Covid-19. Equiparazione dell'assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
INPS. Messaggio n. 171 del 15.1.2021La legge di Bilancio 2021 ha prorogato per lavoratori in quarantena, fragili o con legge 104/1992 la possibilità di equiparare l’assenza dal lavoro al ricovero ospedaliero.
(Fonte: Messaggio INPS n. 171 del 15 gennaio 2021)
Tra le misure della legge di Bilancio 2021 che interessano le persone con disabilità ( come il superbonus su montascale e il bonus mamme con figli disabili), troviamo anche un ritorno all’agevolazione introdotta a inizio pandemia dall’art. 26 del “Decreto rilancio”, che riguardava i lavoratori con disabilità grave, per i quali il periodo di assenza dal lavoro poteva venire equiparato al ricovero ospedaliero: la misura è stata riproposta fino dal 1 gennaio al 28 febbraio 2021.
TUTELE DEI LAVORATORI IN QUARANTENA, FRAGILI O DISABILI
La legge di Bilancio ha apportato modifiche all’art. 26 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni in L. 24 aprile 2020, n. 27, in riferimento ai soggetti:
a) sottoposti a quarantena con sorveglianza attiva o di permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva
b) fragili – ovvero quelli ritenuti particolarmente a rischio per specifiche patologie o con disabilità grave ai sensi della legge 104, articolo 3 comma 3
Tali tutele riguardano solo i lavoratori dipendenti, con esclusione dei lavoratori iscritti alla Gestione separata istituita presso l’INPS.
LAVORATORI IN QUARANTENA
Per quanto riguarda i lavoratori dipendenti del settore privato in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, ai fini del riconoscimento della prestazione da parte dell’Istituto, la Legge di Bilancio 2021 ha eliminato dal 1° gennaio 2021 l’obbligo per il medico curante di indicare sulla certificazione “gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva”, precedentemente previsto per l’anno 2020.
LAVORATORI FRAGILI O CON DISABILITÀ GRAVE
Per i lavoratori dipendenti pubblici e privati cosiddetti fragili (compresi quelli con disabilità grave di cui all’art. 3, comma 3, della L. n. 104/1992), è stato introdotto un nuovo periodo di tutela: dal 1° gennaio 2021 fino al 28 febbraio 2021: il periodo di assenza del lavoratore viene equiparato al ricovero ospedaliero. Lo prevede l’articolo 1, comma 481, della legge n. 178/2020. Nello specifico, la tutela prevede l’equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori in possesso di certificazione di malattia riportante l’indicazione della condizione di fragilità, con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o della condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.
Per i lavoratori privati aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia questa equiparazione comporta il riconoscimento della prestazione economica e della correlata contribuzione figurativa entro i limiti del periodo massimo assistibile, previsto dalla normativa vigente per la specifica qualifica e il settore lavorativo di appartenenza.
Si deve ricordare che precedentemente tale possibilità terminava al 15 ottobre, come previsto dall’art. 26, comma1-bis, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13ottobre 2020, n. 126. Per l’anno 2020 viene confermata la possibilità di riconoscere questa tutela per periodi di assenza dal lavoro compresi tra il 17 marzo 2020 e il 15 ottobre 2020, come illustrato nel messaggio INPS n. 4157 del 9 novembre 2020.
DIRITTO AL LAVORO AGILE
L’ art. 1, comma 481, della L. n. 178/2020 ha prorogato al 28 febbraio 2021 anche la previsione del comma 2-bis dell’art. 26 del D.L. n. 18/2020 -in precedenza valida solo dal 16 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020– che stabilisce, per i lavoratori fragili, lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto.
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