione per via normativa di importi fissi inderogabili, ovvero una sorta di calmiere” disapplica la norma nazionale.

Fermo l’errato inquadramento della fattispecie – anziché nell’ambito della prestazione d’opera intellettuale (art. 2230 c.c.), nel contratto d’opera (art. 2222 c.c.) – OCF stigmatizza che la motivazione dell’ordinanza, quanto al tema dei costi della difesa tecnica, pretermetta completamente e colpevolmente la previsione normativa della possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato nel procedimento di mediazione. Una previsione che, unitamente alla possibilità di portare in detrazione il credito d’imposta, è atta proprio ad azzerare o, comunque, a contenere le spese derivanti dalla mediazione.

OCF stigmatizza altresì la illegittimità della disapplicazione della norma operata dal giudice ordinario rammentando che “ammettere un potere (o addirittura un obbligo di non applicare la legge, (in contrasto col principio Costituzionale che il giudice è soggetto unicamente alla legge (art. 101 Cost.), significherebbe aprire un pericoloso varco al principio di divisione dei poteri, avallando una funzione di revisione legislativa da parte del potere giudiziario, che appare estraneo al nostro sistema costituzionale, determinando il giudice eventuali limiti di applicazione della normativa nazionale per contrasto con pronunce della Corte di Giustizia, esorbitando dai suoi poteri” (Cass. 950/2015).

OCF lamenta che l’ordinanza in commento, trascuri di considerare la valenza della professionalizzazione della figura del mediatore ai fini del buon esito della procedura (Cass. 8473/2019) ed ometta completamente di considerare che le spese di mediazione vadano assimilate alle spese del processo (Cass. n. 32306/2023).

L’attacco che ne deriva all’impianto della mediazione, istituto che si sta invece mostrando idoneo a far conseguire al Paese l’auspicato obiettivo del deflazionamento del contenzioso civile, non può passare sotto silenzio.

OCF esprime forte preoccupazione perché, in una sorta di ritorno ad un passato che si riteneva ormai superato, viene messo in discussione il principio della obbligatorietà della difesa tecnica. Sorprende e rammarica che l’Avvocato venga rappresentato, in un provvedimento giudiziale, come un costo che grava sul sistema e non già come una indispensabile risorsa posta a presidio dei diritti ed un soggetto della giurisdizione.

Fonte: OCF, 1°Dicembre 2023.