Il decreto legislativo n. 175 del 30 novembre 2023 (“Riordino e revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo”) ha introdotto la “indennità di discontinuità” in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo, alla luce della specificità delle prestazioni di lavoro nel suddetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.

L’indennità di discontinuità è prevista, in via strutturale e permanente, a decorrere dal 1° gennaio 2024.

La domanda dev’essere presentata entro il 30 marzo di ciascun anno. In via transitoria il decreto legislativo prevede la possibilità, per i potenziali beneficiari della misura, di presentare la domanda riferita all’anno di competenza 2023 entro e non oltre il 15 dicembre 2023.

I beneficiari, i requisiti, la durata, il calcolo e la misura della prestazione sono definiti dal decreto legislativo n.175/2023.

In particolare, l’indennità di discontinuità viene erogata -in un’unica soluzione- previa domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo in possesso, al momento della domanda, dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea ovvero cittadino straniero regolarmente soggiornante nel territorio italiano;

b) essere residente in Italia da almeno un anno;

c) essere in possesso di un reddito ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), determinato in sede di dichiarazione quale reddito di riferimento per le agevolazioni fiscali, non superiore a 25.000 € nell’anno di imposta precedente la presentazione della domanda;

d) aver maturato, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, almeno sessanta giornate di contribuzione accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo. Ai fini del calcolo delle giornate non si computano le giornate eventualmente riconosciute a titolo di indennità di discontinuità, di indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS) e di indennità della nuova assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) nel medesimo anno;

e) avere, nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, un reddito da lavoro derivante in via prevalente dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

f) non essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nell’anno precedente quello di presentazione della domanda, fatta eccezione per i rapporti di lavoro intermittente a tempo indeterminato, per i quali non sia prevista l’indennità di disponibilità di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

g) non essere titolare di trattamento pensionistico diretto.

Allo scopo di favorire lo sviluppo del settore dello spettacolo, in via eccezionale, per le domande presentate entro il 15 dicembre 2023, l’indennità di discontinuità è riconosciuta per un numero di giornate pari al 90 % di quelle accreditate al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nell’anno civile precedente a quello della presentazione della domanda, detratte le giornate coperte da altra contribuzione obbligatoria o indennizzate ad altro titolo, ed è corrisposta nella misura del 90 % del valore calcolato ai sensi di legge.