La mancata ammissione di prova testimoniale può essere censurata in Cassazione.

Cassazione, Sesta Civile, Ordinanza 10 Giugno 2021, n. 16435.

 La mancata ammissione di prova testimoniale può essere censurata in Cassazione.

Cassazione, Sezione Sesta Civile, Ordinanza 10 Giugno 2021, n. 16435.

Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento. A confermarlo è la Corte di Cassazione, con Ordinanza 10 Giugno 2021, n. 16435.

Testo dell’ordinanza

“Cassazione Civile Ord. Sez. 6 Num. 16435 Anno 2021. Presidente: AMENDOLA ADELAIDE. Relatore: CIRILLO FRANCESCO MARIA. Data pubblicazione: 10/06/2021

                                                               […]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE- SEZIONE SESTA CIVILE- SOTTOSEZIONE 3

                                                              […]

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 14809-2019 proposto da:

AZIENDA AGRICOLA EREDI A. S.A.S. […]

contro

AXA ASSICURAZIONE S.P.A. […]

avverso la sentenza n. 2818/2018 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Svolgimento del processo

1. L’Azienda agricola eredi A. s.a.s. convenne in giudizio l’Axa Assicurazioni s.p.a., davanti al Tribunale di Treviso, per sentirla condannare, sulla base di un contratto di assicurazione sottoscritto con la convenuta, al risarcimento dei danni subiti da un immobile magazzino di sua proprietà a causa di intense precipitazioni atmosferiche verificatesi nella zona in data 6 giugno 2011.Si costituì in giudizio la società di assicurazione chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda e condannò la società attrice al pagamento delle spese di lite.

2.Avverso la sentenza del Tribunale ha proposto appello la parte soccombente e la Corte d’appello di Venezia, con sentenza del 24 ottobre 2018, ha rigettato il gravame ed ha condannato l’appellante al pagamento delle ulteriori spese del grado.

Ha osservato la Corte territoriale che correttamente il Tribunale aveva respinto la domanda, posto che la parte attrice non aveva dimostrato né che l’evento atmosferico sfavorevole si fosse verificato proprio nel luogo dove si trovava il magazzino danneggiato, né che vi fosse il nesso di causalità tra quell’evento ed il danno di cui chiedeva il risarcimento. A tal proposito la Corte veneziana ha anche affermato che le prove orali addotte a sostegno e non ammesse in primo grado non solo non avrebbero dimostrato la «diretta riconducibilità del danno all’evento atmosferico», ma neppure avrebbero potuto provare se il crollo lamentato fosse dipeso da trombe d’aria, bufere o tempeste di fulmini.

 3.Contro la sentenza della Corte d’appello di Venezia propone ricorso l’Azienda agricola eredi Adami s.a.s. con atto affidato a due motivi.

Resiste l’Axa Assicurazioni s.p.a. con controricorso.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., e le parti hanno depositato memorie.

Ragioni della decisione

1.Col primo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 cod. proc. civ. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste.

Sostiene la società ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe errato nel confermare il giudizio di inammissibilità della prova orale espresso dal Tribunale; i cinque capitoli di prova, che la parte trascrive in seno al motivo in esame, sarebbero tutti ammissibili e finalizzati proprio a dimostrare ciò che i giudici di merito hanno ritenuto non dimostrato.

La stessa Corte d’appello, infatti, ha riconosciuto che il 6 giugno 2011 si era abbattuto un fortunale su Motta di Livenza, ma ha aggiunto che il capannone si trovava in frazione Villanova di Motta di Livenza; il dubbio sul luogo esatto dove si era verificato l’evento atmosferico avrebbe dovuto imporre l’ammissione della prova richiesta, che sarebbe stato l’unico mezzo per provare anche l’esistenza del nesso di causalità.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. La giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento (così, tra le altre, le ordinanze 7 marzo 2017, n. 5654, 29 ottobre 2018, n. 27415, e 17 giugno 2019, n. 16214).

1.3. La Corte d’appello, come correttamente ricorda la parte ricorrente, ha ritenuto dimostrato che il giorno 6 giugno 2011 si era abbattuto su Motta di Livenza «un fortunale di grande intensità», ma ha aggiunto che non era stata raggiunta la prova che tale evento avesse investito anche «il punto in cui era sita la proprietà dell’appellante». Ed ha poi condiviso il giudizio del Tribunale sull’inammissibilità della prova orale ritenendola non conferente rispetto all’obiettivo che doveva essere dimostrato.

Rispetto a questa motivazione, la censura è completa dal punto di vista dell’autosufficienza, perché riporta i capitoli di prova che già il Tribunale aveva escluso. Tali capitoli, anche se non integralmente, appaiono, almeno in astratto, in condizione di poter dimostrare in modo pacifico che i fatti si sono svolti così come la società attrice sostiene, integrando proprio quegli elementi che la sentenza reputa non provati. In particolare, i primi tre capitoli riportati, aggiungendosi agli ulteriori elementi che la Corte di merito ha dato per pacifici, avrebbero consentito alla società danneggiata di completare la dimostrazione del danno. D’altra parte, ai fini della dimostrazione di aver subito un danno come quello qui in discussione, e proprio in conseguenza dell’evento atmosferico richiamato, la prova orale può fornire un contributo decisivo. Per cui, in definitiva, non appare giustificato, anche in relazione al diritto di difesa che si traduce in diritto di dimostrare il fondamento della propria pretesa, il rigetto della prova orale deciso dalla Corte d’appello e, prima ancora, dal Tribunale.

2.Col secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all’art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. e degli artt. 40 e 41 cod. pen., contestando l’affermazione della Corte d’appello secondo cui la società attrice non aveva dato prova del nesso di causalità tra il fatto atmosferico ed il danno subito.

2.1. Il secondo motivo rimane assorbito.

3.In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo.

La sentenza impugnata è cassata e il giudizio è rinviato alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione personale, la quale deciderà il merito dell’appello dopo aver provveduto all’espletamento della prova orale erroneamente considerata inammissibile.

Al giudice di rinvio è demandata anche la liquidazione delle spese del presente giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile della Corte di cassazione, il 13 aprile 2021 […]”.