I lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto a condizioni almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati per svolgere il medesimo lavoro.
CGUE, sentenza 12 maggio 2022Corte di giustizia dell’Unione europea, Sentenza 12 maggio 2022, in causa C-426/20, Luso Temp.
L’indennità a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente concessa a lavoratori tramite agenzia interinale deve essere almeno identica a quella che si applicherebbe loro se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
1. Nell’ottobre 2017, due lavoratori hanno stipulato con la Luso Tempo contratti di lavoro interinale nell’ambito dei quali sono stati messi a disposizione per svolgere una missione presso un’impresa utilizzatrice. La loro missione si è conclusa quasi due anni dopo. I lavoratori hanno proposto un ricorso contro la Luso Temp diretto al recupero degli importi asseritamente non versati a titolo di giorni di ferie retribuite e di indennità per ferie corrispondente dovuti per il periodo durante il quale erano stati impiegati da tale società. I lavoratori ritengono che tale numero e tale importo dovrebbero essere determinati conformemente al regime generale dei giorni di ferie retribuite. Al contrario, la Luso Temp considera che il metodo di calcolo da applicare è quello previsto dal regime speciale in materia di giorni di ferie retribuite applicabile ai lavoratori tramite agenzia interinale. L’applicazione di quest’ultimo metodo implica che i lavoratori avrebbero diritto a un numero di giorni di ferie retribuite e a un importo d’indennità per ferie corrispondente inferiori a quelli di cui beneficerebbero se fossero stati direttamente impiegati dall’impresa utilizzatrice per lo stesso periodo e per lo stesso lavoro.
Il Tribunale circondariale di Braga, giudice del lavoro di Barcelos (Portogallo) nutre dubbi quanto alla compatibilità di tale regola specifica con la direttiva relativa al lavoro tramite agenzia interinale[1]. A suo avviso, essa introduce una differenza di trattamento tra, da un lato, i lavoratori tramite agenzia interinale che sono in missione in un’impresa utilizzatrice per un periodo superiore o uguale a dodici mesi o per un periodo che inizia nel corso di un anno civile e che termina solo due anni civili o più dopo tale data e, dall’altro, i lavoratori che sono stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice, dal momento che il diritto dei lavoratori interinali alle ferie retribuite e all’indennità per ferie corrispondente sarebbe sempre calcolato in modo proporzionale alla durata del loro contratto, mentre i lavoratori direttamente impiegati da detta impresa utilizzatrice e che vi svolgono il medesimo lavoro potrebbero, nelle stesse circostanze, beneficiare del regime generale più favorevole. Il tribunale portoghese spiega che tale differenza di trattamento non è tuttavia constatata quando la durata del rapporto di lavoro interinale è inferiore a dodici mesi o quando inizia nel corso di un anno civile e si conclude nel corso dell’anno civile successivo.
Il governo portoghese sostiene che, nei limiti in cui il regime speciale non definisce le modalità né le regole di calcolo specifiche del numero di giorni di ferie dei lavoratori tramite agenzia interinale come pure gli effetti della cessazione del loro rapporto di lavoro sul loro diritto a giorni di ferie, è necessario ricorrere all’applicazione del regime generale, che si applicherebbe indipendentemente dalla natura del vincolo contrattuale, anche ai lavoratori tramite agenzia interinale, e che prevedrebbe casi particolari riguardanti il calcolo del numero di giorni di ferie retribuite e gli effetti della cessazione del loro contratto di lavoro sul diritto ai giorni di ferie.
2. Con sentenza pronunciata il 12 maggio 2022, la Corte dichiara che la direttiva osta a una normativa nazionale in forza della quale l’indennità a cui i lavoratori tramite agenzia interinale hanno diritto, in caso di cessazione del loro rapporto di lavoro con un’impresa utilizzatrice, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente, è inferiore all’indennità alla quale tali lavoratori avrebbero diritto, nella medesima situazione e allo stesso titolo, se fossero stati direttamente impiegati da tale impresa utilizzatrice per svolgervi il medesimo lavoro per la stessa durata.
Secondo la Corte, l’indennità che un datore di lavoro è tenuto a versare a un lavoratore, a causa della cessazione del suo rapporto di lavoro interinale, a titolo dei giorni di ferie annuali retribuite non godute e dell’indennità per ferie corrispondente è inclusa nella nozione di «condizioni di base di lavoro e d’occupazione», ai sensi della direttiva.
Per quanto riguarda la portata del principio della parità di trattamento, la Corte rileva che, conformemente alla direttiva, i lavoratori tramite agenzia interinale devono, per la durata della loro missione presso un’impresa utilizzatrice, beneficiare di condizioni di base di lavoro e d’occupazione almeno identiche a quelle che si applicherebbero loro se fossero direttamente impiegati da tale impresa per svolgervi il medesimo lavoro.
Il tribunale nazionale dovrà accertare il rispetto di tale principio e, a tal fine, dovrà segnatamente verificare se, come dedotto dal governo portoghese, il regime generale delle ferie sia applicabile nel caso di specie, nella misura in cui l’espressione «in proporzione alla durata del rispettivo contratto» dovrebbe essere letta assieme alle altre disposizioni di tale regime generale, al fine di determinare l’importo dell’indennità alla quale i lavoratori di cui trattasi hanno diritto. Infatti, in un’ipotesi del genere non si potrebbe concludere nel senso dell’esistenza di una violazione di detto principio.
NOTE
[1] Direttiva 2008/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa al lavoro tramite agenzia interinale.
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