1.Dal 1° aprile 2024, in mancanza di ulteriori disposizioni normative che stabiliscano l’estensione dello svolgimento del lavoro nella modalità “agile” o “da remoto” oltre il 31 marzo 2024, tornano per tutti le regole ordinarie per il lavoro agile (o Smart Working, per gli anglodicitori) compresi i genitori con figli di età inferiore ai 14 anni e i lavoratori “fragili”. L’accesso a questa modalità di lavoro può avvenire in base ad un accordo individuale tra lavoratore e datore di lavoro, con i requisiti definiti dalla L. n. 81/2017. È inoltre necessario effettuare le comunicazioni telematiche ordinarie. La mancata comunicazione ovvero il ritardato adempimento rispetto ai termini previsti comporta la possibile applicazione nei confronti del datore di lavoro di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
2. L’accordo individuale dev’essere stipulato in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova. Contenuto dell’accordo:
a) durata dell’accordo, nonché forme e modalità di controllo della prestazione lavorativa all’esterno dei locali aziendali, nel rispetto di quanto previsto sia dall’art. 4, legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) sia dalla normativa in materia di protezione dei dati personali;
b) luoghi eventualmente esclusi per lo svolgimento della prestazione lavorativa esterna ai locali aziendali;
c) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, che deve essere eseguita in parte all’interno e in parte all’esterno della sede di lavoro senza una postazione fissa, senza precisi vincoli di orario o di luogo ma dentro i limiti di durata massima dell’orario settimanale e giornaliero;
d) misure organizzative e/o tecniche per assicurare il diritto alla disconnessione;
e) strumenti di lavoro utilizzati, tempi di riposo del lavoratore e misure tecniche e/o organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione;
f) forme e le modalità di controllo e disciplinare, nel rispetto di quanto previsto in merito ai controlli a distanza e dalla normativa della privacy;
g) attività formativa necessaria per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile in particolare sugli aspetti della sicurezza sul lavoro e della gestione del tempo.
In mancanza di accordi, i datori rischiano multe che possono variare dai 100 ai 500 euro.
3. Comunicazioni relative agli accordi. La funzionalità per la trasmissione delle comunicazioni relative agli accordi per lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità lavoro agile è presente sul portale del Ministero (lavoro.gov.it), accessibile con credenziali SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Una volta entrati bisogna cliccare sull’icona dedicata al servizio “Lavoro agile” e quindi scegliere il proprio profilo:
–referente aziendale: può inviare comunicazioni solo per un’azienda, indicata successivamente all’autenticazione utilizzando le regole del portale dei servizi digitali del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
-soggetto abilitato (operatore): nella medesima sessione di lavoro può inviare comunicazioni per diverse aziende, indicate durate la fase di compilazione.
Il sistema consente di eseguire una ricerca, compilando gli opportuni filtri e/o inviare una nuova comunicazione, cliccando sul pulsante “Nuova comunicazione”.
Il datore di lavoro comunica in via telematica al Ministero del Lavoro, entro 5 giorni, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile, secondo le istruzioni contenute nel decreto ministeriale n. 149/2022. I dati sono poi resi disponibili all’INAIL per le dovute coperture assicurative.
In caso di mancata comunicazione dei lavoratori agili, si applica la sanzione prevista dall’articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276: una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ogni lavoratore interessato.
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