Nota di Gustav Ida.

1.Esattamente un mese fa, il 23 ottobre 2023, il Consiglio Comunale di Torino, con 31 voti favorevoli, 5 contrari e 1 astenuto, ha approvato la deliberazione di iniziativa consiliare proposta da Alleanza dei Democratici–DemoS e PD, che modifica lo Statuto Comunale, introducendo un comma 6 all’articolo 7, che così recita: “La Città di Torino conferisce la Cittadinanza Civica ai minori nati all’estero e residenti a Torino, non in possesso della Cittadinanza Italiana, che abbiano completato in Italia una delle due articolazioni del primo ciclo di istruzione (scuola primaria, scuola secondaria di primo grado) o il secondo ciclo di istruzione”. La deliberazione è stata approvata con alcuni emendamenti proposti da  +Europa & Radicali Italiani.

“È un atto simbolico, di pace e di civiltà amministrativa -ha detto la prima proponente (Elena Apollonio: Alleanza dei Democratici–DemoS)- “anche se purtroppo negli ultimi trent’anni non è stato possibile modificare la legge italiana, vogliamo introdurre un gesto -ahimè solo simbolico- per conferire la cittadinanza civica, in assenza di una legge che impedisce a chi nasce e studia nel nostro territorio di essere considerato un cittadino a tutti gli effetti. Ci auguriamo -ha concluso- che la modifica contamini altre città per mettere in moto un’istanza dal basso che vuole riconoscere dignità e cittadinanza a chi ne ha pieno diritto”.

2.Come noto, la presenza di alunni e alunne con background migratorio nelle scuole italiane è strutturale da anni ormai: sono più di 870 mila gli studenti e studentesse con cittadinanza non italiana che lo scorso anno frequentavano le nostre scuole, di cui quasi 7 su 10 nati in Italia. Bambine, bambini e adolescenti italiani di fatto ma non di diritto.

Da anni in Italia si attende una legge che riconosca piena cittadinanza ai bambini e alle bambine che nascono o giungono da piccoli nel nostro Paese. 

Ius soli, ius scholae, ius culturae sono tra le diverse proposte di legge presentate negli ultimi anni in Parlamento; ma il processo legislativo non ha mai condotto ad una riforma. 

Che differenza c’è tra ius soli, ius sanguinis, ius scholae e ius culturae ?

2.1. Il principio dello ius soli prevede che la cittadinanza sia acquisita per il fatto di essere nati sul territorio dello stato. La cittadinanza, quindi, è legata al luogo di nascita. In Italia lo ius soli viene concesso solo in casi eccezionali: per i figli di genitori ignoti, per i figli di genitori apolidi (senza cittadinanza) e per i figli di genitori stranieri che, secondo le leggi dello Stato di appartenenza, non possono trasmettere loro la cittadinanza.

2.2. Il principio dello ius sanguinis prevede che la cittadinanza sia acquisita per discendenza o filiazione. In Italia, si ottiene la cittadinanza tramite questo principio, regolamentato dalla Legge 91 del 1992. Una legge vecchia trent’anni. Pertanto, il figlio di genitore straniero, anche se nato in Italia, non acquisisce automaticamente la cittadinanza italiana.

Per chi è arrivato in Italia anche da molto piccolo, invece, vige il principio della naturalizzazione: una volta diventato maggiorenne, il cittadino straniero può chiedere la cittadinanza se ha raggiunto i dieci anni di residenza regolare ininterrotta. Tuttavia, il procedimento di naturalizzazione in Italia presenta un iter complesso, costoso e estremamente lungo. Non tutte le famiglie riescono a completarlo, così che anche i minorenni di quelle famiglie perdono opportunità preziose per il loro futuro.

2.3. Lo ius scholae lega l’acquisizione della cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. È un testo di riforma della legge sulla cittadinanza che risale al marzo del 2018 e che si è arenato alla Camera nel giugno del 2022 dopo il cambio di Governo. Prevede il riconoscimento della cittadinanza italiana per i minorenni stranieri nati in Italia o arrivati prima del compimento dei 12 anni che abbiano risieduto legalmente e senza interruzioni in Italia, e che abbiano frequentato regolarmente almeno 5 anni di studio nel nostro Paese, in uno o più cicli scolastici. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è necessario il superamento del ciclo di studi con esito positivo. Puoi approfondire anche nel nostro articolo su 

2.4. Diverso, invece, è lo ius culturae, che nel disegno di legge sulla cittadinanza (ddl. S. 2092) approvato dalla Camera nell’ottobre del 2015 ma fermatasi al Senato nel 2017, prevedeva l’ottenimento della cittadinanza ai minori stranieri nati in Italia, o entrati entro il dodicesimo anno di età, che avessero “frequentato regolarmente per almeno cinque anni uno o più cicli presso istituti scolastici del sistema nazionale, o percorsi di istruzione e formazione professionale triennali o quadriennali”, conclusi con la promozione. Nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola primaria, è altresì necessario il superamento del ciclo di studi con esito positivo.

3. Ora, dalle pagine de La Stampa (22 Novembre 2023), il sindaco di Torino ripropone con forza il tema della cittadinanza al compimento di un ciclo di studi. Il sindaco di Torino ribadisce che è arrivato “il momento di valorizzare il loro grande senso di appartenenza al nostro Paese. Garantire la cittadinanza attraverso il percorso scolastico li farebbe sentire pienamente parte della società e favorirebbe anche l’integrazione delle famiglie. Molti si sentono italiani e lo sono anche per i compagni. Ora lo devono diventare per lo Stato“