La garanzia di voto dei parlamentari non dipende dal DL sul certificato verde rafforzato.

Corte costituzionale,19 gennaio 2022

La garanzia di voto dei parlamentari non dipende dal DL sul certificato verde rafforzato.

Corte costituzionale, 19 gennaio 2022.

Il 19 gennaio 2022 la Corte costituzionale ha esaminato in camera di consiglio il ricorso per conflitto di attribuzioni tra poteri nei confronti del Governo, sollevato da cinque parlamentari residenti in Sardegna e in Sicilia e riguardante l’art. 1, secondo comma, del Decreto legge n. 229 del 2021. La disposizione oggetto del conflitto impone che, a partire dal 10 gennaio, l’accesso ai mezzi di trasporto pubblico sia subordinato al possesso della certificazione rafforzata, volgarmente nota come “super green pass”, e quindi alla condizione di aver completato il ciclo vaccinale o di essere completamente guariti dal COVID-19.

I ricorrenti, privi della suddetta certificazione, sostengono che la previsione in questione impedisce loro di partecipare ai lavori parlamentari, in particolare (ma non esclusivamente) all’elezione del Presidente della Repubblica, calendarizzata il 24 gennaio. I residenti nelle isole, infatti, non potrebbero raggiungere la sede del Parlamento con aerei o traghetti pubblici senza la certificazione verde. Perciò, data l’urgenza, chiedono anche la sospensione cautelare della disposizione che ne prevede l’obbligo.

In attesa del deposito dell’ordinanza, l’Ufficio comunicazione e stampa della Corte costituzionale fa sapere che il conflitto è stato dichiarato inammissibile.

La Corte ha ritenuto che non vi sia alcuna manifesta violazione delle prerogative costituzionali dei parlamentari.

La disposizione oggetto del conflitto regola infatti le condizioni di accesso al trasporto pubblico valide per l’intera collettività e non riguarda attribuzioni specifiche di deputati o senatori, incise in via fattuale e di riflesso; attribuzioni il cui esercizio deve essere garantito dai competenti organi delle Camere, nel rispetto della legislazione vigente. La dichiarazione di inammissibilità assorbe la decisione sull’istanza di sospensione cautelare.

L’ordinanza sarà depositata nei prossimi giorni.