(Studio legale  G. Patrizi, G. Arrigo, G. Dobici)

Corte di cassazione. Ordinanza 29 agosto 2024, n. 23348.

Lavoro. Contratto di agenzia. Termine di decadenza. Art. 32 Legge n. 183/2010. Rapporti di collaborazione continuata e continuativa. Indennità sostitutiva del preavviso. Accoglimento

Nota di G. Patrizi

La Suprema Corte ha rilevato preliminarmente che l’art. 32, L n. 183 del 2010, quale norma avente carattere eccezionale, è soggetto ad una interpretazione rigorosa. La S.C. ha quindi ribadito che, riguardo sia al dato letterale che a quello logico-sistematico, il legislatore ha inteso escludere il rapporto di agenzia dall’ambito operativo della decadenza ex art. 32 co. 3 lett. b) della legge n. 183 del 2010.
A sostegno di tale assunto depone, in primo luogo, la circostanza che la norma in parola abbia ricompreso nel campo di applicazione solo ed esclusivamente i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche quelli di agenzia e di rappresentanza commerciale.
Sotto l’aspetto logico-sistematico, va detto che il rapporto di agenzia, pur essendo compreso nel genus della parasubordinazione ed assoggettato al rito previsto per le controversie in materia di lavoro, è tuttavia disciplinato da fonti normative che lo caratterizzano in modo peculiare rispetto ai rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa.
Inoltre, giova considerare che l’art 1751 c.c. prevede già una apposta ipotesi di decadenza, che regolamenta la domanda, da parte dell’agente, dell’indennità di cessazione del rapporto (un anno, salva la previsione salva la previsione migliorativa dell’AEC applicabile). Sul punto la Corte ha chiarito che, se è vero che si tratta di una decadenza di tipo sostanziale rispetto a quella di natura processuale prevista dall’art. 32, L n. 183 del 2010, citata, è pur vero che la loro eventuale coesistenza creerebbe un’interferenza tra le due norme, tale da incidere sull’esigenza del simultaneus processum e sulla necessità di un accertamento giudiziale unitario in ordine alla verifica sia della arbitrarietà del recesso che della debenza delle indennità negoziali connesse alla cessazione del rapporto (preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica) le quali potrebbero essere non dovute in caso di interruzione per giusta causa del rapporto.

“[…] La Corte di Cassazione,

(omissis)

Rilevato che

1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza n. 10 del 2020, ha respinto l’appello proposto da V.S., nei confronti della pronuncia del Tribunale di Napoli del 13.11.2015, con la quale era stata respinta, perché improcedibile, la domanda del suddetto S., agente della A.B.F.A. spa, diretta ad ottenere il pagamento della indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità ex art. 1751 cc, previo accertamento dell’inesistenza della giusta causa di recesso (esercitato dalla società il 19.7.2012) del rapporto di agenzia intercorso tra le parti.

2. Per quello che interessa in questa sede la Corte territoriale, confermando le statuizioni di primo grado, ha rilevato che, nella fattispecie, non vi erano dubbi sulla riferibilità anche al contratto di agenzia dell’istituto della decadenza previsto dalla lettera b) del 3° comma dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 per cui il ricorso dell’originario ricorrente era improcedibile in quanto proposto oltre i termini di legge: recesso intimato il 19 luglio 2012; impugnazione stragiudiziale del 27 luglio 2012; ricorso giurisdizionale iscritto il 24 luglio 2014.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione V.S. affidato ad un unico motivo, cui ha resistito con controricorso A.B.F.A. spa.

4. Le parti hanno depositato memoria.

5. Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc.

Considerato che

1. Con l’unico articolato motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 32 co. 1 e 3 legge n. 183/2010), ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte distrettuale esteso l’applicazione ivi prevista dalle domande in materia di contratti di lavoro dipendente e di contratti di collaborazione continuativa, pure nelle modalità a progetto, di cui all’art. 409 n. 3 cpc, anche al contratto di agenzia quando, invece, tale decadenza non era in alcun modo applicabile.

2. Il ricorso è fondato e si richiama quanto affermato nel precedente di questa Corte (Cass. n. 8964/2021) da cui il Collegio non ritiene doversi discostare in mancanza di argomentazioni idonee che ne impongano una rivisitazione.

3. Ritiene, infatti, il Collegio che il problema da risolvere -che si pone in termini di pregiudizialità rispetto all’esame delle domande di merito avanzate dallo S. – sia quello relativo alla questione di accertare se il termine di decadenza previsto dall’art. 32 co. 3 lett. b) della legge n. 183 del 2010 si applichi, o meno, anche ai rapporti di agenzia.

4. La suddetta norma prevede che: «Le disposizioni di cui all’articolo 6 della legge 15 luglio 1966, come modificato dal comma 1 del presente articolo, si applicano inoltre: a) ……; b) al recesso del committente nei rapporti di collaborazione continuata e continuativa, anche nelle modalità a progetto, di cui all’articolo 409, numero 3), del Codice di procedura civile; c) ……».

5. L’art. 409 numero 3) del codice di procedura civile testualmente recita: «Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a: 1) …; 2) …; 3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale anche se non a carattere subordinato; 4) …; 5) …».

6. E’ opportuno precisare alcune considerazioni di carattere generale prima di affrontare nello specifico, attraverso i canoni esegetici della norma di legge, l’ambito applicativo della disposizione di cui all’art. 32 citato.

7. La ratio dell’art. 32 della legge n. 183 del 2010 è stata quella di estendere ad una serie di ipotesi ulteriori la previsione dell’art. 6 della legge n. 604 del 1966 (previamente modificato) sull’impugnativa stragiudiziale, originariamente limitata al licenziamento (Cass. n. 13648 del 2019).

8. La finalità è quella di contrastare pratiche di rallentamento dei tempi del contenzioso giudiziario che finirebbero per provocare una moltiplicazione degli effetti economici in caso di eventuale sentenza favorevole e di stabilizzare le posizioni giuridiche delle parti in situazioni in cui si ha l’esigenza di conoscere, con precisione ed entro termini ragionevoli, se e quanti lavoratori possono far parte dell’organico aziendale.

9. Tuttavia, trattandosi di una limitazione temporale per l’esercizio dell’azione giudiziaria di non poco conto, tanto da dovere ritenere che la norma oggetto di esame abbia carattere di eccezionalità, si impone una interpretazione particolarmente rigorosa, soprattutto con riguardo alla fattispecie di chiusura prevista dall’art. 32 co. 4 lett. d) legge citata (Cass. n. 13179 del 2017).

10. Tale rigorosità deve confrontarsi necessariamente con i limiti previsti dalla nostra Costituzione (artt. 2, 111 e 117), dal diritto euro-unitario (art. 47 della Carta di Nizza, in considerazione della natura della controversia che riguarda il tema del rapporto di agenzia disciplinato dalla direttiva comunitaria n. 653 del 1986) e dal diritto convenzionale (artt. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo), nel senso che occorre pur sempre tenere conto dei possibili profili di illegittimità con riguardo ad un ambito applicativo di tipo estensivo o analogico della norma in questione.

11. Sempre sotto il profilo esegetico della legge, va ribadito che l’interpretazione letterale è il primo criterio interpretativo e, solo quando questo non sia chiaro ed univoco, il significato e la connessa portata precettiva possono essere integrati con l’esame complessivo del testo e della “mens legis” (Cass. n. 5128 del 2001; Cass. n. 12081 del 2003; Cass. n. 24165 del 2018).

12. Ciò premesso, ritiene questa Corte che, avendo riguardo sia al dato letterale che a quello logico-sistematico, il legislatore abbia voluto escludere il rapporto di agenzia dall’ambito operativo della decadenza ex art. 32 co. 3 lett. b) della legge n. 183 del 2010.

13. Sotto il profilo letterale, cui sopra si è fatto riferimento, vanno evidenziati i seguenti argomenti a sostegno di tale assunto.

14. In primo luogo, deve sottolinearsi che la dottrina e la giurisprudenza, relativamente all’art. 409 n. 3 cpc, hanno definito le fattispecie ivi previste come rapporti parasubordinati, così facendo intendere che, nella categoria generale della para subordinazione, rientrino le varie tipologie contrattuali ivi menzionate: i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale e gli altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato.

15. Tali fattispecie si pongono, quindi, rispetto alla categoria della para subordinazione, in un rapporto di species a genus e ciò esclude, quindi, una possibilità di assimilarle terminologicamente.

16. Il legislatore del 2010, con l’art. 32 co. 3 lett. b) legge citata, ha fatto riferimento esclusivo ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non anche a quelli di agenzia e di rappresentanza commerciale. Anzi, lì dove ha voluto ampliare l’ambito applicativo dell’istituto della decadenza, lo ha fatto esplicitamente prevedendo l’inciso “anche nelle modalità a progetto”, in modo da ricomprendere pure tale tipologia di contratti non espressamente menzionati nell’art. 409 n. 3 cpc.

17. Il richiamo all’art. 409 n. 3 cpc, da parte dell’art. 32 citato, è, pertanto, da riferire unicamente ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e non a tutte le fattispecie contrattuali ivi previste, come appunto il dato letterale conferma.

18. In secondo luogo, sempre sotto il profilo letterale, deve rilevarsi che il riferimento al termine “committente” esula tecnicamente sia dal rapporto di agenzia sia dal rapporto di rappresentanza di commercio, dove invece si ha la figura del “preponente”: anche relativamente a tale profilo va escluso un uso generico dei termini adottati che riguardano soggetti giuridici connotati da poteri e facoltà specifiche e differenti e che fanno riferimento a diverse tipologie contrattuali.

19. Sotto l’aspetto logico-sistematico, deve, invece, darsi atto che il rapporto di agenzia, pur essendo compreso nel genus della para subordinazione e assoggettato al rito previsto per le controversie in materia di lavoro, tuttavia, è disciplinato da una serie di fonti normative (Codice civile, accordi economici, legge professionale) che lo caratterizzano in modo singolare rispetto ai rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa.

20. Significativa è la circostanza, per esempio, che il preponente possa utilizzare una pluralità di agenti tra loro organizzati gerarchicamente, o che questi si avvalgano di dipendenti, o addirittura che siano costituiti in forma societaria: tali peculiarità si dimostrano senza dubbio incompatibili con i rapporti di collaborazione, coordinata e continuativa, di cui all’art. 409 n. 3 cpc, richiamati dall’art. 32 citato, che devono essere, per espresso richiamo, di natura prevalentemente personale.

21. Né può ipotizzarsi una operatività dell’istituto della decadenza soltanto per particolari tipologie esecutive del rapporto di agenzia, e non per altre, ostandovi un criterio di uniformità e di certezza del diritto che deve essere sotteso ad ogni limitazione del diritto di agire nell’ambito dello stesso istituto giuridico.

22. Inoltre, va considerato che l’art. 1751 cod. civ. già prevede una peculiare ipotesi di decadenza, che regolamenta la domanda, da parte dell’agente, dell’indennità di cessazione del rapporto (un anno, salva la previsione migliorativa dell’AEC applicabile).

23. E’ vero che si tratta di una decadenza di tipo sostanziale rispetto a quella di natura processuale prevista dall’art. 32 della legge n. 183 del 2010 citata, ma la loro eventuale coesistenza creerebbe una interferenza tra le due norme che potrebbe incidere sulla esigenza del simultaneus processum e sulla necessità di un accertamento giudiziale unitario in ordine alla verifica sia della arbitrarietà del recesso che della debenza delle indennità negoziali connesse alla cessazione del rapporto (per es. preavviso, suppletiva di clientela e meritocratica) le quali potrebbero essere non dovute in caso di interruzione per giusta causa del rapporto.

24. In conclusione, quindi, ritiene questo Collegio, per le ragioni che precedono, che ai rapporti di agenzia non si applichi il termine di decadenza di cui all’art. 32 co. 3 lett. b) legge n. 183 del 2010.

25. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere accolto.

26. La gravata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame tenendo conto dei citati principi di diritto e provvederà, altresì, alle determinazioni sulle spese anche del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza e rinvia alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio […]”.