(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 7 dicembre 2024, n. 31470

Indebito scaturito dalla riliquidazione della pensione, per trasformazione da provvisoria a definitiva.  Indisponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni figurative per mobilità. Principio di irripetibilità dei ratei riscossi in buona fede. Coefficienti di rivalutazione “attualmente disponibili” –

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Rilevato che

Con sentenza del giorno 28.2.2019 n. 129, la Corte d’appello di Torino, accoglieva il gravame proposto dall’Inps, avverso la sentenza del Tribunale di Torino che aveva accolto il ricorso di R.V. nei confronti dell’Inps, volto a chiedere che non fosse dovuta la somma di € 14.212,27, richiesta in restituzione dall’Istituto previdenziale quale indebito scaturito dalla riliquidazione della pensione, per trasformazione da provvisoria a definitiva.

Il Tribunale aveva accolto il ricorso, perché l’indebito dipendeva da un errore dell’Inps emendato solo cinque anni dopo, a cui il pensionato non aveva in alcun modo concorso, né era stato dimostrato che il ritardo nella trasformazione della pensione da provvisoria a definitiva era dipeso dall’indisponibilità dei coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni figurative per mobilità: pertanto, i ratei riscossi erano irripetibili, perché l’errore non era imputabile al percipiente e per la tutela del ragionevole affidamento nella liquidazione, ancorché in via provvisoria.

La Corte d’appello, da parte sua, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dell’Inps, rilevato che ai sensi dell’art. 52 1° comma della legge n. 88/1989, le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti o fondi erogatori, in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione della prestazione, ha ritenuto che ai sensi dell’art. 13 comma 1 della legge n. 412/1991, di interpretazione autentica dell’art. 52 comma 2 della legge n. 88/1989, il principio di irripetibilità dei ratei riscossi in buona fede vale solo in caso di formale e definitivo provvedimento di liquidazione della pensione di cui sia stata data espressa comunicazione all’interessato, viziato da errore imputabile al solo ente erogatore, anche se le omesse o incomplete segnalazioni da parte del pensionato, incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non fossero già conosciute dall’ente, consentiva la ripetibilità delle somme indebitamente percepite.

La Corte del merito aveva accertato che nel provvedimento di liquidazione della pensione era contenuta la precisazione che la liquidazione era stata effettuata sulla base dei coefficienti di rivalutazione “attualmente disponibili”, quindi, l’assicurato era stato avvertito che l’importo della pensione avrebbe potuto subire modificazioni.

Avverso tale sentenza V.R. ricorre per cassazione sulla base di due motivi illustrati da memoria, mentre l’Inps ha resistito con controricorso.

Il Collegio ha riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.

Considerato che

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., per non avere l’ente previdenziale comprovato in giudizio la data in cui furono resi disponibili dall’Istat i coefficienti di rivalutazione delle pensioni.

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione della tutela dell’affidamento.

Il primo motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con la statuizione espressa dalla Corte del merito della ripetibilità delle erogazioni oggettivamente indebite, circostanza che la Corte d’appello ha accertato essere pacifica, e ciò, in quanto, l’Istituto aveva riscontrato una differenza tra il procedimento di liquidazione provvisoria della pensione e il procedimento di liquidazione definitiva, mentre il momento della acquisizione della disponibilità dei coefficienti di rivalutazione è stato un profilo che la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante.

Il secondo motivo è infondato.

La Corte d’appello ha correttamente statuito che il ricorrente era stato reso edotto fin dal 2011 del carattere provvisorio della liquidazione e l’affidamento è tutelato da quando si perfeziona il procedimento definitivo di pensione.

Pertanto nella specie il ricorrente non poteva invocare nessun legittimo affidamento tutelabile (cfr. Cass. n. 10337/2023).

Al rigetto del ricorso, consegue la condanna alle spese di lite, secondo quanto meglio indicato in dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso […]”.